Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 532
CASS
Sentenza 21 gennaio 1999

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Nell'ipotesi in cui l'assuntore di un concordato fallimentare abbia ceduto i diritti che potrebbero conseguire dall'esperimento di azioni revocatorie ad un terzo, quest'ultimo può spiegare in giudizio intervento adesivo dipendente, a nulla rilevando la natura costitutiva della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare e quindi l'insorgenza del diritto ceduto solo all'esito del processo, giacché con l'intervento adesivo dipendente l'interveniente non fa valere alcun diritto nei confronti delle parti, limitandosi a chiedere che le conseguenze di una pronuncia di accoglimento delle azioni revocatorie siano poste a suo favore, quale cessionario dei relativi diritti.

Nell'ipotesi di riassunzione del processo a seguito dell'intervenuta interruzione per morte di una delle parti, il giudizio non può che proseguire nei confronti (oltre che degli eredi) delle stesse parti, le quali conservano la medesima posizione processuale assunta prima dell'interruzione; ne consegue che, non essendovi alcuna possibilità di dubbio in ordine alle parti nei cui confronti la riassunzione è stata operata, deve trovare applicazione la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 170 cod. proc. civ., che, per le notificazioni da effettuare nel corso del processo, consente la consegna di una sola copia al procuratore, anche se costituito per più parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 532
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 532
    Data del deposito : 21 gennaio 1999

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