Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 14987
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge in relazione agli artt. 521, comma 1, e 597, comma 3, cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, affermando che la riqualificazione del fatto in sede di appello, che comporta una diversa competenza del giudice di primo grado (da monocratico a collegiale), impone l'annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado e la trasmissione degli atti al pubblico ministero, in applicazione dell'art. 33 octies, comma 1, cod. proc. pen. Questo principio tutela il diritto di difesa dell'imputato, garantendo la verifica dell'imputazione nel contraddittorio dinanzi all'organo giudicante corretto fin dal primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 14987
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14987
    Data del deposito : 27 aprile 2026

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