Sentenza 15 dicembre 2004
Massime • 1
La nullità prevista dall'art. 369 bis cod. proc. pen. non rientra tra le ipotesi di nullità assolute, perchè non espressamente definita come tale da una specifica disposizione di legge, e non riguarda l'omessa citazione dell'imputato o l'assenza del difensore nei casi in cui è obbligatoria la sua presenza; sicchè si tratta di una nullità cosiddetta a regime intermedio, prevista dall'art. 180 cod. proc. pen. e, come tale, soggetta al regime delle deducibilità e delle sanatorie di cui agli artt. 182 e 183 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2004, n. 6747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6747 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 15/12/2004
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 2299
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 028476/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AJ EP, N. IL 05/02/1976;
2) ON NA, N. IL 01/01/1967;
avverso ORDINANZA del 07/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHILIBERTI ALFONSO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con unico atto AJ IN e NI NA hanno proposto a mezzo del loro difensore ricorso avverso l'ordinanza 7.4.2004 del Tribunale distrettuale del riesame di Firenze che ha rigettato il loro appello avverso l'ordinanza 18.2.2004 emessa il 18.2.2004 dal g.i.p. presso il Tribunale di Firenze con cui era stata rigettata la richiesta di scarcerazione per inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare 10.2.2003, emessa per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 D.P.R. 309/90. Lamentano i ricorrenti che gli interrogatori di garanzia resi il 10.2.2003 sono nulli per omessa informazione sul diritto di difesa prevista dall'art. 369 bis c.p.p. e che conseguentemente sono nulli tutti gli atti successivi, ivi compresa l'ordinanza di custodia cautelare. Nè è vero che gli imputati fossero assistiti da difensore di fiducia all'interrogatorio di garanzia, "come da atto di nomina dell'ufficio matricola della casa circondariale... che ci si riserva di depositare".
Osserva questa Corte che la nullità prevista nell'art. 369 bis c.p.p. non rientra tra le ipotesi di nullità assolute, sia perché
non espressamente definita tale da una specifica disposizione di legge (come può avvenire ex art. 179, comma 2, c.p.p.), sia perché non deriva ne' dall'omessa citazione dell'imputato, ne' dall'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (ex art. 179, comma 1, c.p.p.). Si tratta invece di una nullità c.d. a regime intermedio, prevista dall'art. 180 c.p.p., e come tale soggetta al regime delle deducibilità e delle sanatorie di cui agli art. 182 e 183 c.p.p. (Cass. pen., sez. 3^, 7.11.2002, n. 8112), come esattamente ha ritenuto quella giurisprudenza di merito (Tribunale Torino, 10 novembre 2001, K. Giur. merito 2002, 424) citata in maniera monca dai ricorrenti, che hanno omesso di evidenziare tale punto.
Nel caso di specie il vizio non è stato eccepito nel corso dei detti interrogatori ne' immediatamente dopo (non poteva certo essere eccepito prima del compimento dell'atto, se la nullità si è verificata nel corso di esso), si che esso resta sanato, poco importa se il difensore che ha assistito all'atto fosse d'ufficio o di fiducia.
I ricorsi vanno pertanto rigettati, ed il rigetto comporta la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa ai Direttori delle Case circondariali di competenza perché provvedano a quanto stabilito nell'art. 23, co. 1 bis, L. 8.8.1995, n. 332.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005