CASS
Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 16241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16241 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: BE CO nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 20/11/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NI BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, VINCENZO SENATORE, il quale ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO BE per i reati di cui ai capi A e D della imputazione, perché estinti per sopravvenuta prescrizione, confermando la condanna per il reato di ricettazione, di cui al capo B e di falso, di cui al capo C, rideterminando, di conseguenza la pena, in anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16241 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO NI Data Udienza: 21/04/2026 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge processuale, con riferimento all’art. 189 cod. proc. pen., per erronea valutazione della prova. L’individuazione dell’imputato da parte della persona offesa è stata operata per il tramite di una fotografia recante la sottoscrizione della stessa vittima, apposta al tempo del riconoscimento effettuato in fase di indagini preliminari, come documentato dal verbale di udienza. Eludendo le puntali censure formulate con atto d’appello, la Corte territoriale si è limitata a osservare che, nel corso dell’esame dibattimentale, la persona offesa reiterava “senza alcuna esitazione” l’identificazione dell’imputato. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 189 cod. proc. pen. e del principio del contraddittorio nella formazione della prova, dal momento che la Corte d’appello non consentiva alla difesa di pronunciarsi su dette modalità di riconoscimento, né considerava la memoria presentata dalla difesa in vista dell’udienza del 20 novembre 2025, allegata al ricorso. 2.3 Col terzo motivo, deduce vizio di motivazione per mancata correlazione tra il fatto descritto in imputazione (danneggiamento) e la motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi, sono infondati. Non sussiste l’asserita violazione dell’art. 189 cod. proc. pen., su cui il ricorrente insiste nei primi due motivi di ricorso, sol che si consideri il consenso, prestato dalle parti all’udienza del 16 maggio 2018, all’acquisizione al fascicolo del dibattimento della fotografia riportante l’effige dell’imputato. Più precisamente, nel citato verbale (esaminabile da questa Corte, data la natura processuale dell’eccezione sollevata: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), si dava atto che le parti nulla opponevano (testualmente “le altre parti nulla osservano”) a detta acquisizione. Gioverà ribadire, a tal proposito, il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui «in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria. (Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, Di, Rv. 288533 - 01). Tanto puntualizzato, si osserva che il consenso, ovvero l’assenza di opposizione da parte difensiva, all’acquisizione dell’effige in questione, depriva di efficacia le critiche 2 difensive incentrate sulla violazione dell’art. 189 cod. proc. pen., atteso il rispetto, da parte del giudice di primo grado, della regola, ivi enunciata, alla luce della quale «il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova» (cd. atipica). Priva di pregio risulta, di conseguenza, anche la censura, oggetto del motivo secondo del ricorso, vertente sulla mancata considerazione della memoria difensiva presentata in vista dell’udienza del 20 novembre 2025 presso la Corte territoriale. Sul punto si osserva che, non avendo la difesa nulla eccepito, nella sede a ciò deputata (e, cioè, nell’udienza di primo grado), circa l’acquisizione della prova cd. atipica, non ha fondamento la contestazione, formulata nel ricorso, della mancata valutazione della memoria prodotta successivamente all’udienza di primo grado. In ogni caso, ove si abbia riguardo alla motivazione (v. p. 6) del gravato provvedimento, si noterà come la Corte distrettuale abbia, comunque, adeguatamente disatteso le obiezioni in merito alle modalità (tramite individuazione fotografica) del riconoscimento dell’imputato, che costituivano oggetto della memoria difensiva, operando corretta applicazione del principio secondo cui «l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa» (Sez. 1, n. 39406 del 26/09/2025, O., Rv. 288994 - 01). A ciò si aggiunge che «L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono, essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico;
né, d'altro canto, vi è alcuna norma processuale che prescriva l'utilizzo di fascicoli fotografici diversi nelle due fasi in questione» (Sez. 5, n. 19638 del 06/04/2011, Paolicelli, Rv. 250193- 01). Si osserva, infine, che la motivazione del gravato provvedimento non ha mancato di chiarire che le dichiarazioni rese della persona offesa trovavano riscontro in ulteriori contributi dichiarativi, oltre che nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza della banca. 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L’imputazione formulata in primo grado verteva indubbiamente sul reato di ricettazione, effettivamente ascritto e per cui è poi intervenuta condanna. Deve ritenersi, pertanto, che il diritto di difesa sia stato adeguatamente assicurato all’imputato, che ha potuto conoscere, fin dagli esordi 3 del procedimento, l’imputazione ascritta (ricettazione). Se non v’è dubbio che per un mero errore materiale nella sola intestazione della sentenza di appello sia stato inserito un capo di imputazione del tutto avulso del procedimento in esame, non v’è chi non veda che anche l’intera motivazione della sentenza di appello riguarda i fatti oggetto di originaria contestazione. Del resto, il ricorrente lamenta “l’anomalia, da ritenersi sussistente almeno sotto il profilo formale”, senza addurre alcuna specificazione in merito al concreto pregiudizio che, da quella “formale anomalia”, sarebbe derivata per l'esercizio del diritto di difesa. La doglianza non ha, pertanto, alcun pregio, ove si consideri il principio di diritto secondo cui «il ricorso per cassazione, con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo» (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Pg, Rv. 281997 – 09, dove la Corte, in parte motiva, ha precisato che la motivazione della sentenza deve dare conto dei dati processuali dai quali risulti che sul fatto, come ritenuto in sentenza, le parti abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio). Quanto alla notazione in tema di estinzione del reato per intervenuta prescrizione introdotta nel motivo in esame con un breve inciso, estremamente generico e privo del beneficio di una specifica argomentazione , si ricorda che l’ascritto reato non sarà prescritto prima del febbraio 2027. 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
udita la relazione svolta dal Consigliere NI BIFULCO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, VINCENZO SENATORE, il quale ha chiesto dichiarare il ricorso inammissibile. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO BE per i reati di cui ai capi A e D della imputazione, perché estinti per sopravvenuta prescrizione, confermando la condanna per il reato di ricettazione, di cui al capo B e di falso, di cui al capo C, rideterminando, di conseguenza la pena, in anni tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Penale Sent. Sez. 2 Num. 16241 Anno 2026 Presidente: ALMA MARCO MARIA Relatore: BIFULCO NI Data Udienza: 21/04/2026 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge processuale, con riferimento all’art. 189 cod. proc. pen., per erronea valutazione della prova. L’individuazione dell’imputato da parte della persona offesa è stata operata per il tramite di una fotografia recante la sottoscrizione della stessa vittima, apposta al tempo del riconoscimento effettuato in fase di indagini preliminari, come documentato dal verbale di udienza. Eludendo le puntali censure formulate con atto d’appello, la Corte territoriale si è limitata a osservare che, nel corso dell’esame dibattimentale, la persona offesa reiterava “senza alcuna esitazione” l’identificazione dell’imputato. 2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 189 cod. proc. pen. e del principio del contraddittorio nella formazione della prova, dal momento che la Corte d’appello non consentiva alla difesa di pronunciarsi su dette modalità di riconoscimento, né considerava la memoria presentata dalla difesa in vista dell’udienza del 20 novembre 2025, allegata al ricorso. 2.3 Col terzo motivo, deduce vizio di motivazione per mancata correlazione tra il fatto descritto in imputazione (danneggiamento) e la motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. I primi due motivi, congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi, sono infondati. Non sussiste l’asserita violazione dell’art. 189 cod. proc. pen., su cui il ricorrente insiste nei primi due motivi di ricorso, sol che si consideri il consenso, prestato dalle parti all’udienza del 16 maggio 2018, all’acquisizione al fascicolo del dibattimento della fotografia riportante l’effige dell’imputato. Più precisamente, nel citato verbale (esaminabile da questa Corte, data la natura processuale dell’eccezione sollevata: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), si dava atto che le parti nulla opponevano (testualmente “le altre parti nulla osservano”) a detta acquisizione. Gioverà ribadire, a tal proposito, il consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui «in tema di formazione del fascicolo per il dibattimento, il consenso all'acquisizione di atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere espresso tacitamente attraverso l'assenza di opposizione, se il complessivo comportamento processuale della parte interessata è incompatibile con una volontà contraria. (Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, Di, Rv. 288533 - 01). Tanto puntualizzato, si osserva che il consenso, ovvero l’assenza di opposizione da parte difensiva, all’acquisizione dell’effige in questione, depriva di efficacia le critiche 2 difensive incentrate sulla violazione dell’art. 189 cod. proc. pen., atteso il rispetto, da parte del giudice di primo grado, della regola, ivi enunciata, alla luce della quale «il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova» (cd. atipica). Priva di pregio risulta, di conseguenza, anche la censura, oggetto del motivo secondo del ricorso, vertente sulla mancata considerazione della memoria difensiva presentata in vista dell’udienza del 20 novembre 2025 presso la Corte territoriale. Sul punto si osserva che, non avendo la difesa nulla eccepito, nella sede a ciò deputata (e, cioè, nell’udienza di primo grado), circa l’acquisizione della prova cd. atipica, non ha fondamento la contestazione, formulata nel ricorso, della mancata valutazione della memoria prodotta successivamente all’udienza di primo grado. In ogni caso, ove si abbia riguardo alla motivazione (v. p. 6) del gravato provvedimento, si noterà come la Corte distrettuale abbia, comunque, adeguatamente disatteso le obiezioni in merito alle modalità (tramite individuazione fotografica) del riconoscimento dell’imputato, che costituivano oggetto della memoria difensiva, operando corretta applicazione del principio secondo cui «l'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che, nel corso dell'esame dibattimentale, abbia dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa» (Sez. 1, n. 39406 del 26/09/2025, O., Rv. 288994 - 01). A ciò si aggiunge che «L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono, essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico;
né, d'altro canto, vi è alcuna norma processuale che prescriva l'utilizzo di fascicoli fotografici diversi nelle due fasi in questione» (Sez. 5, n. 19638 del 06/04/2011, Paolicelli, Rv. 250193- 01). Si osserva, infine, che la motivazione del gravato provvedimento non ha mancato di chiarire che le dichiarazioni rese della persona offesa trovavano riscontro in ulteriori contributi dichiarativi, oltre che nelle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza della banca. 3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. L’imputazione formulata in primo grado verteva indubbiamente sul reato di ricettazione, effettivamente ascritto e per cui è poi intervenuta condanna. Deve ritenersi, pertanto, che il diritto di difesa sia stato adeguatamente assicurato all’imputato, che ha potuto conoscere, fin dagli esordi 3 del procedimento, l’imputazione ascritta (ricettazione). Se non v’è dubbio che per un mero errore materiale nella sola intestazione della sentenza di appello sia stato inserito un capo di imputazione del tutto avulso del procedimento in esame, non v’è chi non veda che anche l’intera motivazione della sentenza di appello riguarda i fatti oggetto di originaria contestazione. Del resto, il ricorrente lamenta “l’anomalia, da ritenersi sussistente almeno sotto il profilo formale”, senza addurre alcuna specificazione in merito al concreto pregiudizio che, da quella “formale anomalia”, sarebbe derivata per l'esercizio del diritto di difesa. La doglianza non ha, pertanto, alcun pregio, ove si consideri il principio di diritto secondo cui «il ricorso per cassazione, con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo» (Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Pg, Rv. 281997 – 09, dove la Corte, in parte motiva, ha precisato che la motivazione della sentenza deve dare conto dei dati processuali dai quali risulti che sul fatto, come ritenuto in sentenza, le parti abbiano avuto modo di dare vita al contraddittorio). Quanto alla notazione in tema di estinzione del reato per intervenuta prescrizione introdotta nel motivo in esame con un breve inciso, estremamente generico e privo del beneficio di una specifica argomentazione , si ricorda che l’ascritto reato non sarà prescritto prima del febbraio 2027. 4. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada rigettato. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4