Sentenza 18 giugno 2004
Massime • 1
È abnorme, perché adottata al di fuori dei casi consentiti ed al di là di ogni ragionevole limite, l'ordinanza con la quale il g.i.p. restituisce al P.M. la richiesta di decreto penale di condanna, rilevando che l'indagato è uno straniero extracomunitario clandestinamente presente nel territorio dello Stato e che, per tal motivo, il decreto non sarebbe stato notificabile, senza, però, tenere conto che in precedenza risultavano regolarmente notificati altri atti processuali allo stesso indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/06/2004, n. 32473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32473 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 18/06/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 2911
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 34318/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Siena;
contro l'ordinanza 10 gennaio 2003 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena;
pronunciata nel procedimento relativo a:
1) Hodza Sehadin, n. a Restelica il 19 luglio 1958;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore generale Dr. Mario Fraticelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. IL 7 dicembre 2000 il Procuratore della Repubblica di Siena ha chiesto l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Hodza Sehadin per il reato di cui all'art. 650 c.p.. La richiesta è stata respinta dal giudice per indagini preliminari della stessa città, ai sensi dell'art. 459, comma 3, c.p.p., in quanto "l'indagato è un cittadino extra comunitario clandestinamente presente in territorio italiano e quindi è evidente che il decreto penale non sarebbe in pratica notificatole".
Il 22 giugno 2002 il pubblico ministro ha reiterato la richiesta evidenziando che la regolare notifica all'Hodza della informazione di garanzia rende apodittico e ingiustificato il giudizio prognostico di futura irreperibilità dello stesso. Con ordinanza 10 gennaio 2003 il giudice per le indagini preliminari ha nuovamente rigettato la richiesta ribadendo il giudizio di probabile irreperibilità dell'HODZA ed osservando che, per consolidata giurisprudenza, "le considerazioni che motivano la restituzione degli atti al pubblico ministero dopo la mancata notifica all'imputato irreperibile, ben possono motivare il rigetto della richiesta di emissione del decreto penale nel caso in cui sia ragionevolmente prevedibile che una conoscenza effettiva dell'avvenuta notifica non ci sarà mai". Contro l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Siena chiedendone l'annullamento siccome abnorme, perché palesemente errato, (in quanto fondataci una presunzione di irreperibilità apoditticamente ritenuta e solo apparentemente motivata pur in presenza di precedente regolare notifica nel luogo di abituale dimora dell'imputato) e radicalmente estraneo al sistema processale (essendosi il giudice arrogato un potere non attribuitogli dalla legge).
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è fondato.
È pacifico in atti (siccome incontestato nel provvedimento impugnato) che l'imputato ricevette, nel processo de quo, regolare notifica della informazione di garanzia. Tale circostanza rende arbitraria e irragionevole la prognosi di impossibilità di notifica del decreto penale formulata dal giudice delle indagini preliminari (che si limita a dare atto della irregolarità del soggiorno in Italia dell'HODZA e dell'esistenza di un provvedimento di espulsione nei suoi confronti senza indicarne la data e senza neppur precisare se si tratta di decreto anteriore o successivo alla ricordata notifica della informazione di garanzia). Ciò posto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, deve ritenersi abnorme non solo il provvedimento del tutto estraneo al sistema processuale ma anche quello - come l'ordinanza in esame - che, pur essendo in astratto manifestazione di un potere legittimo, si esplica al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
Ne consegue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Siena per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2004