Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2571
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Sentenza 21 febbraio 2001

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L'elencazione, di cui all'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, degli emolumenti totalmente o parzialmente esenti dalla contribuzione previdenziale ha carattere tassativo e non può essere estesa ad istituti diversi, se non nei limiti puntualmente individuati da nuove disposizioni, quale l'art. 9 ter D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166, che ha equiparato all'indennità di trasferta, compresa nella detta elencazione, le indennità corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto a prestare attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quelli della sede aziendale; pertanto, in mancanza di un'analoga previsione normativa, non possono essere equiparate all'indennità o diarie di trasferta le indennità corrisposte in occasione di veri e propri trasferimenti e le cosiddette differenze - canone (rimborso della differenza fra nuovo e vecchio canone di locazione in favore del personale trasferito di sede), a nulla rilevando la parziale funzione di rimborso dei maggiori costi incontrati dai dipendenti nel primo periodo di trasferimento (principio enunciato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" l'art. 3 D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, che ha disposto la parziale esenzione contributiva delle indennità di trasferimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2571
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2571
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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