Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 1
L'elencazione, di cui all'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, degli emolumenti totalmente o parzialmente esenti dalla contribuzione previdenziale ha carattere tassativo e non può essere estesa ad istituti diversi, se non nei limiti puntualmente individuati da nuove disposizioni, quale l'art. 9 ter D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166, che ha equiparato all'indennità di trasferta, compresa nella detta elencazione, le indennità corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto a prestare attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quelli della sede aziendale; pertanto, in mancanza di un'analoga previsione normativa, non possono essere equiparate all'indennità o diarie di trasferta le indennità corrisposte in occasione di veri e propri trasferimenti e le cosiddette differenze - canone (rimborso della differenza fra nuovo e vecchio canone di locazione in favore del personale trasferito di sede), a nulla rilevando la parziale funzione di rimborso dei maggiori costi incontrati dai dipendenti nel primo periodo di trasferimento (principio enunciato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" l'art. 3 D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, che ha disposto la parziale esenzione contributiva delle indennità di trasferimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2571 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA FABRIZIO, PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, giusta delega In atti;
- ricorrente -
contro
COMIT SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ICHINO PIETRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 13107/97 del Tribunale di MILANO, depositata il 29/11/97 R.G.N. 109/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato PULLI per FONZO;
udito l'Avvocato CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso in primis rimessione alla S.U. - in subordine manifesta infondata della questione legittimità cost.le dell'art. 12 l. 69; accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 22 ottobre/29 novembre 1997 il Tribunale di Milano rigettava l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza del Pretore della stessa città che, accogliendo il ricorso proposto dalla Banca Commerciale Italiana nei confronti dell'Istituto previdenziale, aveva accertato la insussistenza di violazioni contributive nel pagamento di contribuzione solo sul cinquanta per cento della diaria corrisposta a personale trasferito e nel mancato assoggettamento a contribuzione della c.d. differenza canone, consistente nel contributo corrisposto dalla Banca al personale trasferito e pari alla differenza tra l'ultimo canone di locazione pagato nella precedente residenza ed il primo canone pagato della nuova.
Il Tribunale osservava che la diaria di trasferimento corrisposta al personale trasferito, con la limitazione temporale del tempo necessario per la sistemazione nella nuova residenza, tra un minimo ed un massimo, è finalizzata ad indennizzare una situazione analoga a quella del dipendente che si trova in missione temporanea, e che rientra quindi nella previsione di cui al n. 1 dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969.
Riteneva altresì che il pagamento della differenza tra il maggior canone della nuova abitazione ed il minor canone della precedente, in quanto corrisposto entro precisi limiti temporali ed a parità di caratteristiche del nuovo e del vecchio alloggio, avesse natura di rimborso di un costo aggiuntivo, che altrimenti avrebbe intaccato l'effettivo stipendio;
donde la legittimità della totale esenzione contributiva di tale erogazione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo, l'Istituto della previdenza sociale (INPS). La Banca Commerciale Italiana s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nonché vizio di motivazione.
Sostiene che il Tribunale, equiparando la indennità di trasferimento alla diaria o indennità di trasferta di cui al n. 1 dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969, ha operato una inammissibile applicazione analogica, essendo pacifica in dottrina e in giurisprudenza la tassatività delle esclusioni contributive di cui al citato articolo 12.
Rileva poi che il pagamento della differenza fra il nuovo e il vecchio canone non rappresenta un rimborso spese in senso proprio, non trattandosi di spese sostenute nell'interesse della Banca datrice di lavoro, bensì di spese che il lavoratore deve sostenere per mettersi in condizione di rendere la prestazione nel luogo convenuto (inizialmente o nel corso del rapporto).
Il ricorso è fondato.
La retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, nel testo vigente all'epoca dei fatti per cui è causa, comprende tutto ciò che in danaro o in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma medesima.
Sulla tassatività dei titoli previsti dal secondo comma dell'articolo 12 la giurisprudenza di questa Corte è concorde (cfr. Cass., S.U., 3 giugno 1985 n. 1292; Sez. Lavoro, 19 febbraio 1987 n. 1813; 2 giugno 1988 n. 3749; 6 settembre 1991 n. 9396; 26 marzo 1994 n. 2968; 1 agosto 1996 n. 6923; 27 luglio 1999 n. 8140). Non è pertanto consentito al giudice ricorrere alla interpretazione analogica per escludere dalla retribuzione imponibile, sulla base di una eadem ratio, erogazioni diverse da quelle espressamente elencate nel capoverso dell'art. 12. Solo il legislatore, con successive disposizioni, può estendere la esenzione contributiva ad istituti diversi da quelli previsti dalla norma citata (come è avvenuto con l'art. 9 ter del d.l. n. 103 del 1991, introdotto con la legge di conversione n. 166 del 1991,
che, con disposizione interpretativa, ha equiparato alla indennità di trasferta di cui al n. 1 del capoverso dell'art. 12 della legge n. 153/69, le indennità corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quelli della sede aziendale).
Pertanto non possono essere equiparate alle diarie o indennità di trasferta quelle diarie che il giudice del merito ha accertato spettare contrattualmente in occasione di veri e propri trasferimenti, disposti unilateralmente dal datore di lavoro, a nulla rilevando la parziale funzione, individuata dal Tribunale nella sentenza impugnata, di rimborso dei maggiori costi incontrati nei primi tempi del trasferimento nella nuova sede (cfr. Cass., 2 giugno 1988 n. 3749; 1 agosto 1996 n. 6923). Le stesse considerazioni valgono per il rimborso della differenza tra il nuovo e il vecchio canone di locazione, a parità di caratteristiche degli alloggi.
Si tratta di una (eventuale) maggiore spesa che, atteso il potere del datore di lavoro di disporre il trasferimento del lavoratore da una unità produttiva ad un'altra per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art 2103 c.c.), il lavoratore deve sostenere per mettersi in condizione di rendere la prestazione;
il rimborso della stessa da parte del datore di lavoro non ne muta quindi la natura di retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale, attesa la ricordata tassatività delle esclusioni disposte dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 (cfr. Cass., 27 luglio 1999 n. 8140). Una conferma della correttezza di tale interpretazione si ricava dalla lettura degli artt. 3 e 6 del d. Leg.vo 2 settembre 1997 n. 314, in vigore dal 1^ gennaio 1998, che ha innovato in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e a quelli contributivi, sostituendo, fra l'altro, il testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153.
Il nuovo testo dell'art. 12 statuisce che costituiscono redditi da lavoro dipendente, ai fini contributivi, quelli di cui all'art. 46, comma 1, del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22dicembre 1986 n. 117 (comma 1); che per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 48 del T.U. delle imposte sui redditi prima citato, salvo quanto specificato nel commi successivi (comma 2); che sono esclusi dalla base imponibile determinate somme (comma 4), la cui elencazione è tassativa (comma 5).
L'articolo 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nel testo sostituto con l'articolo 3 del d. leg.vo 2 settembre 1997 n. 314, dispone, al settimo comma, che non concorrono a formare il reddito, nella misura del 50 per cento del loro ammontare, e per un importo complessivo annuo non a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori del territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo, le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipolienti. Pertanto, solo dal 1^ gennaio 1998 tali indennità sono parzialmente esentate dal concorrere a formare il reddito imponibile ai fini fiscali e a quelli contributivi;
mentre la cd. differenza canone continua ad essere totalmente assoggettata a contribuzione, avendo il comma settimo dell'art. 48 del T.U. delle imposte sui redditi, nel testo novellato con l'art. 3 del D.Leg.vo 2 settembre 1997 n. 314, escluso dal reddito e dalla contribuzione, per quanto concerne gli oneri sostenuti dal lavoratore trasferito in qualità di conduttore, solo quelli derivanti dal recesso dal contratto di locazione nella sede di provenienza, in quanto rimborsati dal datore di lavoro e analiticamente documentati. Nulla è previsto per la cd. differenza canone.
Per tutto quanto esposto il ricorso dell'INPS va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta dalla Banca Commerciale Italiana al Pretore di Milano con ricorso depositato il 16 aprile 1996.
Si ritiene equo compensare tra le parti le spese dei due gradi di merito, ponendo a carico della Banca soccombente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla Banca Commerciale Italiana al Pretore di Milano con ricorso depositato il 16 aprile 1996; compensa le spese dei due gradi del merito e condanna la Banca resistente al rimborso, in favore dell'INPS, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in lire 25.000 oltre lire sei milioni per onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2001