Sentenza 6 novembre 2003
Massime • 1
In tema di annullamento con rinvio della sentenza oggetto di impugnazione mediante ricorso per cassazione, qualora la Corte indichi erroneamente, quale giudice del rinvio, una diversa sezione della Corte d'appello in cui, invece, operi una sola sezione penale, può farsi luogo alla procedura di correzione dell'errore materiale per la designazione del giudice competente, vertendosi in ipotesi di mera irregolarità formale e di errore immediatamente rilevabile in virtù di un esame esteriore dell'atto senza la necessità di analizzare il contenuto della volontà in esso espresso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/11/2003, n. 47119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47119 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Signori:
dott. Aldo Sebastiano Rizzo - Presidente -
dott. Guido De Maio - Consigliere -
dott. Luigi Piccialli - Consigliere -
dott. Alfredo Maria Lombardi - Consigliere -
dott. Francesco Novarese - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sull'istanza di correzione di errore materiale avanzata da Corte di appello di Reggio Calabria;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Francesco Novarese;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. V. Meloni che ha concluso per procedersi alla correzione.
FATTO E DIRITTO
Premesso che con sentenza di questa sezione della Corte di Cassazione emessa in data 8 aprile 2003 e depositati il 5 giugno s.a. veniva annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria limitatamente alla determinazione della pena dell'ammenda la decisione di quella Corte del 28 maggio 2002 pronunciata nei confronti di Comi Sante;
Rilevato che la Corte di appello di Reggio Calabria si compone di una sola sezione, sicché non può trovare applicazione quella giurisprudenza (Cass. sez. V 1 settembre 1994 n. 3658, G. rv. 199842), che ritiene irretrattabile la competenza determinata nella sentenza di annullamento con rinvio e non emendabile neppure nel caso in cui sia erronea con la procedura di cui all'art. l30 c. p. p., in quanto, altrimenti, la pronuncia di rinvio verrebbe emessa dalla stessa sezione sia pure in differente composizione;
Considerato che non si è in presenza di una decisione definitiva di condanna, sicché non può ricorrersi all'impugnazione ex art. 625 bis c.p.p., per cui vige solo la procedura di correzione prevista dall'art. 130 c.p.p. (contra Cass. sez. un. 30 aprile 2002 n. 16102, Chiatellino rv. 221279), poiché l'art. 625 bis c.p.p. non ha fatto venir meno le problematiche connesse all'applicazione dell'art.130 c.p.p. in Cassazione, oggetto di varie questioni di legittimità
costituzionale risolte dalla Consulta (Corte Cost. n. 136 del 1972, n. 21 del 1982 e n. 395 del 2000) con l'affermazione del medesimo principio cioè quello dell'affidare alla discrezionalità legislativa, nell'ambito della riforma dei mezzi di impugnazione straordinari delle sentenze, la disciplina più opportuna per porre rimedio alle conseguenze di errori di fatto incidenti sul giudizio di legittimità.
Valutato che, nell'ultima pronuncia, dinanzi alle persistenti omissioni legislative, ci si è appellati ad una soluzione interpretativa adeguatrice senza tralasciare un monito circa future possibili declaratorie di illegittimità costituzionale come, del resto, già avvenuto per situazioni analoghe in materia civile (Corte Cost. n. 17 del 19 86, n. 86 del 1991, relative all'art. 395 n. 4 c.p.c. e n. 119 del 1996 concernente l'art. 391 bis stesso codice),
e si è indicato quale punto di riferimento l'interesse dell'imputato e/o del condannato rispetto a quello ad una "giusta decisione", sicché la limitazione della "correzione" solo alle ipotesi tassative e da interpretare in senso restrittivo, poiché si è in presenza di una norma eccezionale, indicate dall'art.625 bis c.p.p. impone ancora la ricerca di un'esegesi adeguatrice prima di sollevare con riferimento alle decisioni non definitive una questione di legittimità costituzionale, secondo un indirizzo costante della Consulta;
Ritenuto che la ricerca di una maggiore precisione nel determinare la nozione di modificazione essenziale dell'atto assume specifica importanza ove si ritenga, secondo parte della dottrina, l'insussistenza del limite stabilito dall'art. 130 c.p.p., in base al quale gli errori o le omissioni non debbano produrre nullità, per i provvedimenti inoppugnabili e non revocabili e, quindi, per le decisioni della Corte di Cassazione e si sostenga, invece, costituire unico metro per ammettere detta procedura la configurabilità o meno di una modificazione essenziale del provvedimento, tanto più che le due tesi dottrinali estreme cioè quella che esclude tutte e due le limitazioni per le decisioni non Impugnabili e l'altra che non consente di estendere oltre i modi e le condizioni previste per la procedura della correzione di errori materiali, considerata di natura eccezionale, sembrano in dottrina avere una posizione minoritaria, perché in contrasto con la "ratio" sottesa alle due condizioni poste dall'art. 130 c.p.p.. Infatti la ragione precipua di esclusione di detta procedura nell'ipotesi di vizio comportante la nullità dell'atto é fondata sulla possibilità di rimuovere il vizio attraverso l'ulteriore giudizio di impugnazione, inesistente per le decisioni della Corte di Cassazione, mentre il generalizzato ampliamento di detta procedura senza alcun limite per i provvedimenti inoppugnabili avrebbe finito con il contrastare con il principio dell'intangibilità del giudicato e con quello della definitività delle pronunce della Corte di Cassazione, teso a fornire certezza ai rapporti giuridici controversi (Corte Cost. n. 21 del 1982 e Corte Cost. n. 224 del 1996), cui ha fornito adeguata risposta l'art.625 bis c.p.p., sicché detta preoccupazione è ormai insussistente, in quanto è legislativamente determinato il campo di intervento;
Valutato, comunque, che la procedura di correzione degli errori materiali è istituto generale, che, quindi, sia pure in determinate ipotesi, individuate ex adverso dall'esame dell'art. 625 bis c.p p., deve ritenersi applicabile anche in sede di legittimità in presenza di sentenze non definitive con l'unico limite, legislativamente non espresso, ma traibile dal sistema costituzionale e processuale, rinvenibile nell'esigenza di tutela dei soggetti implicati nel processo e specialmente dell'imputato, la cui condizione, nel caso di correzione sostanziale, può venire alterata senza possibilità di un efficace strumento di controllo.
Considerato che un primo tentativo per individuare il concetto di modificazione essenziale con specifico riferimento alle decisioni della Corte di Cassazione, una volta escluso il limite dell'inapplicabilità al vizio comportante nullità, potrebbe consistere nel considerare modificazione essenziale del provvedimento, quella che, non essendo espressamente contemplata tra le nullità, anche "assolute ed insanabili", comporta un'alterazione della posizione giuridica dei soggetti interessati al processo, non intaccabile dall'eliminazione di irregolarità formali o dall'immediata rilevabilità dell'errore in virtù di un esame esteriore dell'atto senza la necessità di analizzare il contenuto della volontà in essa espressa;
Valutato, infine, che l'importanza del dispositivo, costituente la manifestazione di volontà rispetto alla decisione del caso concreto, sempre affermata da questa Corte, e la sua non emendabilità vengono superate, oltre che nelle ipotesi di elementi di fatto non esattamente conosciuti e di carenza di discrezionalità nel prevedere la modificazione, imposta dalla legge, anche qualora la difformità tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione sia rilevabile dal mero raffronto degli atti (Cass. sez. I 2 novembre 1993 n. 3961, R. rv. 195447 in cui nel dispositivo era indicato il nominativo di un ricorrente che non aveva svolto il motivo accolto al posto di altro);
Ritenuto che si verta in un'ipotesi in cui la determinazione della Corte di appello competente in sede di rinvio in mancanza di un'altra sezione è predeterminata dalla legge e, quindi, in una delle fattispecie esaminate e reputate assoggettabili alla procedura della correzione dell'errore materiale.
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza dl questa Corte emessa in data 8 aprile 2003, sostituendo nel dispositivo "Messina" a "Reggio Calabria" ed eliminando l'aggettivo "altra".
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 DICEMBRE 2003.