Sentenza 2 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di estradizione, l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, cod. proc. pen., entro cui deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi comunque escludere un'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di misure cautelari personali, per le quali è espressamente prevista l'inefficacia della misura nell'ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia.
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- 1. Ordinanza cautelare estradizione va tradotta per iscritto (Cass. 40153/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 novembre 2024
Costituisce una condizione preliminare all'esercizio delle prerogative difensive del soggetto alloglotta la comprensione dei motivi per i quali è intervenuta la privazione della libertà personale, che presuppone la conoscenza linguistica, diretta o mediata da un interprete, delle accuse che gli vengono rivolte, che trae il suo fondamento dall'art. 24, secondo comma, Cost. Solo in tal modo è possibile assicurare «una garanzia essenziale al godimento di un diritto fondamentale di difesa [...]»: va dunque annullata l'ordinanza di applicazione provvisoria di misura cautelare estradizionale non tradotta per iscritto ma solo verbalmente, purchè la nullità sia stata tempestivamente eccepita. …
Leggi di più… - 2. Omesso interrogatorio in procedimento estradizionale: nessuna nullità (Cass. 46629/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 febbraio 2022
Nei procedimenti estradizionali l'inosservanza del termine di cinque giorni, previsto dall'art. 717, comma primo, cod. proc. pen., entro il quale deve avvenire l'audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva, non determina alcuna conseguenza, non trattandosi di un termine perentorio e dovendosi escludere la perdita di efficacia prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 302 e 294 cod. proc. pen., in ipotesi di omesso o intempestivo interrogatorio di garanzia. Corte di Cassazione Sez. VI penale Num. 46629 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 01/12/2021 – Data deposito 20/12/2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: MS , nato in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2006, n. 41732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41732 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento