Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 41732
CASS
Sentenza 2 ottobre 2006

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In tema di estradizione, l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, cod. proc. pen., entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi comunque escludere un'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di misure cautelari personali, per le quali è espressamente prevista l'inefficacia della misura nell'ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia.

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  • 1Ordinanza cautelare estradizione va tradotta per iscritto (Cass. 40153/24)
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  • 2Omesso interrogatorio in procedimento estradizionale: nessuna nullità (Cass. 46629/21)
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    Nei procedimenti estradizionali l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, cod. proc. pen., entro il quale deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi escludere la perdita di efficacia prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 302 e 294 cod. proc. pen., in ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia. Corte di Cassazione Sez. VI penale Num. 46629 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 01/12/2021 – Data deposito 20/12/2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: MS , nato in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 41732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41732
Data del deposito : 2 ottobre 2006

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