Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 1
Il divieto di prova testimoniale, sancito dall'art. 2722 cod. civ., si riferisce soltanto ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documentò e riguarda, pertanto, quei soli accordi di volontà diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un negozio consacrato nell'atto scritto. Quando, invece, si tratti di pattuizioni il cui contenuto ed oggetto non risultano in alcun modo previsti nel documento, ne' contrastano col suo contenuto, queste non possono ritenersi comprese (nè escluse) nel negozio stipulato per iscritto (ancorché, con esso, si trovino in occasionale rapporto), con conseguente esclusione del divieto di cui alla norma in esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8853 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO DUCCIA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
WE NN AR UB, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che la difende unitamente all'avvocato VOLGGER REINHART, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANISPERNA 104, presso lo studio dell'avvocato PROSPERI ETTORE, che lo difende unitamente all'avvocato VALENTI OSVALDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 132/98 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di BOLZANO, emessa il 20/5/1998, depositata il 03/06/98;
RG. 145/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/02/01 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato EMANUELE COGLITORE (per delega Avv. L.MANZI);
udito l'Avvocato ETTORE PROSPERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
BE MU, titolare di un'agenzia immobiliare a Innsbruck, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bolzano, HA RA, chiedendo il pagamento di 91.800 scellini austriaci, oltre agli interessi del 12% dal 1^ settembre 1988 al saldo, a titolo di provvigione dovutagli per aver svolto attività di mediazione tra il convenuto e la signora BE NN nata Neuboeck, resasi acquirente della casa di proprietà del primo, sita a Mieders.
Il convenuto eccepiva che, in seguito a una transazione, la BE si era accollata tutti i costi accessori, compreso quello della mediazione;
e comunque, in via principale, eccepiva la prescrizione del diritto alla provvigione. In forza di tale scrittura, chiamava in causa la BE, per essere manlevato dalla pretesa dell'attore. La terza chiamata in causa, a sua volta, negava di essersi mai accollata il pagamento della provvigione dovuta dal venditore al mediatore.
Il Tribunale, con sentenza del 15 luglio 1997, rigettando la domanda di manleva proposta contro la terza chiamata, condannava il convenuto a pagare all'attore quanto richiesto.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, accogliendo per quanto di ragione il gravame dello HA, ha disposto "che la BE manlevi HA RA per quanto egli sia costretto a corrispondere, in forza della presente sentenza (...), o in eventuale già avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado". Per la cassazione di detta sentenza, emessa il 3 giugno 1998, ricorre la BE Neuboeck, formulando quattro censure.
Sì è costituito l'intimato HA, chiedendo che sia integrato il contraddittorio nei confronti del BE.
Le parti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che la condanna dello HA a favore del mediatore BE è passata in giudicato, come già rilevato dalla Corte d'appello, in quanto non impugnata. Oggi si controverte solo del rapporto di manleva tra la BE e lo HA, la cui sorte non dipende affatto dall'ormai definito rapporto principale tra il BE e lo HA.
Infatti, nell'ipotesi di chiamata in garanzia impropria, cioè fondata su un titolo distinto da quello relativo alla domanda principale, il vincolo di interdipendenza tra le due cause viene meno nel giudizio d'impugnazione per effetto della mancata proposizione del gravame, da parte del soggetto rimasto soccombente, avverso la pronuncia relativa alla domanda principale, giacché, con il passaggio in giudicato di tale pronuncia, la causa di garanzia impropria acquista la sua autonomia in virtù del principio della scindibilità della causa principale da quella di garanzia impropria. Ne deriva che, in detta ipotesi, tra i soggetti della causa principale, decisa con la pronuncia passata in giudicato, e i soggetti della causa di garanzia impropria non permane neppure un litisconsorzio di natura processuale, con la conseguenza della esclusione della necessità di integrare il contraddittorio. In virtù di tali principi, più volte affermati da questa Corte, non va integrato il contraddittorio nei confronti del BE, indifferente alla risoluzione della residua controversia tra la BE e lo HA.
Col primo motivo, denunciando la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che la Corte, condannando essa BE a rivalere lo HA di tutte le somme che egli dovesse corrispondere, o avesse già corrisposto, all'appellato BE, ha accolto una domanda di condanna della BE in proprio favore non proposta dallo HA in primo grado, ma soltanto, per la prima volta, in seconde cure, e pertanto inammissibile perché nuova. Per giunta la Corte ha posto a fondamento della domanda non il titolo sempre allegato dallo HA (e cioè la dichiarazione scritta di manleva del 29 gennaio 1988), giudicato di significato incerto, ma un titolo diverso, ossia una presunta promessa verbale fatta dalla BE "contemporaneamente a quanto da lei sottoscritto".
Col secondo mezzo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2721 e 2722 C.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Ribadisce che lo HA ha sempre indicato nella dichiarazione scritta del 29 gennaio 1988 la fonte del diritto da lui fatto valere. Soggiunge che lo HA ha chiesto e ottenuto l'ammissione di una prova testimoniale soltanto per avvalorare l'interpretazione da lui offerta della scrittura, a suo avviso recante l'impegno della BE di accollarsi anche la provvigione dovuta al mediatore. La Corte, prescindendo dalla "causa petendi" fatta valere dallo HA, ha per un verso riconosciuto che un simile impegno non si rinviene nella scrittura, e per altro verso, d'ufficio, ha escogitato, come fonte dell'obbligo, una promessa orale della BE.
Cosi decidendo, non solo ha sostituito la "causa petendi", ma ha ignorato che un impegno orale, preso "indipendentemente e contemporaneamente "al patto scritto, non poteva essere provato per testimoni;
e ciò senza nemmeno motivare adeguatamente, in punto di fatto, tale suo convincimento, basato prevalentemente sulla testimonianza della moglie dello HA.
Col terzo mezzo la BE deduce la violazione degli artt. 116, 228 e segg. e 232 C.p.c., nonché omessa, insufficienza o erronea motivazione sulla mancata risposta all'interrogatorio formale. Sostiene che la Corte ha attribuito alla mancata risposta all'interrogatorio formale rilevanza decisiva ai fini della prova della promessa orale, valutando, quale altro elemento di sostegno, la sola deposizione della moglie dello HA, pur definita di dubbia attendibilità, e senza tener conto che la mancata comparizione era giustificata, avendo la BE diritto di essere interrogata nel luogo di sua residenza all'estero, mediante rogatoria all'autorità competente.
Le censure esposte con questi primi tre motivi, da trattare, per le loro connessioni, congiuntamente, sono destituite di fondamento. La prima è basata su un equivoco. La sentenza impugnata non contiene infatti alcuna pronuncia di condanna della BE a manlevare lo HA di quanto egli dovesse corrispondere o avesse già corrisposto all'appellato BE, ma una pronuncia meramente dichiarativa del diritto di manleva, come si desume senza equivoco dal tenore letterale del dispositivo ("dispone che la BE manlevi HA RA per quanto egli sia costretto a corrispondere, in forza della presente sentenza (confermativa di quella di primo grado per quanto attiene la condanna in favore del BE e
contro
HA, non impugnata da quest'ultimo e quindi coperta da giudicato), o in eventuale già avvenuta esecuzione della sentenza di primo grado";
nè in motivazione si rinvengono passi che inducano a ritenere altrimenti.
Se dunque è indubitabile che lo HA abbia proposto una (inammissibile) domanda di condanna soltanto, per la prima volta, in grado di appello ("rifondendo in ogni caso a favore dell'appellante HA RA tutte le somme che egli dovesse corrispondere all'appellato BE MU anche per spese di causa"), è altrettanto vero che il giudice del gravame non è incorso nella lamentata violazione dell'art. 345 1^ comma c.p.c., ma si è limitato ad accogliere la domanda di "declaratoria juris" già proposta dallo HA in primo grado e riproposta in seconde cure ("accertare e dichiarare "che la BE" è tenuta a garantire e comunque a tenere indenne "lo HA" da tutte le spese accessorie al contratto di compravendita", inclusa "la provvigione dovuta" all'attore). Per quanto concerne poi il dedotto vizio di extrapetizione, lo HA ha sempre chiesto di essere tenuto indenne dalla BE "in forza della dichiarazione di manleva in data 29 gennaio 1988". A sua volte la Corte di merito, premesso che la provvigione dovuta al mediatore non rientra tra le spese accessorie alla vendita, che l'art. 1475 c.c. pone, salvo patto contrario, a carico del compratore, e dato atto che in quella dichiarazione scritta (con cui la BE si caricò di tutte le spese "connesse" all'acquisto), "non può rinvenirsi con certezza un impegno a sostenere anche le spese di mediazione", ritiene tuttavia la BE obbligata verso lo HA perché "validamente, in forma orale, ebbe ad impegnarsi dinanzi al convenuto ed a sua moglie".
Ora è ben noto che il giudice non può, per quanto attiene alla "causa petendi", basare la sua decisione, senza violare il principio dispositivo, su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti, ponendo a fondamento della domanda un titolo nuovo e difforme da quello indicato dalla parte.
Non è questa, tuttavia, l'ipotesi che ricorre nella fattispecie. Invero lo HA, con la chiamata in causa, chiese dichiararsi la BE tenuta a garantirlo di quanto da lui dovuto per la mediazione al BE in forza di un esplicito obbligo assunto in tal senso con la ricordata scrittura. Il titolo (o "causa petendi") della chiamata in garanzia (impropria) è costituito, per l'appunto, da quest'obbligo, il quale concettualmente resta identico, vuoi che risulti da uno scritto, come sostenuto dal chiamante, vuoi che sia stato invece assunto verbalmente, come ritenuto dal giudice di appello in base, da un lato, all'interpretazione del documento, e, dall'altro, alla libera valutazione delle prove raccolte, che ben può essere, naturalmente, al pari della prima, difforme da quella pretesa dalla parte.
Così decidendo dunque il giudice di appello non ha introdotto nel processo un diverso titolo, accanto a quello posto dalla parte chiamante, ma, ferma e invariata la fonte negoziale dell'obbligo (unico fatto rilevante e non modificabile dal giudice di merito), questo ha solo ritenuto, in base alle prove acquisite al processo, assunto in forme diverse da quelle asserite dal chiamante, ma con lo stesso effetto: ciò che non comporta alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Sempre in tema di prove, a torto la ricorrente lamenta che il giudice sia pervenuto al convincimento dell'esistenza di un accordo verbale, parallelo alla scrittura, in violazione dei limiti fissati dalla legge alla prova testimoniale.
Poiché i limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale, come quello di valore stabilito dall'art. 2721 c.c., non attengono all'ordine pubblico, ma sono dettati ad esclusiva tutela di interessi privati, le parti possono consentirne la deroga, anche implicitamente, astenendosi dall'eccepire tempestivamente l'inosservanza del precetto. Siffatto motivo di inammissibilità della prova (sebbene questa tendesse, come è detto nel ricorso, solo a chiarire la volontà espressa nel documento, non essendo, per ciò solo, sottratta al limite di valore) doveva perciò essere fatto valere dalla BE nell'opportuna sede di merito, ma, non precisando la ricorrente di aver adempiuto a tale onere, deve presumersi che l'eccezione venga irritualmente sollevata per la prima volta nella fase di legittimità.
Quanto poi alla violazione del divieto di provare con testimoni un patto aggiunto o contrario al contenuto del documento, dal contesto della motivazione si ricava che la Corte, proprio per la distinzione fatta tra le spese "accessorie" alla vendita, oggetto della scrittura, e la provvigione dovuta al mediatore, che non vi rientra, ha di fatto considerato l'accordo verbale non come una semplice variazione aggiuntiva al documento, ma come un negozio stipulato si "contemporaneamente", ma anche "indipendentemente", ossia in maniera del tutto autonoma dal documento e solo in occasionale rapporto con esso;
così escludendo, per implicito, che quel negozio ricadesse sotto il divieto della prova testimoniale (posto che, come è noto, tale divieto non si applica a pattuizioni che non siano aggiunte o contrarie al contenuto di un documento, ma abbiano un oggetto del tutto diverso: Cass. 18 febbraio 1981 n. 995). Se poi la BE intendesse dolersi che la prova, chiesta e ammessa, legittimamente, solo a chiarimento della volontà manifestata dalla parte nella scrittura, in effetti, in sede di assunzione, sia andata oltre tale intento, si da estendersi a un fatto diverso e non dedotto nei capitoli, vale a dire alla stipulazione di un separato negozio, autonomo e diverso da quello documentato nella scrittura;
ancora una volta sarebbe agevole replicare che le formalità relative all'assunzione della prova testimoniale sono stabilite non per ragioni di ordine pubblico bensì per la tutela di interessi privati, e pertanto eventuali nullità derivanti dall'inosservanza di tali formalità (come, per l'appunto, l'esame di testimoni su circostanze non dedotte nei capitoli di prova) non sono rilevabili d'ufficio dal giudice, ma debbono essere immediatamente eccepite dalla parte interessata, dovendosi altrimenti considerare sanate per acquiescenza.
Sanatoria che nella specie si sarebbe verificata, non risultando dal ricorso che la BE abbia mai mosso rilievi a tempo debito;
onde correttamente la Corte si sarebbe avvalsa dal materiale probatorio comunque acquisito al processo.
Prive di fondamento sono anche le censure che investono, in punto di fatto, l'accertamento svolto dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e da errori giuridici, ha prestato credito alla deposizione della moglie del convenuto (la cui attendibilità è stata "valutata con particolare attenzione") e altresì alla parola di riscontro del teste Mueller, considerando solo come elemento assolutamente marginale e secondario la mancata risposta della BE all'interrogatorio formale. Reggendosi quindi il convincimento del giudice, in sostanza, sulla sola prova testimoniale ("in quanto i testi (...) ciò attestano"), perde rilievo ogni questione sulle ragioni della mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio.
Col quarto motivo infine la ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 91 e segg., 99, 112 e 345 c.p.c., nonché omessa, insufficiente ed erronea motivazione, rileva che la presenza del BE in appello è stata provocata inutilmente dallo HA, che pure non ha proposto contro di lui alcuna domanda, e quindi erroneamente e ingiustamente la Corte ha condannato la BE non solo alla rifusione delle spese del doppio grado in favore dello HA, ma anche del BE, il quale avrebbe potuto anche non costituirsi. Tale decisione, immotivata, non spiega perché la BE dovrebbe rifondere allo HA anche le spese, ed è stata emessa anche "ultra petita", perché lo HA non ha mai chiesto la condanna della BE a tenerlo indenne anche delle spese conseguenti alla condanna nei confronti del BE. Ed infatti lo HA non solo non ha mai chiesto alcuna condanna della BE a proprio favore, ma neppure la condanna alla rifusione delle spese che egli avrebbe dovuto a sua volta rifondere al BE.
Anche questo motivo è infondato.
Anzitutto va chiarito che l'unica condanna alle spese che interessi la BE è quella per il doppio grado in favore dello HA ("il sig. BE avrà le spese del grado rifuse dal dr. HA, il quale avrà le spese del doppio grado di giudizio rifuse dalla signora BE, soccombente"), e quindi in questo senso va intesa la locuzione racchiusa nel dispositivo, senza indicazione del destinatario ("e condanna la sig. BE NN alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio").
Del resto, avendo la Corte d'appello accolto la domanda di manleva dello HA contro la BE, altro non poteva fare, riformando la sentenza di primo grado che quella domanda aveva rigettato, se non condannare la BE alle spese del doppio grado in favore della parte vittoriosa, in applicazione del principio della soccombenza. Per quanto concerne infine il contenuto pecuniario della manleva, la sentenza non reca alcun esplicito riferimento alle spese del giudizio di primo grado tra il BE e lo HA o, peggio, a quelle di esecuzione forzata (ammesso che vi sia stata); ed è chiaro che, al di là del linguaggio usato, essa ha inteso recepire come oggetto della manleva solo quello suo proprio, ossia l'importo della provvigione dovuta (in forza della sentenza passata in giudicato) dallo HA al BE.
Di qui l'irrilevanza, se non l'infondatezza, di ogni altra censura. Soccorrono giusti motivi di compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2001