CASS
Sentenza 10 maggio 2023
Sentenza 10 maggio 2023
Massime • 1
Nel caso in cui in sede di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19900 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL HE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, in. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'Aquino ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli alti al pubblico ministero. Il difensore ha fatto pervenire memoria di replica, con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19900 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Lecce del 14 gennaio 2022 che, riqualificato il fatto ritenuto nella pronuncia di primo grado del tribunale di Brindisi come delitto di lesioni personali gravi, di cui agli artt. 582 e 583 comma 1 n. 2 cod. pen., in quello di lesioni gravissime, di cui agli artt. 582 e 583 comma 2 n. 3 cod. pen. - reato contestato come ulteriormente aggravato dalla circostanza dei futili motivi di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. - commesso in danno di SI NE MO il 22 settembre 2012, ha confermato la sentenza di condanna inflitta a AL CH. 1.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore, deducendo come unico motivo quello della violazione di legge e della norma processuale di cui all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen.. La Corte di merito avrebbe disatteso la regola che consente al giudice di secondo grado, nel caso di appello del solo imputato, di dare al fatto una diversa e più grave definizione giuridica, purchè il medesimo non ecceda la competenza del giudice di primo grado. E ciò in quanto il fatto ascritto al ricorrente era stato giudicato in primo grado dal tribunale monocratico, mentre il reato di lesioni gravissime sarebbe stato di competenza del tribunale collegiale;
la Corte avrebbe dunque dovuto annullare la sentenza impugnata e restituire gli atti al pubblico ministero del primo grado per il nuovo esercizio dell'azione penale in relazione alla fattispecie ritenuta più grave. Del resto, il primo giudice si era motivatamente espresso sulla sussistenza del reato di lesioni gravi in luogo del reato di lesioni gravissime, facendo riferimento alle risultanze di una consulenza tecnica medico-legale svolta su incarico del pubblico ministero e il precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte di merito a sostegno della propria decisione riguarderebbe un caso concreto differente. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.11 Collegio - pur consapevole dell'esistenza di un indirizzo contrastante - condivide l'interpretazione offerta da taluni arresti di questa Corte (Sez. 2, 18-1-2006 n. 11857, rv. 233800; Sez. 5, 20-2- 2007 n. 10730, rv. 236069; Sez. 6, Sentenza n. 48390 del 09/12/2008, rv. 242422), secondo iLfluale, nel caso in cui, in sede di appello, sia stata data d'ufficio, al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado, oltre a quella di appello, con la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma in più recenti decisioni della sesta sezione di questa Corte (Sentenza n. 22813 del 3/12/2016, rv 267133 e n. 81.41 del 12/12/2019, dep. 2020, in motivazione), laddove si è sottolineato che l'art 33-octies, primo comma, cod. proc. pen., impone al giudice di appello, all'esito della diversa qualificazione che porti alla riconduzione del fatto, giudicato dal Tribunale in composizione monocratica, ad una ipotesi di reato attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, a rilevare l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati e pronunciare sentenza di annullamento, potendo pronunciarsi nel merito, a norma del secondo comma della medesima disposizione solo nel caso di reato, risultante dalla operata riqualificazione, appartenente alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica;
soluzione questa che risulterebbe invece preclusa quando, come nel caso in esame, la veste giuridica assegnata al fatto ecceda tale attribuzione e rientri in quellia propria del Tribunale in composizione collegiale. 2.In definitiva, deve essere privilegiato il dato testuale dell'art. 33 octies cod. proc. pen.. La norma assegna specifico rilievo alla violazione delle regole sulla ripartizione delle attribuzioni tra il tribunale monocratico e quello collegiale, che fanno capo al medesimo ufficio giudiziario - senza alcuna interferenza tra tale disciplina e quella c:he regola la competenza per materia del giudice di primo grado, richiamata dal comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen., che riguarda la distribuzione dei processi tra uffici giudiziari diversi - prevedendo che se l'affare sia stato deciso erroneamente dal giudice unico - e la questione sia stata posta tempestivamente - la sentenza debba essere annullata, senza che la devoluzione al giudice collegiale, in sede di gravame, possa "sanare" il vulnus della originaria sua attribuzione, non rispettata, all'organo collegiale di primo grado. Poiché la riqualificazione della condotta contestata - da lesioni gravi a lesioni gravissime - è avvenuta con la sentenza di secondo grado - che non ha provveduto ad annullare la sentenza del tribunale monocratico - l'eccezione è stata correttamente ed immediatamente sollevata adendo la Corte di Cassazione, che deve emettere la sentenza di annullamento.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Brindisi. 2 Così deciso in Roma, il 5/4/23 Il consiglie ('‘ 'estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, in. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. Pasquale Serrao D'Aquino ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli alti al pubblico ministero. Il difensore ha fatto pervenire memoria di replica, con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 19900 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 05/04/2023 Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Lecce del 14 gennaio 2022 che, riqualificato il fatto ritenuto nella pronuncia di primo grado del tribunale di Brindisi come delitto di lesioni personali gravi, di cui agli artt. 582 e 583 comma 1 n. 2 cod. pen., in quello di lesioni gravissime, di cui agli artt. 582 e 583 comma 2 n. 3 cod. pen. - reato contestato come ulteriormente aggravato dalla circostanza dei futili motivi di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. - commesso in danno di SI NE MO il 22 settembre 2012, ha confermato la sentenza di condanna inflitta a AL CH. 1.Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore, deducendo come unico motivo quello della violazione di legge e della norma processuale di cui all'art. 597 comma 3 cod. proc. pen.. La Corte di merito avrebbe disatteso la regola che consente al giudice di secondo grado, nel caso di appello del solo imputato, di dare al fatto una diversa e più grave definizione giuridica, purchè il medesimo non ecceda la competenza del giudice di primo grado. E ciò in quanto il fatto ascritto al ricorrente era stato giudicato in primo grado dal tribunale monocratico, mentre il reato di lesioni gravissime sarebbe stato di competenza del tribunale collegiale;
la Corte avrebbe dunque dovuto annullare la sentenza impugnata e restituire gli atti al pubblico ministero del primo grado per il nuovo esercizio dell'azione penale in relazione alla fattispecie ritenuta più grave. Del resto, il primo giudice si era motivatamente espresso sulla sussistenza del reato di lesioni gravi in luogo del reato di lesioni gravissime, facendo riferimento alle risultanze di una consulenza tecnica medico-legale svolta su incarico del pubblico ministero e il precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte di merito a sostegno della propria decisione riguarderebbe un caso concreto differente. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1.11 Collegio - pur consapevole dell'esistenza di un indirizzo contrastante - condivide l'interpretazione offerta da taluni arresti di questa Corte (Sez. 2, 18-1-2006 n. 11857, rv. 233800; Sez. 5, 20-2- 2007 n. 10730, rv. 236069; Sez. 6, Sentenza n. 48390 del 09/12/2008, rv. 242422), secondo iLfluale, nel caso in cui, in sede di appello, sia stata data d'ufficio, al fatto, giudicato in primo grado dal tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione risulti proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado, oltre a quella di appello, con la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero. Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma in più recenti decisioni della sesta sezione di questa Corte (Sentenza n. 22813 del 3/12/2016, rv 267133 e n. 81.41 del 12/12/2019, dep. 2020, in motivazione), laddove si è sottolineato che l'art 33-octies, primo comma, cod. proc. pen., impone al giudice di appello, all'esito della diversa qualificazione che porti alla riconduzione del fatto, giudicato dal Tribunale in composizione monocratica, ad una ipotesi di reato attribuita alla cognizione del tribunale in composizione collegiale, a rilevare l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati e pronunciare sentenza di annullamento, potendo pronunciarsi nel merito, a norma del secondo comma della medesima disposizione solo nel caso di reato, risultante dalla operata riqualificazione, appartenente alla cognizione del Tribunale in composizione monocratica;
soluzione questa che risulterebbe invece preclusa quando, come nel caso in esame, la veste giuridica assegnata al fatto ecceda tale attribuzione e rientri in quellia propria del Tribunale in composizione collegiale. 2.In definitiva, deve essere privilegiato il dato testuale dell'art. 33 octies cod. proc. pen.. La norma assegna specifico rilievo alla violazione delle regole sulla ripartizione delle attribuzioni tra il tribunale monocratico e quello collegiale, che fanno capo al medesimo ufficio giudiziario - senza alcuna interferenza tra tale disciplina e quella c:he regola la competenza per materia del giudice di primo grado, richiamata dal comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen., che riguarda la distribuzione dei processi tra uffici giudiziari diversi - prevedendo che se l'affare sia stato deciso erroneamente dal giudice unico - e la questione sia stata posta tempestivamente - la sentenza debba essere annullata, senza che la devoluzione al giudice collegiale, in sede di gravame, possa "sanare" il vulnus della originaria sua attribuzione, non rispettata, all'organo collegiale di primo grado. Poiché la riqualificazione della condotta contestata - da lesioni gravi a lesioni gravissime - è avvenuta con la sentenza di secondo grado - che non ha provveduto ad annullare la sentenza del tribunale monocratico - l'eccezione è stata correttamente ed immediatamente sollevata adendo la Corte di Cassazione, che deve emettere la sentenza di annullamento.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale di Brindisi. 2 Così deciso in Roma, il 5/4/23 Il consiglie ('‘ 'estensore Il Presidente