Sentenza 8 marzo 2013
Massime • 3
La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater cod. pen., così come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non è diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità.
Va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale al componente di una commissione istituita per il rilascio di concessioni per l'esercizio di pubblici servizi (Fattispecie relativa a commissione istituita presso il CONI, per attribuire licenze per l'esercizio di attività di ricevitoria del totocalcio).
A seguito dell'entrata in vigore della l. n. 190 del 2012, la Corte di cassazione, qualora abbia riqualificato l'originaria contestazione di concussione in quella di indebita induzione, annulla parzialmente la sentenza di condanna, con rinvio al giudice di merito che, essendo limitato alla sola rideterminazione della pena, esclude il decorso ulteriore di termini di prescrizione.
Commentari • 3
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Indice: Introduzione Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Il primo orientamento della giurisprudenza Il secondo orientamento della giurisprudenza Il terzo orientamento della giurisprudenza I principi di diritto enunciati dalla Corte 1. Introduzione Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, …
Leggi di più… - 3. Le difficoltà applicative della legge Anticorruzione risolte dall'ultimo intervento dei giudici di legittimitàAccesso limitatoAlfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 18 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2013, n. 28412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28412 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/03/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 485
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 1716/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO LE N. IL 27/03/1957;
avverso la sentenza n. 920/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 17/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine al fatto commesso in danno di OM perché qualificato come reato previsto dall'art. 319 quater c.p., estinto per prescrizione. In ordine alle altre imputazioni, riqualificato il fatto come "indagine indebita", annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
1. BR OG impugna la sentenza della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la decisione del giudice di primo grado che lo condannò per il delitto di concussione.
Il fatto enunciato nell'imputazione ascritta a OG BR - componente della commissione zonale del CONI delegata al rilascio delle concessioni di ricevitoria Totocalcio, con l'intermediazione di tale IO AC - abusando della qualità e in particolare del suo potere di voto nel rilascio delle concessioni e nell'influenza esercitata sugli altri componenti della commissione, induceva alcuni esercenti pubblici a consegnargli, tramite il predetto AC diversi milioni non dovuti, rappresentando loro che la dazione sarebbe stato l'unico mezzo per ottenere la concessione, già più volte richiesta dagli interessati e mai ottenuta. Fatti commessi il 1 tra la fine 1995 e marzo 1996, il 2 tra la seconda metà 1998 e marzo 1999, il 3 nell'agosto 1999, il 4 tra l'ottobre e il dicembre 2000, il 5 nel 2000 e il 6 il 18/19 dicembre 2000.
Ad avviso del giudice d'appello, non è da porre in discussione la qualifica di incaricato di pubblico servizio riconosciuta al OG, poiché quale componente della commissione egli partecipava con voto deliberativo e, poiché da anni rivestiva tale incarico, disponeva di prestigio e autorevolezza su altri componenti al fine de rilascio delle concessioni da parte della Commissione. Pertanto, il giudice d'appello condivide le conclusioni raggiunte dal Tribunale quanto alla configurazione del delitto di concussione per induzione, in quanto AC faceva presente agli interessati - i quali più volte e inutilmente avevano avanzato la relativa domanda - che quello era l'unico modo per ottenere la concessione.
2. Il Difensore del ricorrente deduce:
- violazione di legge in relazione all'art. 358, in relazione al D.P.R. 1 aprile 1951, n. 581, artt. 45 e 55, con conseguente violazione dell'art. 317 c.p.. Per il ricorrente, la qualifica di incaricato di pubblico servizio comporta la preliminare verifica sulla natura dell'attività svolta dal ricevitore di scommesse del totocalcio, e cioè che la stessa sia da ricondurre ad un pubblico servizio ovvero sia di natura meramente privatistica.
Ne discende che anche per poter definire la qualità e le funzioni del componente della Commissione del CONI per il rilascio delle relative concessioni è necessario definire normativamente l'attività svolta dal ricevitore.
Il ricorrente rileva che, a differenza dei ricevitori del lotto per i quali il R.D. 19 ottobre 1938, n. 1933, art. 87, che li definisce incaricati di un pubblico servizi ad ogni effetto, l'attuale disciplina del Totocalcio, Totip e altre scommesse legate alle competizioni sportive è regolata dal D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581, che nel primo comma dell'art.45 attribuisce al "gestore" il potere di scegliere le persone e gli enti autorizzati al ricevimento delle schede e alla riscossione delle poste, gestore che si identifica nel CONI cui è riservato il potere anzidetto.
Il secondo comma stabilisce che gli incarichi di ricevitori sono assunti con autorizzazioni rilasciate dal ministero. Il terzo comma, a differenza di quanto stabilito in precedenza, esclude espressamente che i ricevitori del lotto siano da considerare incaricati di pubblico servizio. Disposizione ribadita anche nel successivo art. 55 delle stesso dpr che attribuisce a dette ricevitorie, previa autorizzazione del ministero, l'incarico di ricevere le schede e riscuotere le poste.
Ne discende che, in base a tali disposizioni, l'attività di gestore di una ricevitoria autorizzata dal CONI non è un pubblico servizio e ciò comporta che neanche i Componenti delle Commissioni di zona che rilasciano le autorizzazioni sono da considerarsi incaricati di un pubblico servizio, poiché svolgono un'attività che è propedeutica all'espletamento di quella finale del ricevitore.
Con ulteriore memoria, depositata dopo la pronuncia dell'ordinanza di questa Corte all'udienza dell'11 gennaio 2013, il ricorrente chiarisce e ribadisce l'assunto relativo alla qualità soggettiva. CONSIDERATO IN DIRITTO
Come noto, elemento imprescindibile è l'esercizio, anche di fatto, di pubbliche funzioni, poiché tale oggettiva situazione vale a riconoscere, in ogni caso, la relativa qualifica al soggetto agente nell'ambito delle figure funzionali previste dall'art. 357 c.p.. Il principio di diritto in questione va ricondotto al consolidato indirizzo espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la qualifica di pubblico ufficiale - ai sensi dell'art. 357 c.p., come novellato dalle L. n. 86 del 1990, e L. n. 181 del 1992, deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o "semplici privati", quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (Sez. un., 27 marzo 1992, Delogu, rv. 191171);
A differenza di quanto affermato dal giudice d'appello, la Commissione del Coni delegata al rilascio delle concessioni per svolgere l'attività di ricevitoria del totocalcio svolge in concreto una pubblica funzione. Ne discende che il componente della predetta commissione - il quale con il proprio voto concorre alla deliberazione per il rilascio della concessione - non può che essere qualificato pubblico ufficiale, perché titolare di "poteri deliberativi".
Indipendentemente dalle norme di riferimento, la posizione soggettiva di colui che concorre la deliberazione per il rilascio di una concessione richiesta per un pubblico servizio non può che essere un pubblico ufficiale.
2.La condotta descritta nell'imputazione e ritenuta in sentenza è da qualificare come induzione indebita a dare o promettere danaro al fine del rilascio delle concessioni dell'attività di totocalcio. Non vi è stata alcuna minaccia diretta o indiretta, bensì una esclusiva persuasione da parte delle stesso OG e in alcuni casi attraverso un intermediario il quale si faceva rilasciare denaro da coloro che avevano da tempo richiesto la concessione. Il giudice di merito, dunque, descrive le condotte come "induzione", poiché non sono emersi elementi tali che potessero far ritenere sussistente una condotta di costrizione.
La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p., così come introdotto dalla L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 75, non è diversa, sotto il profilo strutturale,
da quella che già integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualità, attraverso le forme più varie di attività persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilità (Sez. 6^, 4 dicembre 2012, dep. 21 febbraio 2013, n. 8695).
3.In conclusione, qualificati i fatti come induzione indebita prevista dall'art. 319 quater c.p., il primo episodio, commesso nel febbraio 1996 è estinto per prescrizione.
Il tempo "necessario a prescrivere" il reato è quello previsto dall'art. 157 c.p.p., nel testo anteriore alla novella 2005 poiché la sentenza di primo grado è stata pronunciata il 18 novembre 2003 e ciò comporta che "il reato è estinto per prescrizione" qualora sia "decorso il tempo di dieci anni", poiché il delitti di cui all'art.319 quater c.p., è punito con pena non superiore a dieci anni.
Il delitto è stato consumato nel marzo 1996 e tale è il dies a quo di decorrenza dei dieci anni;
in tal modo, il tempo di prescrizione sarebbe dovuto scadere nel marzo 2006.
Sennonché, vi è stata l'interruzione del corso della prescrizione e ciò ha comportato, a norma degli artt. 160 comma 1, e 161 c.p., nel testo previgente, l'aumento della metà. Per effetto di tale aumento, il tempo complessivo di prescrizione è pari a quindici anni e la nuova scadenza va così fissata nel marzo 2011.
Dall'esame degli atti processuali trasmessi, non risultano sospensioni del processo dovute a esigenze difensive o altre cause che per legge possano determinare tali effetti.
Nonostante l'interruzione del corso della prescrizione, il delitto ascritto si è, comunque, estinto per prescrizione nel marzo 2011 e, cioè, in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello.
4. Per gli altri quattro episodi, qualificati anch'essi come induzione ex art. 319 quater c.p., non è ancora decorso il tempo di prescrizione al momento della pronuncia della presente sentenza. La sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per la rideterminazione della pena. Tale parziale annullamento, limitato soltanto alla pena esclude il decorso ulteriore della prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'episodio OM qualificata l'imputazione ai sensi dell'art. 319 quater c.p., perché il reato è estinto per prescrizione. Qualificati,
altresì, gli altri episodi, per cui è intervenuta condanna, sempre ai sensi dell'art. 319 quater c.p., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena per detti reati e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2013