Sentenza 5 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2003, n. 5371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5371 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2003 |
Testo completo
IN 05 371/ 0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUP MO DI ASSAZIONE Oggesto Distribuzione di AS di SEZIONE TERZA CIVILE petrolio liquefatti in T bombola Composta dagli Ill.mi Sigg i Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO Presidente R.G.N. 12217/ Dott. Ernesto LUPO Rel Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Cron.41884 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere Rep. 1486 Ud. 25/11/02 Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RACOL GAS SRL, in persona dell'amministrazione, legale rapp.le, Big, NA ON, elettivamente domiciliato in RCMA VIA TERENZIO 10, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO PREZIOSI, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CLEAM SRL.. in persona del Presidente del C.di A. Diamante Menale, con sede in Napoli, electivamente domiciliata in ROMA LONGRE MICHELANGELO 9, presso 2002 studio dell'avvocat o PATRIZIA MITTIGA ZANDRI, che la 2279 difende, giusta delega in atti;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 2607/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, geziore TV Civile слезна il 27/10/1999, depositata il 07/11/00; RG.1570/1998, udita La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LU PO;
dito l'Avvocato FREZIOSI CLAUDIO;
udito l'Avvocato MITTIGA ZANDRI PATRIZIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARISTIA che ha concluso del 5 IV motivo, il rigetto del II e del III, assorbito il 1 motivo di ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso della CL orl, il 28 ottobre 1993 il E presidente del Tribunale di Napoli ingiungeva alla Ra- col AS srl la restituzione immediata 1.676 bombole di AS date alla stessa in comodato con il contratto in data 13 novembre 1979 e mai più restituite alla data di scioglimento del rapporto, avvenuto ad iniziativa dell'intimata. La società AC AS proponeva opposi- zione, sostenendo che il detto contratto doveva rite- nersi superato dalla legge 1° ottobre 1985 n. 539, in applicazione della quale il rapporto di comodato inter- veriva solo tra l'impresa distributrice ed il consum 7 Lore finale del prodotto, mentre il rivenditore aveva soltanto l'onere di provvedere all'incasso della Cau- zione di L. 10.000 per ogni bombola consegnata al con- sumatore finale. La CL, costituendosi, riteneva ir- 539/85 e faceva presente rilevante la citata legge n. restituito le bombole, il che la AC AS поп aveva cui valore alla data de 20 dicembre 1993 ammontava a L. 67.810.960. Il Tribunale di Napoli, con la decisione depositata il 30 dicembre 1997, rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo, La società CL proponeva appello, lamertando 1'cmessa pronunzia sulia Sla domanda di risarcimento del danno per la mancata restituzione delle .676 bom- bole, del valore sopra specificato, oltre rivalutazione ed interessi legali. La società AC AS proponeva ap- pello incidentale, sostenendo di nulla dovere alla con- troparte. Ta Corte di appello di Napoli, con la sentenza de- positata il 7 novembre 2000, accoglieva l'appello prin- cipale c rigettava l'appello incidentale. La Corte ri- teneva che la citata legge n. 539 del 1985 non aveva "innovato affal.Lo il contenuto degli obblighi, quale comodatario, assunti dall'impresa venditrice al minuto" delle bombole e che quindi non vi era contrasto tra la legge ed i patti contrattuali stipulati tra le parti. Riteneva, poi, che l'ammontare del danno per la mancata restituzione delle bombole era superiore all'entità del deposito cauzionale versato dall'utente finale per ogni bombola (L. 10.000) ed incamerato, a norma di legge, dalla CL, e liquidava taie danno nella metà della somma corrispondente ai valore commerciale delle bombo- le alla data in cui era sotto l'obbligo della restitu- zione (L. 40.460 cadauna), e quindi nella Somma di L. { 20.230 per ogni bombola (da cu doveva detrarsi la cau- zione di L. 10.000). Condannava, di conseguenza, la so- cietà RA AS а pagare alla società LE L. 17.145.000, oltre la rivalutazione dal 2 marzo 1993 (quantificata in 1. 4.274.368), con gli interessi al tasso del 9 annuo, da calcolarsi sulle somme ai anno in anno rivalutate. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napo li la società AC AS ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo quattro motivi, a cui la società CL controricorso. La società CL ha ha resistito Con presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E' infondata l'eccezione, opposta dalla
contro
- parte, di inammissibilità del ricorso "in quanto nello stesso non sono precisate le conclusioni". A pag. 7 del ricorso la AC AS ha chiesto l'annullamento, e cioè la cassazione, delia sentenza impugnata, como previsto dall'art. 366, priro comma, 11. 4 c.p.c. T 2. Con il primo motivo del ricorso la AC yas, deducendo, in relazione all'art. 360 Π. з е 5 c.p.c.S violazione e fa sa applicazione degli artt. 6 e SS. logge n. 539/1985, nonché artt. 1322, 1362, 1339, 1419, 1803 05 7 1851, 2784 38. C.C. Omessa, insufficiente 0 un punto deci- contraddittoria motivazione in ordine a Controversia", scstiere che, per offctto sivo della della legge 1° ottobre 1985 n. 539, l'obbligo di resti- tuzione delle bombole grava esclusivamente sull'utente finale, che ha versato la cauzione all'impresa distri- butrice. Pertanto il venditore ha perso la posizione di comodatario delle bombole per assumere quella di manda- Lario dell'impresa distribucrico, Sungendo soltanto ca tramite tra il distributore delle borbole e 1'utente finale, il quale, versando la cauzione, Ma costituito сл pegno irregolare a favore Qe! proprietario delle bombole, cnde il contratto di comodato deve ritenersi stipulato tra queste due parti, e non più tra distribu- tore e venditore del AS. Da qui deriva, secondo la 50- cietà ricorrente, a sopravvenuta nullità parziale del contratto del 13 novembre 1979, nella parte in cui "prevedeva che l'affidamento delle bombole in comodato dovesse intervenire tra LE e AC AS, lasciando a quest'ultima la facoltà e la responsabilità di gestirle a proprio placimento verso gli utenti finali". Con il secondo motivo la società ricorrente, dedu- cendo in relazione all'art. 360 n. 3, 4 c 5 c.p.C., violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 8 L. 539/1995, nonché artt. 1703, 1704, 1718 e 1387 c.C. 77 e 112 C.P.C. Omessa, insufficiente 0 contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controver- sia", censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'inadempimento della AC AS {{ anche qualora essa fosse considerata, secondo la tesi della stessa società, mandataria della CL, е поп ап- che comodataria delle bombole di proprietà d: quest'ultima. La ricorrente osserva che ella non poteva procedere ad iniziative di recupero sulla base della legge n. 539/1985, che ciò non rientrava negli obblighi del mandatario, che la CL aveva fondato l'azione di responsabilità su_ contratto di comodato, e non Su mandato, onde si lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato. I due motivi del ricorso sonc strettamente connessi perché comportano l'interpretazione della legge n.539 del 1935. 3. I motivi di ricorso sono fondati nei limiti di 6 seguito precisati.
3.1. Va premesso che tutte le bombole vuote di AS di cui la società LE ha chiesto la riconsegna alla società AC AS, e, non essendo avvenuta tale ricon- segna, la condanna della stessa società al risarcimento del danno, in applicazione del contratto stipulato tra le parti il 3 novembre 1979, sono state consegnate piene agli utenti finali sotto il vigore della legge 1 ottobre 1985 .539, perché è pacifico che per tutte le 5 dette bortole (nel numero di 1.676: gli utenti finali hanno versato, all'atto della ricezione delle stesse کی bombole piene, la cauzione di L. 10.000 per ciascuna bombola, introdotta dalla legge n.539/1985. Ed invero questa legge, recarte "Modifiche ed inte- grazioni alla legge 2 febbraic 1973 П_7, concernente Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di AS di petrolio Liquefacti in bombole", ha, nell'art.4 (sostitutivo dell'art. 6 della 24legge 7/1973), previsto che 'utente finale del ser- vizio di distribuzione del AS di petrolio liquefatto in bombole di capacità volumetrica non inferiore ai se- dici litri deve corrispondere all'impresa distributri- ce tramite 1. venditore, un deposito cauzionale in- fructifero a garanzia della restituzione della bombola di ammontare part, per ciascuna bombola, a lire dieci- mila" (primo comma). Nel sesto Comma del nuovo testo dell'art. 6 si dispone, poi, cho "la cauzione è resti- tuita all'atto della definitiva restituzione del conte- nitora della relativa quietanza. In caso di disper- sione C di distruzione del contenitore l'impresa di- Sliibutrice ha dirit'c ad incamerare l'importo della sanzione". Il risarcimento del danno pronunziato dalla senten- za impugnata conseque a la mancata riconsegna delle bombole distribuite daila società CL, tramite la venditrice società AC AS, bombole per le quali, all'atto della ricezione, gli utenti finali (lanco ver- salo la cauzione prevista dalla legge n.539/1985. -3.2. Stante l'applicabilità di quest'ultima legge, occorre esaminare come essa regola la fase della resti- tuzione delle bambole vuote, dopo l'uso fattono da par- te degli utenti finali. Al riguardo viene in rilievo l'art.5 della legge n. 539/1985 (sostitutive dell'art.8 della legge 7/1973), il quale, nella prima parte del primo comma, prevede che "chiunque detença recipienti per i AS di petrolio liquefatti di capacità inferiore a sedici li- tri deve restituire all'impresa distributrice, anche tramite il venditore, le bombole vuoto". Nel terzo com- ма del прого art.3 si dispone, altresì, che è fatto quale rientra nella disponibilità dell'impresa distri- butrice (e non del vendiloze), siz pure controllata dal Ministero dell'industria (v. la dettagliata disciplina detta a nei commi quarto e quinto del nuovo art.6 della legge n. 7/1973, sostituito dall'art. 4 della legge n. 539/1985). Si devo aggiungere che l'utente finale ha la facol- tà di restituire la bombola vuota anche ad una impresa distributrice diversa da quella da cui, tramite il ven- ditore, eçli l'ha ricevute piena. [1 terzo comma de_ nuovo art.E delia Legge JL. 7/1973 (sopra trascritto) sancisce, infatti, l'obbligo del distributore di rice- vere anche le bombole che sono state messe sul mercato da diversa impresa di distribuzione, onde egli non può rifiutare la restituzione di una bombola vuota, pure se essa sia stata consegnata piena da altro distributore tramite il suo verdi Lore. Le particolarità del regime legale di restituzione delle bombole vuote, introdotte dalla legge n.539/1985 (e non previste dalla precedente legge n.7/1973) in collegamento con l'innovazione della cauzione a carico dell'utente finale che acquisti un bombola piera, dimo- strano che detta restituzione non deve più avvenire ne- cessariamente а Tezzo del venditore che ha consegnato le bombole piene al'utente finale, essendo tale vendi- 10 obbligo ai distributori di ricevere le bombole di cui al primo comma, anche se provenienti da altro distribu- Loze". La legge n.539/1985 prevede, pertanto, che l'utente finale restituisca la bombola vuota "anche tramite il venditore", e quindi non necessariamente a mezzo del venditore da cui l'ha ricevuta piena. Tale previsione legislativa comporta che la restituzione della bombola 5 vuota può essere effettuata dall'utente Finale anche direttamento all'impresa distributrice, nor dovendo egli consegnarla necessariamente al venditore (si usano qui per chiarezza espositiva, termini adottati dal Legislatore). Il confronto tra l'art. 4 e l'art.5 della legge n.539/1985 (sostitutivi degli artt. 6 Е 8 deila legge n. 7/1973) rende evidente che, montro la consegna delle bomboie piene avviene dall'impresa distributrice al venditore e da questo all'utente finale che versa al venditore la cauzione ricevendone l'apposita quietanza, la restituzione delle bombole vucte non deve necessa- riamente effettuare lo stesso percorso, poter do avveri- re direttamente dall'utente finale all'impresa distri- butrice (senza passare per il venditoxo). La probabile ragione giustificativa di siffacta diversità SLA nell'esigenza di facilitare l'immediata restituzione all'utente finale della cauzione da lui versata, la 9 tore soltanto uno dei possibili tramiti di cui l'utente può avvalersi per la riconsegna della bombola vuota (e per ottenere la restituzione della cauzione da lui in precedenza versata). Consegue che il detto venditore non può essere ri- tenuto responsabile della mancata restituzione di tutte le bombole da lui consegnata piene agli utenti finali, secondo la previsione contenuta nel contratto stipulato 5 tra le parti del prosente giudizio, e cioè tra impresa di distribuzione e venditore. ایی In altri termini, la legge n.539/1985, prevedendo la possibilità che l'utente finale restituisca le box- bole vuote a soggetti diversi dal venditore da cui le ha ricevute piene, ha fatto venire meno l'obbligazione generalizzata di riconsegna, assunta contrattualmente dallo stesso venditore verso l'impresa di distribuzio- I.e, e la conseguente responsabilità per l'inadempimento della medesima obbligazione. Il venditore, secondo la nuova legge, ha assunto la posizione di un tramite (non obbligatorio, Come nella fase della consegna, ma soltanto) facoltativo nella fa- se della restituzione delle bombole vuote. Questa di- versa posizione comporta l'obbligo del verditore di ri- cevere le bombole vuote che gli utenti preferiscano re- نيات me 220, ma non l'obbligo di restituzione stituire से 1 | di tutte le bombole consegnate piene agli utenti fina- li. Sussiste, allora, una incompatibilità tra la clau- sola del contratto stipulato nel 1979, che prevede la detta obbligazione di restituzione, la sopravvenuta legge n.533/1985. Siffatta incompatibilità comporta, a norma del art.1239 C.C., la sostituzione alla detta pattuizione contrattuale della disciplina legale rela- tiva alla posizione del venditore come tramite solc 5 eventuale de la riccnsegna dcllc bombole vuote, con l'obbligo di ricevere le bombole vuote restituite dagli utenti (obbligazione che è sostanzialmente diversa da quella assunta contractualmente). Il nuovo testo dell'art.8 della legge n.7/1973 (co- me sostituito dall'art.5 della legge n.539/1985) Con- tiene, invero, una normativa di natura imperativa nella parte in cui disciplina la restituzione delle bombole alle imprese distribuirici, onde la sua incompatibilità rispetto alle pattuizion: contrattuali fa! Le valere dalla società Clear comporta il prodursi dell'effetto sostitutivo previsto dall'art.:339 C.C.r che non ё escluso ré esplicitamente ne implicitamente dalla legge г..539/1985. Questa legge, di certo, non ha fatto venire la possibilità di pastuizioni tra l'impresa di distri- buzione delle bombole ed il venditore delle stesse agli 12 utenti finali, IQLA Lali patti non possono derogare alla previsione legislativa secondo cui l'utente finale può restituire le tombole vuote Enche direttamente all'impresa di distribuzione. In conclusione, la legge n. 539/1985 ha comportato ia nullità deila clausola contrattuale (ex art.1419, secondo com.a c.c.] che, in re azione alle bombole consegnate nella vigenza di detta legge, ha posto a ca- 5 rico del venditore l'obbligazione di restituire tutte le bombole vuote cia Lui consegnate piene agli utenti finali. Consegue che va cassata la sentenza impugnala che ha affermato l'inadempimento a desta obbligazione con- trattuale.
3.3. La sentenza impugnata ha accertato che la so- cietà AC AS venne meno anche all'obbligo di "ricevere le bombole di AS vuote da parte di alcuni suci consumatori tinali, che pur gliele avevano offer- te" (pag.17), ritenendo quindi inadempiuta anche 1' obbligazione derivante dalla legge n. 539/1985. stato, peraltro, accertato Tala inadempimento soltanto rispetto ad alcuni" itenti finali, e non per tutte le 1.676 tombole, a cui si riferisce il danno 1 - quicato dalla Corte di appello. Conseque che va disposto il giudizio di rinvic per 13 determinare quante siano le bombole vuote rispetto alle quali si è verificato l'inadempimento della società Ra- col AS all' obbligazione di riceverle derivante dalla legge n.539/1985. -4. 'accoglimento dei primi due motivi del ricor- con la conseguente cassazione dell'intera sentenza 30, impugnata, determina 1'assorbimento del terzo € del quarto motivo dello stesso ricorso. 5.- In conclusione, la causa va rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che, nel ruo- {{ vo giudizio, si atterrà al seguente principio di dirit- to: "Per effetto della legge 1' ottobre 1985 n. 539, l'obbligaziore di restituzione delle bombole vuote a - sunta dalla società AC AS con il contratto del 13 novembre 1979 è stata sostituita dall'obbligazione di ricevere e restituire le sole Dombole vuote che gli utenti firali abbiano deciso di riconsegnare a mezzo delia stessa AC AS". Il giudice di rinvio si pronunzierà anche su'le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rin- via la causa ad altra sezione dalla Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassazione. 14 Cosi deciso a Roma Il Relatore-Estenа Funkпечаћ спра il 25 novembre 2002. Il Presidente ссе реба виби IL CANCELLIERE CI Dott Maria Alell Depositate in Cancelierla 5.4.03 КЕМИНЕ СТ Dort.ssa Maria Aiello 15