Sentenza 5 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2003, n. 10627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10627 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA . . . . . . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro0627/03 SE NE Composta dagli Ill.m ☐☐ Dott. Erminio Presidente R.G.N. 28460/01 RAVAGNANI Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron.23842 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO - Consigliere Ud.20/03/03 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente --- S E NT ENZA sul ricorso proposto da: www RU ST, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA --- TRALICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVINO GRECO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. elettivamente 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso e difeso dagli avvocati ALESSANDRO rappresentato 2003 RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla 1705 -1- copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 36108/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 16/11/00 R.G. N. 1032/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. • -2- Svolgimento del processo Il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, accogliendo la domanda proposta da SA KO, condannava l'INPS a corrispondere a quest'ultimo gli interessi e la rivalutazione sui ratei arretrati della pensione liquidata in regime internazionale (mediante il cumulo dei contributi versati presso l'istituto assicuratore della ex Repubblica jugoslava, secondo la previsione della Convenzione italo-jugoslava 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855), a decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa presso l'ente assicuratore estero. La decisione pretorile veniva riformata, sul punto, dal Tribunale della stessa città, che, in parziale accoglimento dell'appello dell'INPS, condannava quest'ultimo a pagare gli accessori а decorrere dal centoventunesimo giorno successivo alla data di ricezione della domanda amministrativa da parte dell'Istituto. I giudici di appello osservavano che: la sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, che aveva esteso ai crediti previdenziali la disciplina dell'art. 429 c.p.c., non aveva ricalcato integralmente la regola della rivalutazione automatica, ma aveva tenuto conto delle esigenze organizzative e di gestione degli enti previdenziali statuendo che interessi e rivalutazione fossero dovuti dalla data di reiezione della domanda amministrativa e, comunque, dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che l'ente si fosse pronunciato;
1'cbbligazione per gli interessi e la rivalutazione era da collegare al sorgere di condizioni legali di responsabilità dell'INPS, cioè ad un 1 us _ comportamento colposo secondo le regole generali stabilite dagli art. 1218 e segg. C.C.; sino alla trasmissione della domanda da parte dell'ente previdenziale estero, l'Istituto, non avendo neppure conoscenza della presentazione della domanda, non poteva essere ritenuto in colpa;
tale interpretazione era confermata dalla previsione di cui all'art. 3, comma diciasettesimo, della legge n. 335 del 1995, che, ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, faceva esplicito riferimento alla data di ricezione della domanda da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. Contro tale decisione ha proposto ricorso in cassazione il pensionato, con due motivi illustrati da memoria. L'Istituto ha depositato procura. Motivi della decisione Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855, dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991 e degli art. 36 e 38 della Costituzione. Si deduce la spettanza automatica degli accessori del credito previdenziale indipendentemente da colpa dell'obbligato, salvo 10 spatium deliberandi di centoventi giorni dalla domanda amministrativa, e si osserva come da tutta la normativa della suddetta Convenzione si ricavi il principio della equivalenza, quanto ad effetti, della presentazione della domanda amministrativa di pensione all'uno o all'altro ente, e ciò in coerenza con la natura previdenziale del credito e con la funzione propria della relativa rivalutazione, non di mero risarcimento, bensì di adeguamento alle esigenze di vita dell'assicurato, 2es ex art. 36 e 38 Cost. (almeno per i crediti, come quelli in esame, maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 16 della legge n. 412 del 1991). Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1197, 1199, 1220, 1277 c.c. e 58 r.d. n. 1736 del 1933. Si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente tenuto conto del pagamento parziale dedotto dall'INPS, sebbene questi non avesse prodotto alcuna quietanza idonea a provare l'avvenuto versamento, secondo quanto previsto dalle norme sull'adempimento delle obbligazioni pecuniarie mediante assegno bancario. Il primo motivo è fondato. La tesi del Tribunale, secondo cui, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali non possa prescindere dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore, è erronea, ed in contrasto con consolidata giurisprudenza di questa Corte ( v. Cass. 2 marzo 1998 n. 2280, 14 agosto 1999 n. 8669, nonché, con riguardo a controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame, Cass. 7 ottobre 2000 n. 13386, 14 dicembre 2000 n. 15776, 11 aprile 2001 n. 5439, 26 aprile 2002 n. 6114 ed altre conformi). Invero, con la citata pronuncia, il Giudice delle leggi, sul rilievo dell'irragionevole disparità di trattamento dei crediti previdenziali e di lavoro quanto al regime degli accessori, ha ritenuto di dover adequare i primi ai secondi, stabilendo anche per i crediti previdenziali il principio della spettanza automatica (indipendentemente dalla colpa) degli accessori predetti, con la sola differenza della fissazione del c.d. spatium deliberandi. Esclusa, ai fini dell'applicabilità della disciplina dell'art. 3 er 429, terzo comma, c.p.c., la necessità della colpa dell'ente previdenziale, cade, evidentemente, il principale sostegno della tesi, affermata nell'impugnata sentenza, della necessità del riferimento alla data in cui la domanda è stata ricevuta dall'INPS, non essendo ipotizzabile, prima di tale data, alcuna sua colpa. Tuttavia, 1' automaticità del decorso degli accessori ai sensi della stessa sentenza costituzionale sopra indicata non costituisce di per sé argomento sufficiente per risolvere la questione in oggetto assegnando rilievo alla data di presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero. Rilievo determinante, per la soluzione in tal senso della medesima questione, va invece assegnato, da un lato, all'art. 35 della Convenzione italo-jugoslava del 14 novembre 1957, ratificata con legge 11 giugno 1960 n. 855, e, dall'altro, all'art. 3, comma 17, della legge 8 agosto 1995 n. 335. (nonché dichiarazioni, La prima di tali norme prevede che le domande ricorsi e altri documenti) che avrebbero dovuto presentarsi entro un determinato termine presso l'organismo competente di uno dei due paesi contraenti siano considerate ricevibili se presentate nello stesso termine presso un organismo di assicurazione dell'altro paese e che quest'ultimo organismo debba trasmettere senza indugio tale domanda all'organismo di assicurazione sociale del primo paese. 30, secondo comma, dell'Accordo Da tale norma, nonché dall'art. amministrativo del 10 ottobre 1958 ("Le domande presentate a un Ente assicuratore del primo Stato sono inoltrate al competente Ente assicuratore 447 dell'altro Stato. Come data di presentazione della domanda vale quella riconosciuta dal primo Ente assicuratore secondo la legislazione del rispettivo Stato"), risulta, quindi, che la presentazione della domanda all'organismo estero è parificata a tutti gli effetti alla presentazione della domanda all'organismo italiano, derivando dalla violazione dell'obbligo dell'ente ricevente, di darne pronta comunicazione all'altro, conseguenze che investono la responsabilità dell'ente previdenziale straniero nei confronti di quello italiano, senza possibilità di effetti pregiudizievoli per l'assicurato. La seconda di dette norme (art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995) dispone che, ai fini dell'applicazione dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria. E' quindi corretto, sul piano logico-giuridico, ritenere che, se il legislatore ha ravvisato la necessità di disciplinare, con una norma specifica e non retroattiva, gli effetti della ritardata trasmissione delle domande amministrative di pensione presentate ad enti previdenziali stranieri in forza di convenzioni internazionali, la stessa regola era contenuta nella disciplina previgente e che questa ricollegava le condizioni di responsabilità dell'ente italiano alla presentazione della domanda all'ente straniero, indipendentemente dalla data di trasmissione di es essa da parte dell'organismo estero e di ricezione della medesima da parte dell'ente italiano. Il secondo motivo è inammissibile. La sentenza impugnata non ha operato alcuna riduzione degli importi, in conseguenza del pagamento parziale preteso dall'INPS; difetta, perciò, Su tale punto, l'interesse di parte ricorrente ad impugnare la decisione del Tribunale. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre va dichiarato inammissibile il secondo, imponendosi perciò la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Non è peraltro possibile decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., essendo a tal fine necessari accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data in cui la domanda della parte ricorrente fu presentata all'organismo estero e alla conseguente determinazione della somma spettante), per i quali non può farsi riferimento alla sentenza di primo grado, ormai irrimediabilmente vanificata dall'effetto sostitutivo proprio della riforma in appello e non ripristinata dalla cassazione della pronuncia di secondo grado (come può desumersi dalla previsione dell'art. 393 c.p.c. per l'ipotesi di mancanza di tempestiva riassunzione del giudizio dopo la pronuncia di cassazione). L'impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, che procederà a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi sopra svolti e, in particolare, del principio che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 17, della legge n. 335 del 1995, rivalutazione monetaria ed interessi, in ipotesi di tardiva corresponsione з ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 di ratei di pensione liquidata in regime internazionale mediante cumulo di contributi versati nell'ex Repubblica jugoslava, decorrono dal compimento di centoventi giorni dalla presentazione della domanda all'ente previdenziale straniero (salva, ovviamente, la necessità del riferimento alla data di maturazione di ciascuno di essi quanto ai ratei maturati posteriormente al compimento dello spatium deliberandi anzidetto). Allo stesso giudice, designato nella Corte di appello di Roma, è altresì rimessa, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c., la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il secondo;
lacassa sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Vejen Morcanell Muumi Pravagnani IL CANCELLIERE Do zancoto Depositato in Cancelleria oggi, 5 LUG. 2003 IL CANCELLIERE zauco 7