Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, è corretta ed immune da vizi logici o violazioni di legge la sentenza di merito secondo cui le riduzioni tariffarie applicate dalle compagnie di assicurazione ai loro dipendenti in adempimento di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva hanno natura retributiva e sono quindi assoggettabili alla contribuzione previdenziale, dal momento che, pur presupponendo un atto facoltativo e volontario del prestatore di lavoro, si traducono in un vantaggio economico dipendente dal rapporto di lavoro, ne' possono essere assimilate agli emolumenti totalmente o parzialmente esenti dalla contribuzione previdenziale ai sensi del comma terzo dell'art 12 della legge n. 153 del 1969 nel testo previgente, in quanto l'elencazione ivi contenuta ha carattere tassativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10716 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Presidente -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e, difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 05258/00 proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché contro
LA FONDIARIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 379/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 27/10/99 - R.G.N. 539/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 5 febbraio 1998 la s.p.a. La Fondiaria Assicurazioni chiedeva al Pretore di Firenze che fosse - dichiarata l'insussistenza della pretesa avanzata dall'INPS, con verbale di accertamento ispettivo ricevuto in data 30.5.1997, di considerare, ai fini contributivi, come retribuzione la differenza fra le tariffe in vigore ed il minor prezzo pagato dai propri dipendenti su assicurazione auto e rischi accessori diversi.
Assumeva che le agevolazioni tariffarie in questione non rivestivano natura retributiva, ma integravano, quanto al premio R.C. Auto, una tariffa legalizzata speciale, atteso che il Ministero dell'Industria aveva autorizzato le facilitazioni in misura non superiore alle spese di acquisizione (pari all'11,5%), e, quanto al premio "rischi diversi" non comportavano "sconti" atteso che non era vero che le condizioni praticate ai dipendenti fossero 49migliori rispetto a quelle praticate, a parità di rischio, ad altra clientela"; sosteneva che il concetto di "tariffa in vigore" presente negli accordi integrativi aziendali, era una realtà commercialmente inesistente.
Instaurato il contraddittorio, l'INPS, costituitosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse, avendo la società ricorrente presentato domanda di condono ex d.l. 79/97, provvedendo all'integrale pagamento dell'addebito; nel merito, contestava la fondatezza del ricorso. Con sentenza del 7/9 ottobre 1998 il Pretore dichiarava cessata la materia del contendere, compensando le spese processuali. L'appello della società di assicurazione, cui resisteva l'INPS, veniva rigettato dal Tribunale di Firenze con sentenza del 6/27 ottobre 1999. I giudici di secondo grado ritenevano fondata, alla luce dello jUS superveniens costituito dall'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la censura relativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere nonostante la domanda di condono fosse stata presentata con riserva e con contemporanea contestazione del debito contributivo.
Ritenevano, però, che le riduzioni tariffarie, poste in essere in adempimento di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva (e, quindi, obbligatorie per il datore di lavoro), avessero natura retributiva e fossero da ricomprendere nella base imponibile previdenziale di cui all'art. 12 della legge 153 del 1969. Disattendevano, inoltre, l'eccezione di prescrizione delle pretese relative a periodi anteriori al 30 maggio 1992, ritenendo che gli ispettori INPS avessero chiaramente manifestato la volontà dell'Istituto di interrompere la prescrizione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, La Fondiaria Assicurazioni s.p.a. L'INPS resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo, cui a sua volta resiste, con controricorso, la ricorrente principale;
la stessa ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Ricorso principale e ricorso incidentale vanno preliminarmente riuniti (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo del ricorso principale la difesa della società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, dell'art. 1339 cod. civ. e degli artt. 1362 e segg. cod. civ. in relazione agli accordi integrativi aziendali, dell'art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969; nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3
e 5, c.p.c.).
Deduce che la sentenza impugnata ha violato la legge quando ha ritenuto che, nel regime dell'assicurazione obbligatoria R.C.A. in vigore fino al 1^ luglio 1994, le imprese di assicurazione potessero concedere sconti sulle tariffe dei premi.
Rileva che l'art. 11 della legge n. 990 del 1969 e il relativo regolamento di esecuzione, sia nel testo originario che in quello modificato dal d.l. n. 857/76, impongono alle imprese di assicurazione di rispettare i principi della tecnica assicurativa nella formazione delle tariffe da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero, dettando rigide regole sulla determinazione del premio puro e del c.d. caricamento, quest'ultimo calcolato in modo da coprire "le spese di acquisizione e, nel loro complesso, le spese generali e di gestione ed ogni altro onere" (testo originario del regolamento), o di tenere "conto delle spese generali, di gestione, sia agenziali che di direzione, delle spese imputabili al servizio liquidazione dei sinistri nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa" (art. 11 della legge n. 990/69, come modificato nel 1976).
Assume, quindi, che fino a quando il regime della assicurazione obbligatoria (o, meglio, della approvazione delle tariffe da parte ministeriale) è rimasto in vigore le imprese non avrebbero giammai potuto legittimamente praticare, a questo o quel gruppo di assicurati, uno "sconto" cioè una tariffa di premio tale da non coprire effettivamente, come stabilito dal legislatore, tutte le spese e tutti i costi.
Sostiene che l'espressione "sconto" aveva un significato atecnico, avendo le parti sindacali voluto fare riferimento, con la stessa, alla "speciale" tariffa approvata dal Ministero dell'Industria.
Il Tribunale ha violato la legge sia quando ha ritenuto che gli accordi sindacali fossero abilitati a derogare la legge, sia quando ha interpretato quegli accordi nel senso in cui non avrebbero avuto effetto.
Deduce, ancora, che la approvazione della "speciale tariffa" per i dipendenti delle imprese di assicurazione "trova la sua giustificazione nell'accertamento di fatto - peraltro mai contestato dall'INPS - che, per essi, le imprese di assicurazione non avevano alcuna "spesa di acquisizione da dover "coprire".
Per quanto concerne le tariffe R.C.A. applicate in regime di liberalizzazione e le tariffe relative ai c.d. rischi accessori, la difesa della compagnia di assicurazione assume che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione l'ampia documentazione costituita da venticinque diverse polizze prodotte, dalle quali risultava che i premi pagati dai dipendenti per i rischi accessori erano stati in molti casi superiori a quelli pagati, a parità di rischio, dai clienti terzi. 1 giudici di secondo grado avrebbero poi travisato i fatti, non avendo tenuto conto che la determinazione del Ministero dell'Industria, nella quale si sarebbe fatto riferimento ad una "prassi preesistente" era del gennaio 1972, nel mentre il periodo per il quale l'INPS avanzava pretese contributive aveva inizio dal novembre 1985.
Sarebbe stato, infine, onere dell'INPS dimostrare i casi in cui era stato praticato ai dipendenti un trattamento di un qualche favore, e che tale trattamento avesse comportato un arricchimento patrimoniale.
Con il secondo, subordinato motivo la difesa della ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., con riguardo agli accordi integrativi aziendali,
dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche in relazione agli artt. 11 e 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e dell'art. 1 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39; nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e
5, c.p.c.).
Deduce che erroneamente i giudici di secondo grado hanno ritenuto la natura retributiva delle tariffe applicate da La Fondiaria ai propri dipendenti, per il semplice fatto che quelle tariffe erano state previste dalla contrattazione integrativa aziendale.
Sostiene che gli accordi integrativi si limitavano a prevedere l'obbligo de La Fondiaria di praticare ai propri dipendenti tariffe conformi ai "prezzi effettivamente praticati ai clienti" e, cioè, conformi alle tariffe applicate "nei confronti della clientela in relazione all'importanza commerciale"; in sostanza, ai dipendenti venivano applicati premi equiparati a quelli praticati alla migliore clientela.
Di conseguenza, la riduzione dei premi era soltanto formale, in quanto comportava soltanto un "minor profitto" e non già un depauperamento del patrimonio del datore di lavoro;
ad essa non corrispondeva un "arricchimento" dei dipendenti che potesse essere considerato "retribuzione".
Assume che si era verificata la stessa situazione prevista dalle disposizioni contenute nelle lettere e) ed f) del comma 15 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995, disposizioni che hanno aggiunto altre ipotesi di esclusione dall'assoggettabilità a contribuzione previdenziale a quelle previste dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, esonerando dalla contribuzione "la differenza tra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato" per l'assegnazione di azioni ai dipendenti e "il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".
Deduce che la violazione dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 trova conferma nelle disposizioni contenute nella lettera g) del terzo comma e nelle lettere a) e b) del quarto comma dell'art. 48 del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 3 del d.leg.vo n. 314 del 1997.
Con il terzo, ulteriormente subordinato, motivo, la difesa della ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche in relazione agli artt. 36 e 38 della Costituzione, nonché vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.).
Assume che il Tribunale ha violato la legge quando ha interpretato l'espressione "in dipendenza del rapporto di lavoro" contenuta nell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, come equivalente a quella "durante il rapporto di lavoro".
Deduce che le erogazioni assoggettabili a contribuzione devono essere direttamente o indirettamente connesse con lo svolgimento dell'attività lavorativa: tale è il senso della espressione "in dipendenza del rapporto di lavoro".
Nella fattispecie in esame, invece, l'applicazione dei premi praticati alla migliore clientela trovava titolo diverso dal rapporto di lavoro, essendo conseguenza della libera e volontaria stipulazione di una polizza assicurativa.
Solo con la modificata apportata dall'art. 3 del d.leg.vo n. 314 del 1997 all'art. 48 del T.U. n. 917 del 1986, la retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale (che ormai coinciderebbe con quella di reddito assoggettabile ad imposizione fiscale) è costituita "da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepite nel periodo di imposte".
Aggiunge che la interpretazione seguita dal Tribunale conduce a conseguenze irrazionali. Atteso il rapporto fra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile, a parità di anzianità e di retribuzione fruirebbero di una pensione superiore solo quei dipendenti che, in quanto possessori di auto e in quanto non avessero preferito stipulare polizze con altre compagnie, hanno goduto delle tariffe agevolate.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 102 della Costituzione;
4 del d.l. n. 79/97, convertito nella legge n. 140/97;
81, comma 9 della legge n. 448 del 1998. Pone in discussione la natura interpretativa dell'art. 81, comma nove, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed avanza il sospetto della illegittimità costituzionale della stessa per avere inciso sui giudizi in corso.
Il ricorso incidentale, il cui esame assume carattere pregiudiziale, non è fondato.
Correttamente il Tribunale è entrato nel merito della questione, dando atto dello jus superveniens rappresentato dall'art. 81, comma nove, della legge n. 448 del 1998: "Le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140 e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tali fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi". Questa Corte ha già. ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 Cost., del citato art. 81, comma nove, interpretato nel senso che la prevista validità delle clausole di riserva di ripetizione ha efficacia retroattiva e riguarda, quindi, non solo le domande di condono presentate ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997, ma anche quelle presentate a seguito di provvedimenti legislativi precedenti. L'attribuzione alla disposizione in oggetto del carattere di norma di interpretazione autentica e la portata retroattiva della stessa non solo non comportano alcuna lesione del principio di ragionevolezza (in quanto sono adeguatamente giustificate dalla obiettiva incertezza di significato delle norme interpretate), ma neppure violano il principio dell'affidamento, dal momento che nessun legittimo affidamento poteva sorgere negli interessati in assenza di una applicazione incontroversa delle norme stesse. Non è, d'altra parte, ravvisabile alcun conflitto con l'indipendenza della funzione giurisdizionale, in quanto l'intervento legislativo "de quo" non è stato finalizzato alla specifica risoluzione di concrete fattispecie sottoposte a giudizio (cfr., in termini, Cass., 14 dicembre 2001 n. 15793). Anche il ricorso principale non è fondato.
In ordine ai tre motivi dello stesso, che si trattano congiuntamente in considerazione della connessione, ancorché gradata, esistente fra gli stessi, osserva la Corte che i giudici di appello hanno escluso che nelle agevolazioni contrattualmente previste nei ccnl potesse essere ravvisata, con riferimento al periodo di applicazione di tariffe approvate ed obbligatorie, una "tariffa speciale legalizzata", ritenendo, sulla scorta dei "documenti 4 e 5 versati nel fascicolo di I grado di parte appellante", che il Ministero dell'Industria, preso atto di una conforme prassi preesistente all'introduzione del premio R.C. Auto in regime di tariffa obbligatoria, si fosse limitato a consentirne la "continuazione" in favore dei "dipendenti in servizio legati all'Impresa con rapporto di lavoro subordinato....per motoveicoli od autovetture, adibiti esclusivamente ad uso privato, iscritti al P.RA. al nome del dipendente ovvero di familiari viventi a carico per i quali sussista il diritto agli assegni familiari".
Hanno rilevato, con riferimento all'intero periodo e anche ai cd. rischi diversi, che nei contratti collettivi si leggeva di "sconto" rispetto alle tariffe in vigore (cioè ai prezzi effettivamente praticati ai clienti, senza deroghe e sconti normalmente applicati nei confronti della clientela in relazione all'importanza commerciale); hanno concluso che le riduzioni tariffarie poste in essere in adempimento di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva avevano natura retributiva ed erano quindi assoggettabili alla contribuzione previdenziale, dal momento che, pur presupponendo un atto facoltativo e volontario del prestatore di lavoro, si traducevano in un vantaggio economico (seppur sotto forma di risparmio di spesa) dipendente dal rapporto di lavoro, con la conseguenza che nessun rilievo avrebbe potuto rivestire la circostanza, invocata dall'appellante, di "sconti" talora operati a favore di taluni clienti.
La motivazione è corretta e non è incorsa in alcuna delle violazioni di legge o vizi logici denunciati, gradatamente, con i tre motivi di ricorso.
È sufficiente osservare che non viene evidenziato in qual modo siano state violate le norme di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi integrativi aziendali riportati a pag. 3 del ricorso ("la facilitazione tariffaria per i dipendenti in servizio relativamente a motoveicoli od autovetture, ad uso privato, iscritti al P.RA. al nome del dipendente ovvero di familiare a carico per il quale sussista diritto agli assegni familiari, è accordata in misura non superiore alle spese di acquisizione, così come previsto dal Ministero dell'Industria....la facilitazione sarà pari all'11,50% dei premi di cui alla tariffa obbligatoria auto o a quella di diversa misura stabilita dal Ministero"; "per i rischi accessori verrà praticato uno sconto pari al 60% delle tariffe" ovvero "uno sconto pari al 60% della tariffa in vigore al momento della stipula del relativo contratto di assicurazione"); che le agevolazioni tariffarie, sia anteriori che posteriori al regime di approvazione ministeriale delle tariffe R.C.A., sono state correttamente ricondotte al concetto di retribuzione assoggettata a contribuzione, quale stabilita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo vigente all'epoca di contestazione dell'omissione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro"); che tali agevolazionì non rientrano fra le esclusioni di cui alla tassativa elencazione di cui al terzo comma della norma allora vigente;
che, come rileva la difesa del resistente, la qualificazione (sconti e non tariffe speciali) fatta dal Tribunale è comunque irrilevante, trattandosi in ogni caso di una riduzione di spesa (rispetto alle normali tariffe praticate alla generalità dei clienti) assoggettabile a contribuzione, in quanto concretante un risparmio per il lavoratore dipendente, causalmente riconducibile al rapporto di lavoro.
Quanto alla dedotta giustificazione della riduzione tariffaria (in ordine alla R.C. Auto in regime di approvazione delle tariffe) con riferimento alla mancanza di spese di acquisizione per i clienti dipendenti, osserva il Collegio che, in astratto, il dipendente de La Fondiaria poteva stipulare "volontariamente" la polizza di assicurazione R.C. Auto con qualsiasi compagnia operante sul mercato, e non necessariamente con la propria datrice di lavoro;
e che, come rileva la difesa del resistente (ma la circostanza è comunque priva di rilievo), da nessuna parte dei documenti o delle norme riportati nel ricorso o in sentenza emerge che la misura della facilitazione tariffaria prevista negli accordi aziendali (11,5% dei premi di cui alla tariffa obbligatoria o a quella di diversa misura stabilita dal Ministero) fosse pari a tali spese di acquisizione.
Il relativo "accertamento di fatto", cui si accenna a pag. 14 del ricorso (peraltro con riferimento alla dedotta assenza di spese di acquisizione e non alla loro misura), oltre che irrilevante, non risulta, per quanto emerge dal ricorso e dalla sentenza impugnata, essere stato mai introdotto nel giudizio di merito.
Non risulta, in particolare, alcun travisamento del fatto, atteso che il fatto che la autorizzazione a consentire la continuazione di una prassi preesistente (all'introduzione dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto) - fosse del gennaio 1972, mentre i periodi per i quali l'INPS rivendica contributi partono dal 1985, è assolutamente irrilevante. Non vi è stata, poi, violazione dell'art. 1339 c.c., atteso che la stessa autorità amministrativa fa riferimento ad una riduzione di tariffa in favore dei dipendenti (pag. 3 del ricorso principale); e che, una volta concessa tale riduzione (o tariffa speciale agevolata), la fruizione della stessa trovava la sua causa nel rapporto di lavoro, donde la sua assoggettabilità a contribuzione (per la parte in cui risultava inferiore alla tariffa approvata in via generale dal Ministero).
Quanto alla omessa valutazione delle polizze prodotte, che avrebbero dovuto dimostrare che gli sconti concessi ai dipendenti, in materia di rischi diversi e di R.C. Auto liberalizzata, erano pari (o, a volte, inferiori) a quelli concessi alla migliore clientela, si tratta di documentazione irrilevante, atteso che, come sinteticamente osservato dal Tribunale (pag. 10), era il titolo dello sconto ad essere determinante: nel caso dei dipendenti, l'obbligazione nascente dalla contrattazione collettiva in favore dei lavoratori dipendenti. Nel caso di sconti praticati a terzi, come osserva l'Istituto resistente, si poteva trattare semplicemente di una scelta aziendale di "rastrellamento" della clientela.
Non risulta, poi, del tutto comprensibile l'affermazione (a pag. 17 del ricorso) secondo la quale, comportando la riduzione dei premi solo un "minor profitto" e non già un depauperamento del patrimonio del datore di lavoro, ad essa non corrispondeva un "arricchimento" dei dipendenti che potesse essere considerato "retribuzione". Non si comprende perché il minor profitto del datore di lavoro non possa essere trasferito al lavoratore e non possa costituire retribuzione.
Privi di rilievo sono poi i riferimenti alle lettere e) ed f) del comma 15 dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995, espressamente invocati non per essere applicati al caso di specie, ma per "orientare il senso" in cui dovrebbe essere intesa la formula dell'art. 12 della legge n. 153/69. Le ulteriori ipotesi di esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, introdotte con le citate disposizioni, non possono dare un senso diverso alle esclusioni previste dall'art. 12 all'epoca dei fatti di cui si discute.
La elencazione degli emolumenti, in denaro o in natura, totalmente o parzialmente esenti dalla contribuzione previdenziale, contenuta nel comma terzo dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, nel testo vigente nel periodo in contestazione, ha carattere tassativo e non può essere estesa ad istituti diversi, se non nei limiti puntualmente individuati da nuove disposizioni (Cass., 29 gennaio 1990 n. 576; 21 febbraio 2001 n. 2571). Risulta quindi inutile il tentativo di equiparazione, sul piano economico dei costi e dei prezzi, della tariffa assicurativa agevolata al prezzo praticato ai grossisti.
Infondata, infine, è la presunta irrazionalità di conseguenze, quale la fruizione di una pensione più alta, a parità di anzianità e di retribuzione, da parte del lavoratore che sia possessore di auto e che non abbia stipulato polizze con altre compagnie. Il lavoratore in questione ha avuto, in realtà, una retribuzione più elevata dei colleghi di lavoro che non avevano l'auto o, pur avendola, non hanno ritenuto di fruire delle agevolazioni contrattuali collegate alla stipulazione di polizze con il datore di lavoro.
Ogni benefit concesso dal datore di lavoro, in dipendenza del rapporto di lavoro, contribuisce ad incrementare la retribuzione, anche sotto la forma di risparmio di spesa;
è solo il legislatore che può escluderne alcuni dalla retribuzione imponibile (e, per il ricordato principio della sua connessione con la retribuzione pensionabile, da futuri incrementi pensionistici). Per tutto quanto esposto entrambi i ricorsi vanno rigettati. Si ritiene equo, in considerazione della reciproca soccombenza in questa fase, compensare fra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa fra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002