Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 1
È legittimamente disposto il sequestro preventivo di tutte le copie di un periodico pubblicato senza l'indicazione del direttore responsabile ed in mancanza della registrazione - prescritti dagli artt. 3 e 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 - che configurano il reato di stampa clandestina, sanzionato dall'art. 16 della legge n. 47/48, in quanto in questo caso la stampa costituisce in sè oggetto dell'illecito, e non il mezzo per la commissione di altri reati, per i quali vige l'art. 1, secondo comma, del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 561, che consente il sequestro di non oltre tre esemplari della pubblicazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/06/2002, n. 35108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35108 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. IETTI Guido - Presidente - del 25/06/2002
1. Dott. COGNETTI Carlo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1659
3. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 010164/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EO PP N. IL 17/03/1959;
avverso SENTENZA del 04/02/2002 TRIB. LIBERTÀ di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA PP;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Martuscella Vittorio che chiede il rigetto;
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Brindisi, con l'ordinanza impugnata del 4/2/2002, rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di EO PP e RG AN, avverso il decreto del GIP dello stesso tribunale che aveva disposto, il 22/1/1002, il sequestro preventivo di tutte le copie del giornale periodico denominato "Una Voce Il Paese".
Ricorre per cassazione il solo EO PP, prospettando un duplice motivo di annullamento.
Con il primo, lamenta inosservanza e violazione dell'art. 21 della Costituzione, a seguito del sequestro di tutti gli esemplari del giornale, con conseguente violazione del diritto costituzionale a manifestare liberamente il proprio pensiero.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e l'inosservanza dell'art. 1 R.D. lgs 561/1946, ritenuto non applicabile in quanto anteriore alla legge 47/48. Ritiene infondata la motivazione con la quale è stato ritenuto che non vi sia coordinamento tra le due norme. Viceversa, tale norma escludeva la possibilità di procedere a sequestro di giornali se non in virtù di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria. Il predetto decreto permetteva il sequestro di soli tre esemplari di giornale che comportino la violazione della legge penale, mentre il sequestro di tutte le copie è possibile solo in ipotesi particolari (art. 2) non ricorrenti nella specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. EO PP ricorre avverso il provvedimento del tribunale di Brindisi che confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dello stesso tribunale in data 22/1/2002 di tutte le copie del giornale denominato "Una Voce - Il Paese".
Secondo il ricorrente l'ordinanza violava l'art. 21 della Costituzione e limitava il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, mentre il sequestro era stato disposto in assenza dei presupposti giuridici ed inoltre, in violazione dell'art. 1 R.D. lgs 561/46, aveva colpito tutte le copie del giornale e non solo tre copie come previsto da tale legge. Nè ricorreva, alcuna delle ipotesi di cui all'art: 2 del R.D. che rendevano possibile il sequestro di tutte le copie del giornale.
2. Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato. Infatti, il provvedimento impugnato va esente da qualsiasi censura e non è stato emesso in violazione di alcuna norma di legge, ne' tanto meno viola i principi costituzionali in materia di stampa, la cui libertà di esercizio è, tuttavia, sempre subordinata al rispetto delle norme di legge che lo regolano.
3. Lo stesso art. 21 della Costituzione, al terzo comma, prevede la possibilità di procedere a sequestro, a seguito di atto motivato dell'autorità giudiziaria, nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
4. In punto di fatto risulta accertato che i carabinieri di Erchie, in data 21/9/2001, avevano segnalato che dagli ultimi mesi del 1999 era edito e commercializzato nel comune di Erchie un mensile "Il Paese - Giornale di Erchie", regolarmente registrato presso la cancelleria del tribunale di Brindisi.
Risulta, altresì, che nell'aprile 2001, la direttrice responsabile si era dimessa, per cui il mensile risultava sprovvisto dei requisiti dall'art. 5 legge n. 47/48, non essendovi in redazione alcuna persona iscritta all'albo dei giornalisti;
mentre il periodico aveva continuato ad essere pubblicato, anche nei mesi successivi di maggio e giugno 2001, pur in mancanza della suddetta registrazione e senza l'indicazione del nome del direttore responsabile, ma con la semplice dicitura "in attesa di registrazione".
E, inoltre, accertato che, rispetto ai numeri precedenti, il giornale differiva per una variazione del nome "Nuovo Paese - Giornale di Erchie", mantenendo invariato il sito internet, l'identità dei redattori, lo stile tipografico e la sede della redazione.
5. In data 30/12/2001, i carabinieri segnalavano che era uscito il numero di dicembre dello stesso giornale, adesso denominato "Una Voce - Il Paese", sempre con la dicitura "in attesa di registrazione". Era stato, quindi, emesso il provvedimento di sequestro preventivo sulla base della prospettazione dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 16, legge 47/48 e, cioè, pubblicazione di stampa clandestina per difetto di registrazione, in quanto le copie del giornale costituivano corpo di reato.
6. Ciò premesso, risultano infondati i motivi di ricorso incentrati sulla illegittimità di un sequestro di tutte le copie della pubblicazione, non limitato, invece, a soli tre esemplari, come previsto dall'art.
1.2 R.D. lgs 31/5/1946, n. 561, essendo il provvedimento del GIP e quello del giudice del riesame, chiaramente motivati.
Ai sensi dell'articolo 3 legge sulla stampa, ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile in possesso dei requisiti ivi indicati, mentre, ai sensi dell'art. 5, non possono essere pubblicati se non siano stati registrati presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Inoltre, tra i requisiti della registrazione è espressamente prevista, tra l'altro, l'indicazione del nome e del domicilio del direttore (o vice direttore) responsabile. La registrazione avviene, una volta verificata la regolarità della documentazione prodotta, attraverso un provvedimento ad hoc del presidente del tribunale competente.
Quindi, la registrazione di un giornale o di un periodico, nell'apposito pubblico registro, deve precedere l'inizio delle sue pubblicazioni.
7. Nella specie, risulta de plano che il periodico è stato pubblicato dal EO, in violazione di entrambe le norme richiamate, avendo continuato le pubblicazioni, pur essendo il periodico privo di direttore responsabile, a seguito delle dimissioni della precedente direttrice.
L'intervenuto mutamento comportava l'obbligo di una nuova dichiarazione e la sua annotazione secondo lo stesso iter previsto per l'inizio delle pubblicazioni ex art 6,2 legge n. 47/48.1 In mancanza di tali adempimenti e della conseguente annotazione ordinata dal presidente del tribunale, quindi, la pubblicazione doveva considerarsi clandestina ai sensi dell'art, 16 della legge sulla stampa.
8. Ne consegue che, nella specie, non può trovare applicazione l'invocato art.
1.2 R.d lgs 31 maggio 1946, n. 561 che consente il sequestro, da parte dell'autorità giudiziaria, di non oltre tre esemplari di giornali che importano una violazione della legge penale, essendo evidente che tale limitazione riguarda le ipotesi di commissione di reati, dei quali il giornale sia stato il mezzo attraverso il quale tale violazione sia stata commessa, avendo un mero fine di carattere probatorio della violazione stessa.
9. Quando, invece, come nella fattispecie, è la stampa in sè a costituire l'oggetto del reato, il sequestro del giornale o del periodico non trova alcuna limitazione, in quanto la misura reale è finalizzata ad impedire la reiterazione e/o la protrazione dei suoi effetti. Infatti la libera disponibilità dei giornali, da parte dell'indagato, rende concreto il pericolo della commercializzazione e della loro divulgazione presso il pubblico, persistendo, in assenza di registrazione, la clandestinità della stampa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 25 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2002