Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2010, n. 34615
CASS
Sentenza 23 giugno 2010

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Il mancato svolgimento da parte del P.M. di attività d'indagine a favore dell'indagato (art. 358 cod. proc. pen.) non ha rilievo processuale alcuno e non determina alcuna nullità. (La Corte ha asserito che peraltro l'inattività della pubblica accusa può essere sopperita dallo svolgimento delle attività di investigazione difensiva previste dagli artt. 391 bis e segg. cod. proc. pen.).

Commentari2

  • 1Indagini del Pm a favore dell'indagato, da rendere obbligatorie?
    Alessandro Continiello · https://www.diritto.it/ · 8 maggio 2018

    Di Alessandro Continiello e Ludovica D'Alberti Risulta ancora attuale la formula scolpita nell'articolo 358 del nostro codice di procedura penale, laddove venga omessa la previsione di sanzioni processuali nel caso di inottemperanza, da parte del Pubblico Ministero, di svolgere “altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini”? Questa è la vexata quaestio che ruoterà attorno alla presente analisi. Art. 358 c.p.p., orientamenti giurisprudenziali e proposte di modifica Per sgombrare il campo da prodromici equivoci si anticipa che, la Corte Costituzionale, si era già pronunciata nel 1997, dichiarando la questione manifestamente infondata. Nel 1996, …

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  • 2Fatti e circostanze favorevoli all’indagato. L’art. 358 c.p.p. tra realtà applicativa e prospettive di riforma
    Avv. Giovanni Ciscognetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 5 agosto 2017

    Tracciando il perimetro delle attività prodromiche rispetto alla fase strico sensu processuale, l'art. 358 del codice di rito recita così: Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. “ Direzione e controllo delle indagini preliminari, dunque, spettano al magistrato del pubblico ministero (coadiuvato dalla polizia giudiziaria), consentendogli in tal modo di assumere le necessarie determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale. Al centro delle riflessioni che seguiranno, il secondo periodo della norma richiamata, che prevede l'attivarsi del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 23/06/2010, n. 34615
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34615
Data del deposito : 23 giugno 2010

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