Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna formulata dal P.M. nei confronti di un cittadino extracomunitario irregolarmente presente nel territorio dello Stato, nel caso in cui sia rilevata l'insufficienza, ai fini della effettiva conoscenza dell'atto, della procedura di notificazione al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio in quanto il potere di restituzione degli atti al P.M. richiedente è specificamente previsto dall'art. 459, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2004, n. 6148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6148 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PROVIDENTI Francesco - Presidente - del 02/12/2004
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1731
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 024843/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di LIVORNO;
nei confronti di:
1) DE HE N. IL 28/09/1953;
avverso ORDINANZA del 11/06/2004 GIP TRIBUNALE di LIVORNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere VESSICHELLI MARIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. per l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento in data 11 giugno 2004 il Gip del Tribunale di Livorno restituiva al Pm gli atti relativi al procedimento penale a carico di EA EO, rigettando la richiesta di emissione di decreto penale di condanna. Osservava che l'imputato, cittadino extracomunitario irregolarmente presente sul territorio dello Stato, aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio e che la notifica del decreto penale a detto difensore appariva non adeguata. Richiamava a sostegno della tesi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 504/2000 con la quale era stata dichiarata la illegittimità dell'art. 460 c.p.p. nella parte in cui non impone la revoca del decreto penale laddove sia risultata impossibile la notificazione al domicilio dichiarato. Tale evenienza, infatti, comportando la doverosità della notifica al difensore, non soddisfa la esigenza di conoscenza personale dell'imputato. Proseguiva il giudice rilevando che la situazione processuale del caso concreto - caratterizzata anche dal fatto che il difensore, non nominato di fiducia, non era stato nemmeno munito di procura per proporre opposizione al decreto penale - era equiparabile a quella analizzata dalla Corte costituzionale, non essendo garantito, nell'un caso come nell'altro, il contatto diretto dell'imputato con la condanna suscettibile di opposizione.
Avverso la ordinanza del Gip proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno deducendo che la sentenza della Corte costituzionale afferiva ad un caso diverso da quello in oggetto, caso, quest'ultimo, nel quale non vi è prova della impossibilità della notificazione del decreto penale all'imputato presso il domicilio eletto. Concludeva sottolineando come l'erroneo provvedimento del Gip dovesse reputarsi abnorme in quanto produttiva di un irrimediabile stallo del procedimento con conseguente paralisi dello stesso: il giudice non potrebbe infatti costringere, contra legem, il pubblico ministero a rinunciare alla modalità prescelta di esercizio della azione penale. Il problema della effettività della conoscenza dell'atto sarebbe destinato, per giunta, a riprodursi in sede di notifica di avviso ex art. 415 bis c.p.p. e in occasione della citazione a giudizio.
Il Procuratore Generale, con memoria del 19 ottobre 2004, chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato facendo proprie le ragioni del ricorso.
Il ricorso è infondato.
In base ad un orientamento di questa Corte, il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, da parte del g.i.p., ai sensi dell'art. 459, comma terzo, c.p.p., è da considerarsi inoppugnabile, non essendo previsto contro di esso alcuno specifico mezzo di gravame. Nè può considerarsi abnorme e quindi ricorribile in cassazione per tale motivo, in quanto per la configurabilità di un provvedimento abnorme è necessario che lo stesso violi macroscopicamente fondamentali principi di diritto processuale e si ponga al di fuori dello stesso ordinamento (Cass., 29 ottobre 1998, Arma, riv. 212425; Cass., 10 giugno 1993, Genovese, riv. 194839;
Cass. 26 gennaio 1996, Rossi, riv. 204026; Cass. 12 maggio 1994, Dastru, riv. 199063). In una recente sentenza, questa Corte ha già rilevato che non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice non accolga la richiesta di emissione del decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero nei confronti di persone indicate come residenti all'estero, sul presupposto della probabile revoca del decreto . E ciò in quanto non è delimitato in alcun modo il potere discrezionale del giudice, che deve quindi riconoscersi in tutta la sua ampiezza, purché il relativo esercizio sia adeguatamente e logicamente motivato e soprattutto non sfoci in arbitrio (Cass. 14 marzo 2000, Cirese, riv. 215792). Secondo altro orientamento (v. Cass. 14 novembre 2000, Carrisi, riv. 218694), la abnormità si configura quando il potere di restituzione venga esercitato al di fuori dei parametri normativi da vagliare, che sono quelli della tempestività della richiesta del Pm e della natura della pena da irrogare o della irreperibilità dell'imputato. In quest'ultimo caso, allorché, in altri termini, la restituzione avvenga non in ragione della documentata irreperibilità dell'imputato o di altra situazione a questa equiparabile (come la impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato, secondo lo stato normativo derivato dalla pronuncia demolitoria della Corte costituzionale, o impossibilità al domicilio eletto: così Cass., 10 novembre 1999, Bucci, riv. 215297) ma in virtù della determinazione di non dare attuazione, sia pure in bonam partem, ad una procedura di notificazione prevista dall'atto della elezione di domicilio frutto di una scelta dell'interessato, si sarebbe in presenza di un atto abnorme, cioè di un atto radicalmente estraneo al sistema processuale.
Questo collegio ritiene che il primo orientamento sia quello da riproporre ed adottare nel caso di specie dal momento che la restituzione degli atti al pubblico ministero richiedente il decreto penale non è una autonoma iniziativa del giudice al di fuori di qualsivoglia previsione in tal senso dell'ordinamento. Piuttosto, l'art. 459 c.p.p., al comma 3 , espressamente prevede detto potere, condizionandolo solo alla insussistenza di una causa di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e non prevedendo ne' altre condizioni ne', a titolo di rimedio, alcun mezzo di gravame. La lettera della legge induce in sostanza a ritenere che non può invocarsi la disciplina del provvedimento abnorme in quanto , come rilevato da altre pronunzie di questa Corte (Cass., 22 giugno 1992, Zinno, riv. 191559) una pronuncia giurisdizionale può considerarsi tale solo quando sia del tutto anomala, sostanziandosi in una decisione che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, sia al di fuori non solo delle singole norme ma anche dell'intero sistema organico della legge processuale, sicché, essendo detta pronuncia al di fuori dei poteri degli organi decidenti e non essendo previsto contro di essa un espresso rimedio, il ricorso per cassazione ha lo scopo di accertare e dichiarare l'abnormità del provvedimento e la rimozione in tal caso di una situazione altrimenti insanabile. Il Gip ha oltretutto motivato congruamente la propria determinazione ritenendo sostanzialmente che l'imputato non fosse nelle condizioni oggettive per venire a conoscenza del decreto ed azionare i propri poteri difensivi, sicché deve ritenersi escluso l'arbitrio paventato dal ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2005