Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10716
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Sentenza 22 luglio 2002

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In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, è corretta ed immune da vizi logici o violazioni di legge la sentenza di merito secondo cui le riduzioni tariffarie applicate dalle compagnie di assicurazione ai loro dipendenti in adempimento di obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva hanno natura retributiva e sono quindi assoggettabili alla contribuzione previdenziale, dal momento che, pur presupponendo un atto facoltativo e volontario del prestatore di lavoro, si traducono in un vantaggio economico dipendente dal rapporto di lavoro, ne' possono essere assimilate agli emolumenti totalmente o parzialmente esenti dalla contribuzione previdenziale ai sensi del comma terzo dell'art 12 della legge n. 153 del 1969 nel testo previgente, in quanto l'elencazione ivi contenuta ha carattere tassativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10716
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10716
    Data del deposito : 22 luglio 2002

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