Sentenza 21 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/03/2001, n. 4030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4030 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
O L L O 4 B 7 ) 3 E . E E N C N , 1 A O I 9 P Z 9 I 1 A - D R 1 REPUBBLICA ITALIANA T 1 E S - I 1 1 C G I 2 040 30/0 1 E . D R L IN U I A 9 D 3 G E E T E CORTE SU 6 N N . E $ T S SEZIONE PRIMA CIVILE T P Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.13639/98 Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE Cons. Rel. Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Cron. 8565 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO Consigliere Ud. 11/01/01 Dott. Francesco MA FIORETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CA avv. IN, elettivamente domiciliato in Roma, via G.B. Vico 1, presso l'avv. Franco Prosperi Mangili, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Luigi Frezza del foro di Mantova giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COMUNE di MANTOVA, in persona del Sindaco p.t.
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mantova n.299 28/30.05.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; 61 2001 1 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso Per la inammissibilità del primo motivo del ricorso e rigetto del secondo;
Svolgimento del processo Con sentenza 28.5/6.6.97 il giudice di pace di Mantova, decidendo sull'opposizione proposta da CA CC avverso le cartelle esattoriali emesse in forza di vari p.v.c. di violazioni al c.d.s., non pagati né opposti, rilevava che, per alcuni degli avvisi, mancava la prova della rituale notifica, non risultando se, dopo l'attestazione di aver trovato la casa chiusa o il destinatario assente, l'agente postale avesse esperito le ulteriori attività prescritte dall'art. 8 della 1.s. 890/82. Rilevava -per altri- che il CC aveva contestato la autenticità della propria firma di ricevuta, ma senza proporre la querela di falso, necessaria per contestare un atto pubblico, quale la relata dell'agente postale;
assumeva, infine, che il trasferimento del possesso dell'autoveicolo col quale erano state commesse altre infrazioni, pur risultando da sentenza del giudice conciliatore di Mantova, non esonerava il faccin dall'obbligo di pagare le sanzioni, perché non era stata effettuata la trascrizione al P.R.A. prevista dall'art. 94 c.d.s. e la responsabilità solidale era prevista dagli artt. 196 e 201 c.d.s. Con atto notificato il 22.7.98 sia al Comune di Mantova, sia alla Rolo Banca 1473 ed alla Cariverona, concessionarie del servizio riscossione tributi del comune, CA CC proponeva ricorso avanzando due motivi di censura, il primo volto a sostenere l'incompetenza per materia del giudice di pace, il secondo la violazione degli artt. 22 e 23 della 1.s. 689/81 ed il difetto di 2 motivazione, in relazione al rigetto dell'opposizione relativa alle infrazioni commesse dopo la perdita di possesso dell'autovettura tgta MN 288306. Le parti intimate non si sono costituite. Motivi della decisione Il ricorso risulta notificato anche alle due banche concessionarie dei servizi di riscossione. Poiché tali istituti non furono parti nel precedente grado del giudizio, è da ritenere che la notifica sia stata effettuata a fini informativi, in relazione a possibili azioni esecutive. Tanto premesso, va dichiarato inammissibile il primo motivo di impugnazione, dal momento che l'incompetenza del giudice di pace non è stata rilevata entro la prima udienza di trattazione, secondo quanto dispone l'art. 38 cpc e non può quindi essere eccepita per la prima volta -e da chi vi ha dato causa in sede di legittimità. Una volta che il giudice di pace ha deciso che la mancata opposizione ai p.v.c. notificati ritualmente non precludesse, in sede di opposizione alla cartella esattoriale, l'esame del merito delle sanzioni ed una volta che tale capo della sentenza non è stato impugnato, deve essere accolto il secondo motivo, che censura la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione perché, pur avendo riconosciuto che, sulla base di pregressa pronuncia del giudice conciliatore di Mantova, l'autovettura MN 288306 non era più di proprietà del CC quando, nel 1994, erano state commesse le infrazioni, ha peraltro affermato che la cessione a terzi dell'autovettura non era opponibile al Comune, in quanto non trascritta al P.R.A., come imponeva l'art. 94 c.d.s., e perché la responsabilità solidale prevista dagli artt. 196 e 201 c.d.s incombe su chi risulti proprietario dai pubblici registri alla data 3 dell'accertamento. La giurisprudenza di legittimità -Cass. 9804/94- limita la portata dell'art. 94 c.d.s. alla individuazione del soggetto obbligato a corrispondere la tassa di circolazione mentre, ad ogni altro effetto, l'iscrizione al P.R.A. costituisce una presunzione semplice di appartenenza, superabile con idonea prova contraria (Cass. 3340/99). Non è quindi condivisibile il criterio utilizzato dalla impugnata sentenza per ritenere che, quand'anche fosse intervenuto il trasferimento di proprietà, sarebbe inopponibile perché non trascritto. Peraltro, il riferimento della sentenza impugnata al giudicato del conciliatore di Mantova è decisamente ambiguo, dal momento che non è dato comprendere se il termine “possesso" viene impiegato in senso volgare, come omnicomprensivo della disponibilità materiale e giuridica del mezzo, o con riferimento alla sola materiale utilizzazione del veicolo, mentre è evidente che l'indagine del giudicante si è concentrata solo sulla iscrizione al P.R.A., erroneamente considerata assorbente e risolutiva. Va chiarito che non costituisce una autonoma ratio decidendi'il richiamo che la sentenza effettua “ad abundantiam” al disposto degli artt. 196 e 201 c.d.s. Tali norme si limitano ad affermare la solidarietà tra conducente e proprietario del veicolo, e non introducono un criterio di individuazione del proprietario diverso da quello che la sentenza ha ritenuto di ravvisare nel disposto dell'art. 94 c.d.s.. E' quindi sempre a tale norma che si richiama l'affermazione della sentenza impugnata- che la solidarietà incombe al proprietario "quale risulta dai pubblici registri". La sentenza ha indicato nei p.v.c. 4885, 4832 (o 4831), 4786, 4742, 4682 (o 4685), 4555, 4392, 4391, 4200, 4147 del 1994 i titoli esecutivi, per complessive lire 7.678.000, relativi ad infrazioni commesse con l'autovettura MN 288306: è quindi l'incertezza sulla portata del trasferito possesso - superabile solo con accertamenti di fatto che questa Corte non può compiere che giustifica il rinvio della causa ad altro giudice di pace dello stesso ufficio, che provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Mantova, in persona di altro giudice. Roma, 11 gennaio 2001 Il Presidente Ving Beldanum Il Cons. est. CANCELLERIA 21 MAR. 2001 IN SITATA DEPO IL CANCELLIERE Oggi, MA Pi NU MA Di NUDO Nuos IL CANCELLIERE O L L O 4 B 7 E .3 E ) N N , E IO 1 C 9 Z 9 A A 1 P R - I 1 T IS -1 D 1 G E E 2 R . IC L A D 9 D 3 IU E E T G N 6 E 4 E S . E .N T T T R (IS A 5 0