CASS
Sentenza 30 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 12030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12030 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: SA BA AN, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/09/2025 della Corte d'appello di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell’11 settembre 2025, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da SA BA AN, il quale chiedeva di ordinare alla Procura Generale di emettere un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, includendovi quelle di cui ai provvedimenti nn. 18 e 20 del certificato del casellario giudiziale, rimodulando, per l’effetto, la pena ai sensi dell’art. 78 comma 1 cod. pen. La Corte, premesso che il cumulo delle pene da espiare era di anni 16, mesi 5 e gg. 13 di reclusione, cui andavano detratti 900 giorni di liberazione anticipata, osservava che il provvedimento di cumulo del pubblico ministero era ossequioso dei principi espressi da questa Corte, la quale ha affermato che nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, debbono essere ordinati cronologicamente i reati e i Penale Sent. Sez. 1 Num. 12030 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/02/2026 periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo parziale delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'articolo 78 codice penale nel singolo cumulo parziale, non essendo consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente e ciò in violazione per l'articolo 657, comma 4, cod. proc. pen. In particolare, escludeva che nel cumulo andassero incluse le pene inflitte con la sentenza della Corte di appello di Catania del 19.5.2003 (n. 18 del casellario) in applicazione del disposto dell’art. 657 comma 4 cod. proc. pen., il quale dispone che “In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire”. Osservava che dalla documentazione in atti emergeva che la pena determinata con il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 19.5.2003 (relativa al reato sub 18) era stata espiata tra il 9.5.2000 e il 10.8.2006 (come da certificato stato di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania del 26.5.2025), mentre i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Grosseto in data 11.5.2011 (irrevocabile il 15.10.2011) erano stati commessi il 10.7.2008, il 21.1.2008 e il 15.1.2008. Poiché in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo è riferibile alle sole pene irrogate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione e che le frazioni detentive per le quali il condannato richiede la fungibilità in sede esecutiva non possono precedere il reato, ma solo seguirlo, quando il nuovo reato sopravviene al precedente ed è stato commesso, come nel caso di specie, dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione della pena inflitta con la precedente condanna, non si deve procedere al cumulo di tutte le pene, ma unicamente al cumulo parziale ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. della porzione di pena residua con quella inflitta per il nuovo reato. Ne conseguiva che è corretto era il cumulo predisposto dal Procuratore generale. Quanto alla pena inflitta con la sentenza sub 20) del casellario, osservava che detta pena era stata effettivamente eseguita dal 19.9.2008 al 17.1.010, come evincibile dal provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Catania del 13.11.2008, e, quindi, dopo la commissione dei reati oggetto della sentenza del Tribunale di Grosseto. Tuttavia, osservava che il ricorrente non aveva interesse a chiederne l’inclusione nel cumulo impugnato in quanto confluita nel cumulo del Procuratore generale di Catania del 13.11.2008, già interamente scontata, sicché, ove anche inclusa nel nuovo cumulo, la pena rimarrebbe invariata e, comunque, anche sommando la pena a quella determinata con il provvedimento impugnato non si supererebbero i limiti di cui all’art. 78 comma 1 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Premette che nel provvedimento di cumulo impugnato avanti il Giudice dell’esecuzione non sono state incluse le pene di cui ai nn. 18 e 20 del casellario, le quali, tuttavia, non sono state interamente espiate, ma sono state scontate successivamente alla sentenza del Tribunale di Grosseto dell’11.5.2011, prima condanna nel cumulo predisposto dalla Procura di Torino. Il provvedimento è, quindi, incompleto e ciò va a discapito del condannato in quanto, ove correttamente determinata, si sarebbe dovuta applicare la riduzione ai sensi dell’art. 78 comma 1 cod. pen. in quanto superiore al quintuplo della pena più grave di quelle da unificare. Denuncia, inoltre, omessa motivazione non essendo stata valutata la copiosa documentazione prodotta dal condannato attestante il percorso esecutivo di SA nonché una erronea comprensione dell’istanza difensiva che non aveva richiesto un cumulo globale. Denuncia, altresì, vizio di motivazione nelle forme della illogicità e contraddittorietà, avendo la difesa formulato specifica doglianza “In relazione sia alla data di commissione dei reati di cui alle sentenze sia in ordine alla corretta applicazione, nel caso di specie, del criterio di cui all'articolo 657 cod. proc. pen. comma 4, che, infine, in ordine ai periodi di carcerazione patita dal SA”, rispetto alla quale il Giudice dell’esecuzione non ha fornito motivazione sulle ragioni di esclusione delle pene di cui ai punti nn. 18 e 20, in relazione alla data di commissione dei reati rispetto ai periodi di espiazione e all’eventuale inclusione in cumuli precedenti. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto fondato su motivi manifestamente infondati. Ha osservato che generico è il motivo di ricorso relativo alla contestazione della determinazione della pena in anni 16, mesi 5 e gg. 13 di reclusione e che il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dell’art. 657, comma 4 cod. proc. pen. ricostruendo le date di commissione dei reati e di espiazione delle relative pene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. 2. Si premette che, come è stato già affermato da questa Corte, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 17503 del 3 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182 - 01, anche, per la specificazione che, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale). 3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, nel riesaminare il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, non ha fornito una motivazione adeguata e coerente per dimostrare che in esso sia stata fatta corretta applicazione di tali principi. Quanto all’omessa inclusione nel menzionato provvedimento del 6.10.2022 della pena di anni 2 di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Catania del 26.9.2006, è lo stesso giudice dell’esecuzione ad affermare che la pena è stata eseguita dal 19.9.2008 al 17.1.2010 e, quindi, successivamente alla commissione dei reati di cui alla sentenza del Tribunale di Grosseto dell’11.5.2011, irrevocabile il 15.10.2011, in tal modo disattendendo il principio di diritto innanzi enunciato. Il giudice dell’esecuzione non ha, tuttavia, esaurientemente dato conto di aver tratto da tale constatazione la conseguente statuizione, essendosi trincerato dietro la considerazione secondo cui il ricorrente non aveva interesse a chiedere l’inclusione nel provvedimento impugnato in quanto la pena era stata già inserita nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania il 13.11.2008 e interamente scontata dall’odierno ricorrente. Il giudicante ha, inoltre, evidenziato che, ove pure sommata alla pena determinata nel provvedimento impugnato, la pena da espiare non avrebbe comunque superato il quintuplo della pena più grave di anni 5 e mesi 4 di reclusione inflitta dal Tribunale di Genova con sentenza del 23.11.2008. La conclusione, per come motivata, non può essere condivisa. n sede di legittimità (così, Sez. 1, n. 47319 del 29/11/2011, Cafarelli, Rv. 251417 - 01) si è affermato, con riferimento all'esecuzione di pene pecuniarie, l'interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propria situazione esecutiva, riconoscendo, d’altro canto, l'interesse dell'ordinamento all'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario. Risulta, quindi, erronea l'affermazione generalizzante del giudice dell’esecuzione in ordine alla carenza di interesse del ricorrente a veder correttamente formato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 4 Al riguardo, si deverichiamare il principio secondo cui «Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari.» (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141 - 01; analogamente Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, De Biase, Rv. 247732 - 01; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235 - 01; Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743 - 01). È infatti opinione consolidata, e conforme a principi di ragionevolezza ed uniformità di trattamento di rilevanza costituzionale, che i presupposti del concorso di pene vanno determinati con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre per casuali vicende processuali o esecutive (Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235 - 01; Sez. 1, n. 1454 del 25/03/1991,Giunta, Rv. 186941 01; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774 - 01; ancora, di recente Sez.1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 01). Nel caso di specie sussiste, quindi, l’interesse del ricorrente a veder includere nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti anche la sentenza della Corte di appello di Catania del 26.9.2006, irrevocabile l’11.10.2007, in quanto, a prescindere dalla concreta incidenza sull’entità della pena da espiare, che dovrà comunque essere verificata, è necessario eliminare dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti qualunque fattore che possa determinare interpretazioni non corrette, anche in vista della possibile sopravvenienza di ulteriori titoli. 4.Quanto al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 19.5.2003 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha affermato, senza ulteriori specificazioni, che la pena risulta espiata tra il 9.5.2000 e il 10.8.2006 e, a conferma, ha menzionato il certificato di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania del 26.5.2025 (rectius 26.2.2025). Tuttavia, la motivazione non si rivela adeguata, in quanto, a seguito dei rilievi del ricorrente, deve constatarsi che la lettura del provvedimento menzionato evidenzia che la pena residua da espiare, determinata in anni 8, mesi 7, giorni 21 di reclusione e in giorni 11 di arresto ed euro 2.501 di ammenda decorreva dall’8.4.2000 e non dal 9.5.2000. 5 Il provvedimento impugnato, a fronte di tale dato, non ha chiarito le ragioni della diversa decorrenza rispetto a quella risultante dal certificato dello stato di esecuzione. Anche per tale aspetto, pertanto, l'ordinanza non resiste alla critica articolata dal ricorrente. 5. Alla luce delle crisi rilevate nel discorso giustificativo,in relazione agli argomenti esposti, l’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, alla quale incomberà di riesaminare il thema decidendum dedotto da SA alla stregua di tutti gli elementi che caratterizzano la sua posizione esecutiva, osservando i principi dianzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Francesca Costantini, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell’11 settembre 2025, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da SA BA AN, il quale chiedeva di ordinare alla Procura Generale di emettere un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, includendovi quelle di cui ai provvedimenti nn. 18 e 20 del certificato del casellario giudiziale, rimodulando, per l’effetto, la pena ai sensi dell’art. 78 comma 1 cod. pen. La Corte, premesso che il cumulo delle pene da espiare era di anni 16, mesi 5 e gg. 13 di reclusione, cui andavano detratti 900 giorni di liberazione anticipata, osservava che il provvedimento di cumulo del pubblico ministero era ossequioso dei principi espressi da questa Corte, la quale ha affermato che nel caso di reati commessi in tempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, debbono essere ordinati cronologicamente i reati e i Penale Sent. Sez. 1 Num. 12030 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 03/02/2026 periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dal cumulo parziale delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cui all'articolo 78 codice penale nel singolo cumulo parziale, non essendo consentita una cumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori a pene inflitte per reati commessi successivamente e ciò in violazione per l'articolo 657, comma 4, cod. proc. pen. In particolare, escludeva che nel cumulo andassero incluse le pene inflitte con la sentenza della Corte di appello di Catania del 19.5.2003 (n. 18 del casellario) in applicazione del disposto dell’art. 657 comma 4 cod. proc. pen., il quale dispone che “In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire”. Osservava che dalla documentazione in atti emergeva che la pena determinata con il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 19.5.2003 (relativa al reato sub 18) era stata espiata tra il 9.5.2000 e il 10.8.2006 (come da certificato stato di esecuzione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania del 26.5.2025), mentre i reati oggetto della sentenza del Tribunale di Grosseto in data 11.5.2011 (irrevocabile il 15.10.2011) erano stati commessi il 10.7.2008, il 21.1.2008 e il 15.1.2008. Poiché in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo è riferibile alle sole pene irrogate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione e che le frazioni detentive per le quali il condannato richiede la fungibilità in sede esecutiva non possono precedere il reato, ma solo seguirlo, quando il nuovo reato sopravviene al precedente ed è stato commesso, come nel caso di specie, dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione della pena inflitta con la precedente condanna, non si deve procedere al cumulo di tutte le pene, ma unicamente al cumulo parziale ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. della porzione di pena residua con quella inflitta per il nuovo reato. Ne conseguiva che è corretto era il cumulo predisposto dal Procuratore generale. Quanto alla pena inflitta con la sentenza sub 20) del casellario, osservava che detta pena era stata effettivamente eseguita dal 19.9.2008 al 17.1.010, come evincibile dal provvedimento di cumulo del Procuratore della Repubblica di Catania del 13.11.2008, e, quindi, dopo la commissione dei reati oggetto della sentenza del Tribunale di Grosseto. Tuttavia, osservava che il ricorrente non aveva interesse a chiederne l’inclusione nel cumulo impugnato in quanto confluita nel cumulo del Procuratore generale di Catania del 13.11.2008, già interamente scontata, sicché, ove anche inclusa nel nuovo cumulo, la pena rimarrebbe invariata e, comunque, anche sommando la pena a quella determinata con il provvedimento impugnato non si supererebbero i limiti di cui all’art. 78 comma 1 cod. pen. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Premette che nel provvedimento di cumulo impugnato avanti il Giudice dell’esecuzione non sono state incluse le pene di cui ai nn. 18 e 20 del casellario, le quali, tuttavia, non sono state interamente espiate, ma sono state scontate successivamente alla sentenza del Tribunale di Grosseto dell’11.5.2011, prima condanna nel cumulo predisposto dalla Procura di Torino. Il provvedimento è, quindi, incompleto e ciò va a discapito del condannato in quanto, ove correttamente determinata, si sarebbe dovuta applicare la riduzione ai sensi dell’art. 78 comma 1 cod. pen. in quanto superiore al quintuplo della pena più grave di quelle da unificare. Denuncia, inoltre, omessa motivazione non essendo stata valutata la copiosa documentazione prodotta dal condannato attestante il percorso esecutivo di SA nonché una erronea comprensione dell’istanza difensiva che non aveva richiesto un cumulo globale. Denuncia, altresì, vizio di motivazione nelle forme della illogicità e contraddittorietà, avendo la difesa formulato specifica doglianza “In relazione sia alla data di commissione dei reati di cui alle sentenze sia in ordine alla corretta applicazione, nel caso di specie, del criterio di cui all'articolo 657 cod. proc. pen. comma 4, che, infine, in ordine ai periodi di carcerazione patita dal SA”, rispetto alla quale il Giudice dell’esecuzione non ha fornito motivazione sulle ragioni di esclusione delle pene di cui ai punti nn. 18 e 20, in relazione alla data di commissione dei reati rispetto ai periodi di espiazione e all’eventuale inclusione in cumuli precedenti. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in quanto fondato su motivi manifestamente infondati. Ha osservato che generico è il motivo di ricorso relativo alla contestazione della determinazione della pena in anni 16, mesi 5 e gg. 13 di reclusione e che il Giudice dell’esecuzione ha fatto corretta applicazione dell’art. 657, comma 4 cod. proc. pen. ricostruendo le date di commissione dei reati e di espiazione delle relative pene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. 2. Si premette che, come è stato già affermato da questa Corte, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l'espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall'altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione (Sez. 1, n. 17503 del 3 13/02/2020, Fontana, Rv. 279182 - 01, anche, per la specificazione che, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell'esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall'applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell'ambito penale). 3. Nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, nel riesaminare il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, non ha fornito una motivazione adeguata e coerente per dimostrare che in esso sia stata fatta corretta applicazione di tali principi. Quanto all’omessa inclusione nel menzionato provvedimento del 6.10.2022 della pena di anni 2 di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Catania del 26.9.2006, è lo stesso giudice dell’esecuzione ad affermare che la pena è stata eseguita dal 19.9.2008 al 17.1.2010 e, quindi, successivamente alla commissione dei reati di cui alla sentenza del Tribunale di Grosseto dell’11.5.2011, irrevocabile il 15.10.2011, in tal modo disattendendo il principio di diritto innanzi enunciato. Il giudice dell’esecuzione non ha, tuttavia, esaurientemente dato conto di aver tratto da tale constatazione la conseguente statuizione, essendosi trincerato dietro la considerazione secondo cui il ricorrente non aveva interesse a chiedere l’inclusione nel provvedimento impugnato in quanto la pena era stata già inserita nel provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania il 13.11.2008 e interamente scontata dall’odierno ricorrente. Il giudicante ha, inoltre, evidenziato che, ove pure sommata alla pena determinata nel provvedimento impugnato, la pena da espiare non avrebbe comunque superato il quintuplo della pena più grave di anni 5 e mesi 4 di reclusione inflitta dal Tribunale di Genova con sentenza del 23.11.2008. La conclusione, per come motivata, non può essere condivisa. n sede di legittimità (così, Sez. 1, n. 47319 del 29/11/2011, Cafarelli, Rv. 251417 - 01) si è affermato, con riferimento all'esecuzione di pene pecuniarie, l'interesse del condannato a conoscere con esattezza e completezza la propria situazione esecutiva, riconoscendo, d’altro canto, l'interesse dell'ordinamento all'instaurazione di un ordinato rapporto esecutivo unitario. Risulta, quindi, erronea l'affermazione generalizzante del giudice dell’esecuzione in ordine alla carenza di interesse del ricorrente a veder correttamente formato il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. 4 Al riguardo, si deverichiamare il principio secondo cui «Ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari.» (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141 - 01; analogamente Sez. 1, n. 27569 del 23/06/2010, De Biase, Rv. 247732 - 01; Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235 - 01; Sez. 1, n. 4507 del 20/06/2000, Guerra, Rv. 216743 - 01). È infatti opinione consolidata, e conforme a principi di ragionevolezza ed uniformità di trattamento di rilevanza costituzionale, che i presupposti del concorso di pene vanno determinati con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre per casuali vicende processuali o esecutive (Sez. 1, n. 7345 del 05/12/2006, dep. 2007, Cozzolino, Rv. 236235 - 01; Sez. 1, n. 1454 del 25/03/1991,Giunta, Rv. 186941 01; Sez. 1, n. 2932 del 20/05/1998, Carbone, Rv. 210774 - 01; ancora, di recente Sez.1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 01). Nel caso di specie sussiste, quindi, l’interesse del ricorrente a veder includere nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti anche la sentenza della Corte di appello di Catania del 26.9.2006, irrevocabile l’11.10.2007, in quanto, a prescindere dalla concreta incidenza sull’entità della pena da espiare, che dovrà comunque essere verificata, è necessario eliminare dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti qualunque fattore che possa determinare interpretazioni non corrette, anche in vista della possibile sopravvenienza di ulteriori titoli. 4.Quanto al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 19.5.2003 del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha affermato, senza ulteriori specificazioni, che la pena risulta espiata tra il 9.5.2000 e il 10.8.2006 e, a conferma, ha menzionato il certificato di esecuzione emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania del 26.5.2025 (rectius 26.2.2025). Tuttavia, la motivazione non si rivela adeguata, in quanto, a seguito dei rilievi del ricorrente, deve constatarsi che la lettura del provvedimento menzionato evidenzia che la pena residua da espiare, determinata in anni 8, mesi 7, giorni 21 di reclusione e in giorni 11 di arresto ed euro 2.501 di ammenda decorreva dall’8.4.2000 e non dal 9.5.2000. 5 Il provvedimento impugnato, a fronte di tale dato, non ha chiarito le ragioni della diversa decorrenza rispetto a quella risultante dal certificato dello stato di esecuzione. Anche per tale aspetto, pertanto, l'ordinanza non resiste alla critica articolata dal ricorrente. 5. Alla luce delle crisi rilevate nel discorso giustificativo,in relazione agli argomenti esposti, l’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino, alla quale incomberà di riesaminare il thema decidendum dedotto da SA alla stregua di tutti gli elementi che caratterizzano la sua posizione esecutiva, osservando i principi dianzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Così è deciso, 03/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 6