Sentenza 21 gennaio 1999
Massime • 2
Nell'ipotesi in cui l'assuntore di un concordato fallimentare abbia ceduto i diritti che potrebbero conseguire dall'esperimento di azioni revocatorie ad un terzo, quest'ultimo può spiegare in giudizio intervento adesivo dipendente, a nulla rilevando la natura costitutiva della sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare e quindi l'insorgenza del diritto ceduto solo all'esito del processo, giacché con l'intervento adesivo dipendente l'interveniente non fa valere alcun diritto nei confronti delle parti, limitandosi a chiedere che le conseguenze di una pronuncia di accoglimento delle azioni revocatorie siano poste a suo favore, quale cessionario dei relativi diritti.
Nell'ipotesi di riassunzione del processo a seguito dell'intervenuta interruzione per morte di una delle parti, il giudizio non può che proseguire nei confronti (oltre che degli eredi) delle stesse parti, le quali conservano la medesima posizione processuale assunta prima dell'interruzione; ne consegue che, non essendovi alcuna possibilità di dubbio in ordine alle parti nei cui confronti la riassunzione è stata operata, deve trovare applicazione la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 170 cod. proc. civ., che, per le notificazioni da effettuare nel corso del processo, consente la consegna di una sola copia al procuratore, anche se costituito per più parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/01/1999, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Rel. Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MI AU, MI VI, elettivamente domiciliate in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO MUSSATO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
LI IB, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato LUCIO GRILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO GIAMPAOLI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul 2^ ricorso n^ 04254/97 proposto da:
LV AR, EL NA, TT AN, elettivamente domiciliate in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato LUCIO GRILLO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO GIAMPAOLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
OG IU, OG IA IA, EG AN Ved. OG, MI AU, MI VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ENRICO ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO MUSSATO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 347/96 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 21/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente e resistente e incidentale, l'Avvocato Mussato, che ha hciesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il ricorso principale. l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento del secondo motivo;
ricorso incidentale: rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 18.7.1970 il curatore del Fallimento Immobiliare S. Nazaro s.p.a. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Brescia MA NI, MA FA e AL IN, chiedendo la revoca ai sensi dell'art. 67 n.1 L.F. o, quanto meno, l'inefficacia nei confronti del Fallimento ai sensi dell'art. 66 della stessa L.F. dell'atto del 25.5.1970 con cui la Immobiliare S. Nazaro s.p.a. aveva venduto loro una porzione d'immobile sito in Brescia per il prezzo di L.
4.000.000 ed identificata con apposita planimetria a suo tempo presentata al N.C.E.U.; ciò in quanto poco dopo (il 13.6.1970) era intervenuto il fallimento ed era risultato di gran lunga inferiore all'effettivo valore dell'immobile il prezzo pattuito e corrisposto. Analoga azione veniva promossa in pari data nei confronti delle stesse convenute in relazione alla vendita, stipulata l'11.6.1970 per il prezzo di L. 3.000.000, di altra porzione condotta in locazione da tale LA OL.
Infine un'ulteriore domanda, con atto notificato in data 11.11.1970, veniva proposta nei confronti di AN FO che il 25.5.1970 aveva acquistato una porzione d'immobile per il prezzo di L. 3.000.000.
I convenuti si costituivano in tutte le cause, contestando la fondatezza delle domande;
in ciascuna veniva disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio.
Disposta la cancellazione dal ruolo delle tre cause ai sensi dell'art. 309 C.P.C. alle udienze, rispettivamente del 23.10.1972, la prima, e del 10.4.1972, le altre due, le stesse venivano riassunte dai convenuti con atti del 10.1.1973, la prima, e del 17. 10. 1972, le altre due, ma alle udienze appositamente indicate (26.2.1973 le prime due, 18.12.1972 la terza) nessuna delle parti compariva. Successivamente le tre cause venivano riassunte con comparse di "riassunzione e di intervento" notificate a tutti i convenuti l'8.3.1973 da AR OL il quale faceva presente che il fallimento si era chiuso con l'omologazione del concordato in base al quale egli si era accollato le passività, divenendo cessionario delle relative attività e delle azioni revocatorie. Divenuta definitiva la sentenza di omologazione del concordato, veniva eccepita in ciascuna delle tre cause dai rispettivi convenuti l'estinzione del giudizio per inattività delle parti dopo la cancellazione dal ruolo avvenuta ai sensi dell'art. 309 C.P.C.. Riunite tutte le cause, intervenivano in giudizio con comparsa del 28 .10.1991 LA OL e LV OL ai sensi dell'art. 111 C.P.C., quali aventi causa del OL in forza dell'atto 1.8.1991.
Con sentenza dell'1-28.12.1993 il Tribunale riteneva fondata l'eccezione di estinzione del giudizio in ordine alle tre cause in quanto, dopo la loro cancellazione e la riassunzione da parte dei convenuti, erano mancate le relative iscrizioni a ruolo ed i giudizi erano proseguiti a seguito della riassunzione del OL, avvenuta però successivamente alle date di comparizione fissate dai convenuti con i loro atti di riassunzione.
Proponevano impugnazione IU OL , AR AZ OL e ND GG ved. OL, quali eredi del defunto AR OL nonché LA e LV OL con unico atto notificato a MA NI, MA FA, AL IN ed AN FO che proponevano a loro volta appello incidentale. All'udienza collegiale del 29.3.1995 il giudizio veniva interrotto a seguito del decesso di MA FA e riassunto dagli appellanti principali nei confronti degli eredi che però non si costituivano.
Successivamente, poiché nei confronti di MA NI, AL IN ed AN FO la notifica dell'atto di riassunzione non era avvenuta distintamente per ciascuno di loro, la Corte d'Appello disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei medesimi.
Infine con sentenza del 6.3-21.6.1996 la Corte d'Appello di Brescia dichiarava l'estinzione del giudizio d'appello relativamente al rapporto fra gli appellanti ed AN FO e non estinto invece il giudizio di primo grado nei confronti di MA NI, MA FA ed AL IN.
Accoglieva quindi le azioni revocatorie proposte nei confronti del Fallimento e proseguite da AR OL, quale assuntore del concordato successivamente omologato, nei confronti di MA NI, MA FA ed AL IN, dichiarando conseguentemente trasferite a LA OL ed a LV OL, quali cessionarie di AR OL, le unità immobiliari acquistate da NI MA, FA MA e IN AL con gli originali atti di compravendita.
Dopo aver osservato, nonostante la relativa eccezione non fosse stata rinnovata nelle conclusioni definitive, che la qualità di eredi di AR OL da parte degli appellanti principali IU OL, AR AZ OL e AN GG ved. OL poteva considerarsi sufficientemente provata dal certificato di morte di AR OL, da cui risultava che costui era coniugato con AN GG nonché dal fatto che quest'ultima non si sarebbe posta in litisconsorzio con gli altri due, indicati come figli, se non lo fossero stati effettivamente, rilevava la Corte d'Appello - per quanto riguarda l'eccepita estinzione del giudizio di gravame derivante dalla riassunzione avvenuta, dopo l'interruzione del procedimento conseguente al decesso di MA FA, con atto notificato, oltre che agli eredi, anche al comune procuratore di MA NI, AL IN ed AN FO mediante la consegna di una sola copia - che l'integrazione del contraddittorio disposta dalla stessa Corte ai sensi dell'art. 331 C.P.C., pur avvenuta tardivamente (cioè oltre il termine di mesi sei dall'interruzione, previsto dall'art. 307 comma 3 C.P.C.), debba considerarsi validamente operata nei confronti delle prime due in quanto litisconsorti necessari degli eredi di MA FA cui l'atto di riassunzione era stato ritualmente notificato, mentre, relativamente al FO unico soggetto acquirente nel terzo atto, non essendo attribuibile la qualità di litisconsorte necessario, la tardività dell'integrazione comportava l'estinzione del giudizio. Per quanto riguarda l'estinzione del giudizio di primo grado dichiarata dal Tribunale, osservava la Corte di merito che, dopo la cancellazione delle cause dal ruolo, essendo le riassunzioni avvenute da parte dei convenuti con atti notificati al curatore anziché all'assuntore quando ormai era passata in giudicato la sentenza che aveva omologato il concordato e dovendosi per tale motivo ritenere "tamquam non essent" ed insuscettibili quindi tali riassunzioni di produrre effetti in relazione alle successive inattività delle parti, conseguiva che le riassunzioni operate da AR OL, quale assuntore, entro l'anno dalla cancellazione e cioè con atto notificato in data 8.3.1973, hanno comportato l'utile prosecuzione dei giudizi.
Riconosceva poi la legittimazione ad intervenire "ad adiuvandum" di LA e LV OL, cui AR OL aveva ceduto con atto del 28.10.1991 tutti i diritti conseguenti all'accoglimento delle azioni revocatorie, sostenendo che le OL non avevano chiesto una pronuncia di trasferimento delle azioni revocatorie ma che fossero poste a loro favore le conseguenze dell'accoglimento di tali azioni. Nel merito riteneva che sussistessero tutti i requisiti per l'accoglimento delle revocatorie relative ai due atti di acquisto stipulati da MA NI, MA FA ed AL IN in considerazione del notevole divario fra il prezzo di acquisto e quello di mercato dell'epoca nonché del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte loro in ordine all'elemento soggettivo ed alla mancanza dell'eventus damni. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione LA OL e LV OL, deducendo due motivi di censura illustrati anche con memoria.
Resistono con controricorsi AN FO e, con separato atto, MA NI, AL IN ed NA BE, quest'ultima quale erede di MA FA, le quali propongono anche ricorso incidentale, deducendo cinque motivi di censura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale LA e LV OL denunciano violazione dell'art. 307 comma 3 C.P.C in relazione all'art. 170 C.P.C., all'art.125 disp. att. al C.P.C. ed all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Lamentano che la Corte d'Appello abbia ritenuto necessaria, per la riassunzione del giudizio nei confronti del FO contro cui era stata proposta autonoma azione revocatoria, una notificazione mediante consegna di una separata copia all'unico procuratore di più parti, senza considerare che la situazione è analoga a quella prevista dall'art. 170 comma 2 C.P.C. per le ipotesi di notifiche eseguite nel corso del procedimento, ove le parti mantengono la stessa posizione processuale, e non già, come invece era stato ritenuto, all'ipotesi, prevista dall'art. 330 C.P.C., di notificazione dell'impugnazione a più parti costituite presso l'unico procuratore.
La censura è fondata.
Il principio dell'obbligo di consegna di un numero di copie corrispondente a quello delle parti cui l'atto è destinato, anche se rappresentate da un unico procuratore, è stato sempre affermato dalla giurisprudenza in tema di notifica della sentenza e dell'impugnazione in base a due ordini di considerazioni. Si è sostenuto infatti che le rispettive norme (artt. 285 e 330 C.P.C.) non richiamano l'art. 170 comma 2 C.P.C., relativo alla possibilità di consegna di una sola copia all'unico procuratore per le notificazioni da effettuare nel corso del procedimento e che la consegna di una sola copia o di un numero di copie inferiore al numero dei destinatari non consente di desumere a quale delle parti la notifica è stata fatta.
Ma nel caso in esame, riguardante la diversa ipotesi di riassunzione a seguito dell'intervenuta interruzione per morte di una delle parti, il giudizio non può che proseguire nei confronti (oltre che degli eredi) delle stesse parti, le quali conservano la medesima posizione processuale assunta prima dell'interruzione, con la conseguenza che nessuna possibilità di dubbio è ipotizzabile in ordine alle parti nei cui confronti la riassunzione è stata operata. Trova quindi applicazione la richiamata disposizione di cui all'art. 170 comma 2 C.P.C. che, per le notificazioni da effettuare nel corso del procedimento, consente la consegna di una sola copia al procuratore anche se costituito per più parti.
Pertanto, nessuna necessità di integrazione del contraddittorio si rendeva necessaria nei confronti di MA NI, AL IN ed AN FO da parte delle attuali ricorrenti, la cui riassunzione, operata con la consegna di una sola copia dell'atto presso il comune procuratore doveva ritenersi pienamente legittima, con il conseguente superamento di ogni considerazione svolta dall'impugnata sentenza in ordine alla tardività della successiva integrazione disposta dalla Corte d'Appello ed alla estinzione del giudizio nei confronti del FO.
In ogni caso, anche nell'ipotesì di inapplicabilità dell'art.170 comma 2 C.P.C., le conclusioni cui la Corte di merito è
pervenuta sul punto non avrebbero potuto ugualmente essere condivise per il mutato indirizzo della giurisprudenza in ordine alle conseguenze relative alla violazione del principio sopra richiamato e cioè all'obbligo di consegna di un numero di copie corrispondenti a quello delle parti, anche se costituite presso un unico procuratore. Le Sezioni Unite di questa Corte infatti (10.10.1997 n. 9859), mutando un risalente e consolidato indirizzo, hanno ritenuto che nell'ipotesi di consegna di una sola copia dell'atto (in quel caso si trattava di impugnazione) o di un numero di copie inferiore rispetto alle parti, cui l'atto è destinato, costituite presso un unico procurato, la notifica non è inesistente, ma nulla, con la conseguenza che il relativo vizio può essere sanato con efficacia "ex tunc" o con la costituzione in giudizio di tutte le parti ovvero con la rinnovazione della notificazione, da eseguire nel termine perentorio assegnato dal giudice ai sensi dell'art. 291 C.P.C., mediante la consegna di un numero di copie pari quello dei destinatari, tenuto peraltro conto di quelle già consegnate. Pertanto, in applicazione di tale diverso principio, l'integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte d'Appello ed avvenuta con la consegna di un numero di copie pari al numero dei destinatari e comunque la loro costituzione avrebbero in ogni caso sanato con efficacia retroattiva l'eventuale nullità riguardante la precedente notificazione dell'atto di riassunzione, senza che conseguentemente avrebbe potuto assumere rilevanza, proprio per effetto dell'efficacia retroattiva della nuova notificazione, il fatto che l'integrazione sia avvenuta dopo la scadenza del termine di mesi sei a tal fine previsto.
In relazione a tale motivo di ricorso l'impugnata sentenza deve essere pertanto cassata con rinvio anche per le spese ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia che, uniformandosi al principio accolto circa la ritualità della riassunzione operata nei confronti del FO, valuterà nel merito la domanda di revocatoria fallimentare formulata pure contro di lui in relazione all'atto di acquisto dal medesimo stipulato ed indicato nell'atto introduttivo del giudizio.
Deve conseguentemente ritenersi assorbito il secondo motivo dello stesso ricorso principale, volto ad accertare, sotto altro profilo, la ritualità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dello stesso FO, quale litisconsorte processuale. Con il primo motivo del ricorso incidentale MA NI, AL IN ed NA BE, quest'ultima quale erede testamentaria di MA FA, denunciano violazione degli artt. 2697 C.C., 342 e 163 C.P.C., 85 disp. att. al C.P.C. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C.. Sostengono che la Corte d'Appello abbia erroneamente ritenuto che da parte degli appellanti IU e AR AZ OL e ND GG ved. AR OL, assuntore del concordato, fosse stata fornita la prova della loro qualità di eredi di AR OL sulla base, unicamente, di un certificato di morte non acquisito in giudizio nelle forme rituali, per quanto riguarda la GG e della loro enunciazione, per quanto riguarda gli altri due, specie se si consideri che non era stata indicata nemmeno la misura del diritto successorio. La censura è inammissibile.
La qualità di erede nella parte che agisce in tale veste pone certamente una questione di "legitimatio ad causam" in quanto vale ad identificare il soggetto cui deve essere riconosciuto il potere di promuovere o di resistere in giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa.
Sotto tale profilo di mera legittimazione il controllo del giudice si risolve però nell'accertare se la parte, secondo la sua stessa prospettazione del rapporto controverso, abbia il potere di chiedere la pronuncia giudiziaria ovvero sia tenuta a subirla, mentre è irrilevante, in quanto attiene al merito, l'effettiva titolarità che pertanto non è rilevabile d'ufficio.
Nell'ipotesi in esame il rilievo della Corte d'Appello circa la mancata riproposizione del difetto di legittimazione nelle conclusioni definitive, rilievo che ha costituito oggetto della prima delle due osservazioni espresse sul punto nell'impugnata sentenza (pagg. 9 e 10), non è pertinente, desumendosi dalla stessa sentenza che non la legittimazione, nel senso sopra chiarito, era stata contestata, ma l'effettiva titolarità, attinente quindi al merito. La questione viene ora riproposta con il presente motivo di ricorso sotto lo stesso profilo relativo all'effettiva titolarità, lamentando le ricorrenti incidentali che la Corte d'Appello abbia riconosciuto la qualità di eredi di AR OL a IU e AR OL nonché a GG ND ved. OL, nonostante non fossero state fornite prove sufficienti.
In tali termini però la censura è inammissibile, prospettando una questione di merito, insindacabile, come tale, in sede di legittimità se non per vizi di motivazione, che però non sono stati nemmeno dedotti.
La Corte d'Appello d'altra parte ha dato ragione del suo convincimento attraverso prove documentali (certificato di morte del OL ove risulta che il medesimo era coniugato con ND GG) e considerazioni di ordine logico che esulano dallalveo del giudizio di legittimità.
Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 302, 303, 154 e 331 C.P.C. in relazione all'art. 360 C.P.C.. Sostengono che, in relazione all'integrazione del contraddittorio disposta ai sensi dell'art. 331 C.P.C. a seguito della morte di MA FA e della notifica dell'atto di riassunzione alla NI ed alla IN mediante consegna di una sola copia all'unico procuratore, l'impugnata sentenza non abbia tenuto conto che detta norma possa trovare applicazione solo nell'ipotesi di notifica dell'atto introduttivo del giudizio e non anche nel corso del giudizio. Deducono che gli appellanti avrebbero potuto chiedere semmai una proroga ai sensi dell'art. 154 C.P.C. La censura riguarda la medesima questione dedotta dalle ricorrenti principali con il primo motivo, sia pure sotto l'opposta prospettazione. Pertanto non rimane che rinviare alle argomentazioni svolte al riguardo sotto il duplice profilo della ritualità della riassunzione operata nel giudizio di appello a seguito del decesso di MA FA e del nuovo indirizzo giurisprudenziale che considera nulla e non già inesistente la notifica dell'atto con numero di copie inferiori rispetto a quello delle parti costituite presso il comune procuratore, con la conseguente efficacia retroattiva dell'avvenuta costituzione o della successiva notifica disposta ad integrazione.
Peraltro, vertendosi relativamente a MA NI ed a IN AL in tema di litisconsorzio necessario in quanto acquirenti dello stesso immobile, correttamente la Corte d'Appello ha ritenuto applicabile l'art. 331 C.P.C. riguardante l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili.
Nè si giustifica, data la finalità della norma, la tesi delle ricorrenti circa la sua inapplicabilità nell'ipotesi di integrazione nel corso del giudizio.
Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 307, 300 e 305 C.P.C.; 124, 130, 136 e 140 L.F. in relazione all'art. 360 n.3 C.P.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n.5 C.P.C.. Lamentano che la Corte d'Appello abbia ritenuto valida la riassunzione operata nel giudizio di primo grado da AR OL, quale assuntore, negando qualsiasi effetto alla irrituale precedente riassunzione dei convenuti, senza considerare che doveva trovare applicazione l'art. 300 C.P.C. in base al quale la perdita della capacità processuale del curatore per effetto dell'omologazione del concordato doveva essere dichiarata dal procuratore in giudizio, con la conseguenza che la riassunzione fatta nei confronti del curatore era da ritenersi rituale, specie se si tenga conto che l'omologazione del concordato fallimentare non priva il curatore della capacità processuale, ma determina solo l'improseguibilità da parte del curatore medesimo delle azioni revocatorie. Sostiene che in ogni caso, essendo la sentenza di omologazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 130 U.C. L.F. e comportando quindi sin dalla sua pronuncia l'effetto interruttivo, come si desume dall'art. 140 comma 2 C.P.C., la riassunzione doveva avvenire ai sensi dell'art. 305 C.P.C. entro il termine di mesi sei che non era stato rispettato
(sent. di omologazione 3-17.2.1972; riassunzione 8.3.1973). Anche tale censura è infondata.
Diversamente da quanto aveva sostenuto il Tribunale, la Corte d'Appello ha ritenuto inapplicabile l'art. 307 comma 2 C.P.C.. e quindi non ancora estinti i giudizi promossi originariamente dal curatore. all'atto delle riassunzioni operate entro l'anno (8.3.1983) dalla loro cancellazione (1 0.4. e 23.10.1972) da AR OL, assuntore del concordato fallimentare.
Ciò perché le precedenti riassunzioni, proposte ma non coltivate dai convenuti e sulle quali il Tribunale aveva basato l'applicabilità dell'art. 307 comma 2 C.P.C. nonché la pronuncia di estinzione dei relativi giudizi, erano state promosse nei confronti del curatore quando ormai, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che aveva omologato il concordato, il curatore era ormai privo di legittimazione, con la conseguenza che dovevano considerarsi "tamquam non essent".
In un tale contesto processuale, giuridicamente corrette devono ritenersi le conclusioni della Corte d'Appello che ha ritenuto legittima e tempestiva la riassunzione di AR OL, quale assuntore del concordato e cessionario, fra l'altro, delle azioni revocatorie, essendo risultato anche accertato (v. pag. 14 della sentenza della Corte d'Appello), in base al provvedimento del giudice delegato dell'11.10.1972, la completa esecuzione del concordato medesimo.
Sussistevano infatti tutte le condizioni per ritenere legittimato il solo assuntore e non già il curatore, tenuto conto della sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato, dell'avvenuta esecuzione del concordato e della cessione dell'azione revocatoria a favore dell'assuntore (v. Cass. 953/82). Assolutamente impraticabile deve considerarsi pertanto la procedura sostenuta con il presente motivo di ricorso, non essendo concepibile una preventiva riassunzione nei confronti di un soggetto (curatore) non più legittimato, al solo fine di dichiararne la perdita di legittimazione, per dar luogo ad un'ulteriore interruzione. Nulla autorizza una tale successione, in coerenza del resto con il sistema che consente di evitare l'interruzione con una preventiva costituzione o riassunzione ai sensi dell'art. 302 comm2 C.P.C.. In ogni caso legittimato a dolersi della mancata od errata applicazione delle norme relative all'interruzione del processo è solo colui nei cui confronti l'evento interruttivo si è verificato, da individuarsi nel caso in esame nel Fallimento e non già nei soggetti nei cui confronti era stata proposta l'azione revocatoria. Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 124 comma 2 L.F. e 111 C.P.C. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C. . Lamentano che la Corte d'Appello abbia ritenuto che le OL, cui AR OL aveva ceduto tutti i diritti derivantigli dalla sua qualità di assuntore, avessero un interesse, quanto meno "ad adiuvandum", ad intervenire nel giudizio ai sensi dell'art. 105 cpv. C.P.C. e non abbia invece considerato che il loro intervento era da inquadrare nel primo comma con conseguente inammissibilità dell'appello per inesistenza del diritto fato valere. Sostengono infatti che, avendo natura costitutiva la sentenza che decide sull'azione revocatoria, i diritti relativi non possono essere trasferiti in data anteriore ma possono essere solo oggetto di un negozio con effetto obbligatorio con la conseguente inammissibilità del loro intervento inteso a far valere un diritto inesistente. Osservano che in tal modo la Corte d'Appello ha ammesso la possibilità non solo di una cessione per atto tra vivi delle azioni revocatorie, che l'art. 124 comma 2 L.F. consente solo come patto di concordato, ma soprattutto di una sostituzione per atto tra vivi di un terzo nella posizione soggettiva dell'assuntore, attore nella revocatoria. Deduce infine l'erroneità della sentenza laddove ha affermato che alla fondatezza dell'azione revocatoria consegue il trasferimento del diritto di proprietà del bene, senza prima accertare se sia necessaria per il soddisfacimento dei creditori ed in quali limiti.
Anche tale censura è infondata.
Correttamente la Corte d'Appello ha configurato come adesivo dipendente l'intervento in giudizio di LA e LV OL sulla base di uno specifico interesse che costoro potevano vantare nel sostenere le ragioni del OL da cui con apposito atto avevano acquistato tutti i diritti che potrebbero conseguire dall'accoglimento delle azioni revocatorie in esame.
Le OL infatti non hanno fatto valere alcun diritto nei confronti delle parti, ma hanno solamente chiesto che le conseguenze di una pronuncia di accoglimento delle azioni revocatorie fossero poste a loro favore, quali cessionarie dei relativi diritti. In tale ambito detti diritti sono venuti infatti ad esistenza solo nel momento in cui, a seguito appunto della pronuncia favorevole per il loro dante causa, è sorto in capo a costui il corrispettivo obbligo di cui la Corte d'Appello ha preso atto con un'apposita pronuncia di trasferimento del bene a favore delle OL. Risulta in tal modo superata ogni considerazione basata sulla natura costitutiva della sentenza che accoglie la domanda di revocatoria fallimentare (Sez. Un. 5443/96), essendo stato disposto il trasferimento solo quale conseguenza dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
Analoghe osservazioni possono essere richiamate anche per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 124 comma 2 L.F. che vieta la cessione delle azioni revocatorie fuori dai limiti imposti da detta norma. Le OL infatti non si sono sostituite all'assuntore (od ai suoi eredi), ma si sono limitate a sostenerne le ragioni per i successivi effetti favorevoli conseguenti ad una pronuncia di accoglimento.
Nessuna domanda in altri termini è stata rivolta nei confronti delle attuali ricorrenti in virtù dell'atto che ha dato luogo all'intervento adesivo dipendente, non essendo intervenuta alcuna cessione di azione fra il OL e le OL.
Nè la dichiarata natura del loro intervento, come adesivo dipendente, contrasta con la possibilità implicitamente riconosciuta alle OL di proporre ricorso in via autonoma.
A parte il fatto che nessuna eccezione è stata sollevata al riguardo, si osserva che il principio della inammissibilità di una impugnazione autonoma da parte dell'interveniente adesivo dipendente non può estendersi infatti alle statuizioni che lo riguardino direttamente, come nel caso in esame ove la possibilità di sostenere le ragioni dell'assuntore era stata esclusa nei confronti di una delle controparti per motivi di ordine processuali riguardanti direttamente le intervenienti (dichiarata intempestività della riassunzione nei confronti del FO di cui si è parlato in relazione al primo motivo del ricorso principale).
L'ultima parte del presente motivo di ricorso coincide sostanzialmente con quanto dedotto nella seconda parte del successivo quinto motivo ove le ricorrenti lamentano che la Corte d'Appello, pur avendo ritenuto rilevante in via teorica la presenza dell'eventus damni, abbia poi sostenuto che non era stata fornita alcuna prova al riguardo sebbene fosse stata prodotta la sentenza del Tribunale di Brescia che, nel respingere l'opposizione di terzo ex art. 404 C.P.C. all'omologazione, aveva riportato l'ammontare del passivo del fallimento distinto fra privilegi e chirografi nonché le stime dell'attivo, da cui risultava che la massa attiva era superiore al passivo e che conseguentemente gli atti compiuti non comportavano alcun danno per la massa.
Orbene dall'impugnata sentenza risulta che la Corte d'Appello si è fatta carico del problema, richiamandosi al consolidato principio della rilevanza dell'eventus damni e della sua presumibilità in quanto collegabile alla stessa insolvenza, con il conseguente onere della prova a carico del convenuto in revocatoria in ordine alla mancanza di alcun danno per la massa.
Applicando tale principio, ha poi dato atto dell'assoluta mancanza di prova al riguardo, essendosi gli appellati (attuali ricorrenti) limitati in quella sede "ad una mera affermazione priva di dimostrazione".
I ricorrenti, nel censurare tale punto, lamentano l'omesso esame della sentenza del Tribunale di Brescia resa in sede di opposizione di terzo ex art. 404 C.P.C. all'omologazione del concordato da cui sarebbe risultata la mancanza del danno in quanto l'attivo era superiore al passivo.
Ma, prospettato in termini tanto generici, il richiamo a tale sentenza non offre concreti elementi per valutarne la decisività sul punto e quindi la sicura rilevanza di una tale omissione sul piano della motivazione. Nè a tale lacuna può porsi rimedio attraverso la lettura degli atti in quanto preclusa in questa sede di legittimità. Con la prima parte del quinto ed ultimo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 67 L.F. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamentano che la Corte d'Appello abbia disatteso le osservazioni relativa al C.T.U. sul valore degli immobili per il loro contrasto con altra consulenza redatta dallo stesso C.T.U. fra le stesse parti, ritenendo erroneamente che tali osservazioni non costituissero delle critiche specifiche e che le stime accolte fossero più attendibili in quanto espresse in epoca molto vicina alla stipulazione degli atti, senza valutare però la possibilità di far ricorso alle stime U.T.E..
Orbene il dedotto contrasto fra le differenti conclusioni delle due consulenze tecniche espletate sugli stessi beni è stato superato dalla Corte d'Appello in base ad una motivazione immune da vizi logici, essendo stata data prevalenza alla consulenza disposta nello stesso procedimento di revocazione in quanto espletata, a differenza dell'altra, in epoca piuttosto prossima alla stipula degli atti in esame.
In un tale contesto, caratterizzato da una valutazione di merito, rimane precluso il sindacato di legittimità, specie allorché, come nel caso in esame, la doglianza venga poi basata sul mancato ricorso alle stime dell'U.T.E., vale a dire su un'ulteriore deduzione di merito.
Il ricorso incidentale va pertanto integralmente rigettato. Le relative spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto da LA OL e LV OL nei confronti di AN FO. Dichiara assorbito il secondo. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte d'Appello di Brescia. Rigetta il ricorso incidentale proposto da MA NI, AL IN ed NA BE. Condanna le ricorrenti incidentali al pagamento dell'onorario che liquida in 5. 000. 000 oltre alle spese liquidate in L. 173.100.
Così deciso in Roma, il 24.6.1998
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999.