Sentenza 10 marzo 2003
Massime • 1
Costituisce idoneo strumento di accertamento dell'età dell'imputato l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2003, n. 18336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18336 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 10/03/2003
1. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 577
3. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 17444/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA HI avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto del 15 aprile 2002 del Gip del Tribunale di Bolzano;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
HI SA, sedicente, nato, a suo dire, nel 1985 in Marocco e indagato per il reato di detenzione di stupefacenti per fini di spaccio, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe, deducendo l'incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza del Tribunale per i minorenni per la mancanza di prova della sua maggiore età all'epoca del commesso reato, eccezione disattesa dal Gip del Tribunale di Bolzano con la motivazione secondo cui l'indagato era stato sottoposto, su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, all'esame auxologico (radiografia del polso) per la determinazione dell'età ossea, in data 12 aprile 2002, dal quale risultava che il ricorrente aveva raggiunto la maggiore età alla data del commesso reato, come emergente dalla certificazione dell'Ospedale di Bolzano esibita, e che mancava la possibilità di eseguire altri accertamenti per non essere l'indagato munito di documenti. Si duole il ricorrente della violazione degli artt. 67 c.p.p., 3 e 8 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448, in quanto l'accertamento dell'età richiede un'approfondita perizia, che non poteva ritenersi integrata dall'eseguito accertamento radiografico del polso, mancando la valutazione obiettiva del medico sulla base dell'ispezione corporea.
Il ricorso è inammissibile, in quanto la espletata consulenza tecnica (accertamento radiografico del polso) da conto dei risultati di un esame oggi esperito in tutti i casi consimili e in grado di offrire un tranquillizzante grado di sicurezza in ordine ai suoi esiti circa il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva.
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro, che appare equa avuto riguardo alle ragioni del ricorso, ex art. 616 c.p.p., a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di cinquecento euro a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2003