Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8853
CASS
Sentenza 28 giugno 2001

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Il divieto di prova testimoniale, sancito dall'art. 2722 cod. civ., si riferisce soltanto ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documentò e riguarda, pertanto, quei soli accordi di volontà diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto di un negozio consacrato nell'atto scritto. Quando, invece, si tratti di pattuizioni il cui contenuto ed oggetto non risultano in alcun modo previsti nel documento, ne' contrastano col suo contenuto, queste non possono ritenersi comprese (nè escluse) nel negozio stipulato per iscritto (ancorché, con esso, si trovino in occasionale rapporto), con conseguente esclusione del divieto di cui alla norma in esame.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/06/2001, n. 8853
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8853
    Data del deposito : 28 giugno 2001

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