Sentenza 30 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/01/2004, n. 1749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1749 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE CE - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi CE - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE CE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA RA, RA GI, NA MA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato RA ALBA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IL PE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 62/00 del Giudice di pace di CALTAGIRONE, emessa l'11/08/00 e depositata il 28/08/00 (R.G. 25/00);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/12/03 dal Consigliere Dott. Luigi CE DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità e comunque manifestamente infondato il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudice di pace di Caltagirone, con sentenza del 28 agosto 2000, ha condannato AR NA, vedova AZ, CE e US AZ a pagare a US RI la somma di lire 1.350.000, corrispondenti alla quota del risarcimento per i danni che il convenuto aveva subito in un proprio locale a seguito di infiltrazioni di acque bianche e nere, provenienti da appartamenti sovrastanti.
Nel processo l'originario convenuto, CE AZ dante causa degli attuali ricorrenti, aveva chiesto di chiamare in causa i condomini FA e LV, per esercitare nei loro confronti azione di garanzia, ritenendo che la responsabilità dei danni doveva essere fatta risalire a costoro.
Il giudice di pace, con la decisione, ha ritenuto che dall'esame della prova testimoniale, resa da tecnico che aveva redatto una relazione tecnica, si ricavavano elementi certi in ordine ai fatti denunciati, alla necessità che i condomini provvedessero alle riparazioni ed alla ripartizione delle spese tra questi.
2. AR NA, CE e US AZ hanno proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, addebitando alla decisione i seguenti errori: omessa pronuncia sulla chiamata in causa dei condomini FA e LV;
omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva del RI, perché conduttore e non proprietario dell'immobile ove si erano verificate le infiltrazioni;
errata valutazione della prova testimoniale.
L'intimato non ha svolto attività difensiva;
3. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato.
4. La violazione delle regole processuali, nel giudizio che si svolge davanti al giudice di pace secondo equità, può essere denunciata incondizionatamente, perché l'art. 113 citato non sottrae il processo davanti al giudice di pace al rispetto di queste regole, le quali attengono alla tutela del diritto di difesa elevato a rango di diritto costituzionalmente protetto dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione (Cass. n. 11855/1993, nella motivazione) e perché
l'equità del giudice di pace attiene alle sole norme sostanziali (Cass. n. 716/1999 S.U.). Questo principio vale anche quando sia denunciata la nullità della sentenza o del procedimento, trattandosi di vizi che riguardano gli stessi valori del processo.
Le decisioni adottate in controversie di valore non eccedente lire due milioni, sono adottate sempre secondo equità, perché questo è l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice in questo contesto. Per le stesse controversie (e sempre entro il valore di due milioni) questa conclusione vale, sia nei casi in cui il giudice di pace invochi l'equità per la soluzione del caso singolo, sia quando la soluzione della fattispecie sia stata effettuata con richiamo a principi di diritto, perché, in questo caso, la lettura delle norme adottata dal giudice, anche in chiave diversa, è una lettura delle norme in chiave equitativa.
5. Dalla lettura degli atti di causa si ricava che la censura relativa alla mancata autorizzazione a chiamare in causa i condomini FA e LV, in realtà tradisce la diversa censura di mancato rilievo dell'esistenza di un litisconsorzio necessario in causa con i suddetti soggetti.
Ciò posto, trattandosi di domanda volta alla ripartizione di spese condominiali, il litisconsorzio necessario non ricorreva, stante la natura di obbligazione parziaria corrente tra i vari condomini. In ogni caso, valeva il principio che l'autorizzazione a chiamare un terzo nel processo (art. 269 cod. proc. civ.) rientra nei poteri discrezionali del giudice, sicché la relativa decisione è insindacabile in sede di legittimità: Cass. 3 aprile 2002, n. 4752, tra le più recenti.
6. La valutazione della prova testimoniale neppure è sindacabile, in base ai principi prima indicati.
7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli intimati non vi hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 19 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004