CASS
Sentenza 20 gennaio 2023
Sentenza 20 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2023, n. 2341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2341 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da GA EP, nato a [...] il [...] NT RC, nato a [...] il [...] anche nei confronti della Regione CA (parte civile) avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio;
uditi i difensori, avv.ti Enrico Zurli e Pier Nicola Badiani. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 maggio 2021, la Corte d'appello di Firenze ha confermato - per la parte che qui rileva - la sentenza del Tribunale di Firenze del 9 dicembre 2019, con cui gli imputati erano stati, tra l'altro, ritenuti colpevoli del Penale Sent. Sez. 3 Num. 2341 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 06/10/2022 reato di gestione abusiva di rifiuti speciali e condannati alla pena dell'ammenda di euro 10.000,00 ciascuno, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che al risarcimento del danno nei confronl:i della parte civile Regione CA. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite i difensori, ricorsi per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 3. Un primo ricorso è a firma dell'Avv. Zurli, difensore di fiducia di GA EP, ed è articolato in tre motivi. 3.1. Con un primo motivo, si lamentano la manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 157, 158 e 531 cod. proc. pen. nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'omesso riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza d'appello. Secondo la difesa, la contravvenzione di abbandono o deposito di rifiuti, prevista dall'art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha natura istantanea e non permanente, con la conseguenza che, alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, era già prescritta. Nel caso di specie, infatti, la condotta posta in essere dagli imputati e oggetto di contestazione sarebbe avvenuta tra giugno 2015 e febbraio 2016 e, pertanto, il termine di prescrizione sarebbe decorso nel febbraio 2021. 3.2. In secondo luogo, si censurano l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motvazione, anche per l'omessa valutazione delle prove a discarico. Più precisamente, si sostiene che la motivazione con la quale la Corte territoriale ha confermato sul punto la sentenza di primo grado è solo apparente, in quanto anche il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su tali prove. Inoltre, ad avviso della difesa, tanto la Corte d'appello quanto il Tribunale invertono l'onere della prova, ponendo in capo alla difesa una probatio diabolica, avente per oggetto il compimento dell'illecito da parte di un terzo identificato o identificabile. I giudici d'appello non avrebbero motivato sui dati istruttori indicati nell'atto di impugnazione della sentenza di primo e grado e, in particolare: A) sulla presenza di formulari rifiuti dal giugno 2015 al settembre 2015, che danno conto dello smaltimento di ingenti quantità di materiale con il codice CER interessato;
B) sulle dichiarazioni del teste SO - che operava per la ED - che nel corso della sua deposizione ha escluso che la ED abbia provveduto a spargere sul terreno materiale di demolizione e costruzione. 3.3. Con un terzo motivo di ricorso, si la,mentano l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione sulla condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. Più precisamente, secondo la difesa, tanto il giudice di 2 primo grado quanto la Corte d'appello avrebbero omesso di motivare in ordine alla sussistenza della civile responsabilità dell'imputato, nonostante la specifica questione sollevata con l'atto d'appello. 4. Un secondo ricorso è a firma dell'avv. Pier Nicola Badiani, difensore di fiducia di NT RC, ed è articolato in due motivi. 4.1. Con un primo motivo di ricorso ci si duole della mancanza di motivazione in relazione alle censure sollevate con gli atti d'appello in relazione al reato contestato. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata è apparente, laddove i giudici d'appello concludono che lo spianamento dei rifiuti speciali è stato posto in essere nell'area di cantieri di ED. Inoltre, sarebbe apodittica l'affermazione per cui "è anche documentalmente certo che oggetto dell'appalto era proprio la bonifica di quell'area". Vi è infatti solo il riferimento a quel "documentalmente", che evoca genericamente il genus della prova, senza indicare specificatamente l'elemento di prova. Invero, la pronuncia di primo grado menzionava sul punto il "capitolato speciale d'appalto", la cui interpretazione però - evidenza la difesa - era stata specificatamente contestata con l'atto di impugnazione. In aggiunta, la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in merito alle prove contrarie di natura testimoniale indicate da parte ricorrente, con violazione degli artt. 292 e 546 cod. proc. pen. La sentenza d'appello, poi, non spiegherebbe perché il lasso temporale intercorso dalla consegna del cantiere debba essere necessariamente assunto in chiave accusatoria e non invece come elemento sostanzialmente neutro. Inoltre, secondo la difesa, appare manifestamente illogico pretendere che l'imputato indichi i motivi che avrebbero determinato terzi a commettere il reato, in quanto quest'ultimo, come è ovvio, può non conoscerli. Parimenti senza risposta sarebbero rimaste anche le doglianze relative all'inidoneità probatoria dei "formulali del novembre 2016", nonostante lo specifico motivo d'appello. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche avuto riguardo alla richiesta formulata dall'imputato della parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'acquisizione di prova documentale scoperta dopo il giudizio di primo grado e consistente nelle fotografie dello stato dei luoghi al momento della riconsegna del cantiere. Se ne conclude che l'iter decisionale seguito dalla Corte territoriale non fa comprendere se l'elemento di prova per cui è stata richiesta la rinnovazione dibattimentale non sia stato ammesso oppure sia stato ammesso, ma ritenuto non utile al fine del decidere. 4.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, con riferimento all'art. 158 cod. pen. Il reato ascritto 3 all'imputato avrebbe, secondo la difesa, natura istantanea, con la conseguenza che si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato residuo, per intervenuta prescrizione. 1.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immec:liato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 13/02/2015, Rv. 262761; Sez. 3, n. 45158 del 26/06/2013, Rv. 258328; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221403). 1.2. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel case di specie, in cui i motivi di ricorso attengono sostanzialmente alla prova della responsabilità penale e sono, dunque tali, che, anche se accolti, porterebbero al più ad un annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Si tratta, peraltro, di doglianze fondate, perché richiamano specifici rilievi formulati con gli atti di appello, che la Corte territoriale non ha adeguatamente 4 esaminato. Ciò vale, in particolare, in relazione ai dati probatori richiamati nel secondo motivo di appello proposto nell'interesse di GA e relativi: alla presenza di formulari per i rifiuti che darebbero conto - nella prospettazione difensiva - dello smaltimento lecito di ingenti quantità di materiali sovrapponibili con quelli oggetto di imputazione;
alla testimonianza di SO, il quale avrebbe escluso lo spargimento sul terreno del materiale da demolizione. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione agli elementi a cui si riferisce il primo motivo di ricorso di NT, ovvero la prova dell'effettivo oggetto del contratto di appalto e, più in generale, la prova documentale. 1.3. Il ricorso, dunque, non può essere ritenuto inammissibile e il termine di prescrizione del reato deve essere ritenuto già decorso, in parziale accoglimento delle censure difensive. Va infatti 'osservato che il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, non ha natura permanente ma istantanea, in quanto si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 2213 del 17/12/2021, dep. 2022; Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021; Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 2017; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013). Risulta, in ogni caso, dall'imputazione che la permanenza del reato è cessata nel novembre 2016, momento a partire dal quale devono computarsi i complessivi cinque anni applicabili ai reati contravvenzionali (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), giungendosi così al novembre 2021, ampiamente precedente alla pronuncia della presente sentenza (anche considerando i circa due mesi ulteriori di sospensione della prescrizione tra il marzo e il maggio 2021). 2. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti degli imputati odierni ricorrenti, per essere il reato residuo, di cui al capo 2) dell'imputazione, estinto per prescrizione. Quanto alle statuizioni civili nei confronti della Regione CA, oggetto di motivo di doglianza (sub 3.3. del "ritenuto in fatto"), la sentenza deve essere annullata, cori rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello. 5 Così deciso il 06/10/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio;
uditi i difensori, avv.ti Enrico Zurli e Pier Nicola Badiani. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 maggio 2021, la Corte d'appello di Firenze ha confermato - per la parte che qui rileva - la sentenza del Tribunale di Firenze del 9 dicembre 2019, con cui gli imputati erano stati, tra l'altro, ritenuti colpevoli del Penale Sent. Sez. 3 Num. 2341 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 06/10/2022 reato di gestione abusiva di rifiuti speciali e condannati alla pena dell'ammenda di euro 10.000,00 ciascuno, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre che al risarcimento del danno nei confronl:i della parte civile Regione CA. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto, tramite i difensori, ricorsi per Cassazione, chiedendone l'annullamento. 3. Un primo ricorso è a firma dell'Avv. Zurli, difensore di fiducia di GA EP, ed è articolato in tre motivi. 3.1. Con un primo motivo, si lamentano la manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 157, 158 e 531 cod. proc. pen. nonché l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'omesso riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza d'appello. Secondo la difesa, la contravvenzione di abbandono o deposito di rifiuti, prevista dall'art. 256, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, ha natura istantanea e non permanente, con la conseguenza che, alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado, era già prescritta. Nel caso di specie, infatti, la condotta posta in essere dagli imputati e oggetto di contestazione sarebbe avvenuta tra giugno 2015 e febbraio 2016 e, pertanto, il termine di prescrizione sarebbe decorso nel febbraio 2021. 3.2. In secondo luogo, si censurano l'erronea applicazione della legge penale e vizi della motvazione, anche per l'omessa valutazione delle prove a discarico. Più precisamente, si sostiene che la motivazione con la quale la Corte territoriale ha confermato sul punto la sentenza di primo grado è solo apparente, in quanto anche il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi su tali prove. Inoltre, ad avviso della difesa, tanto la Corte d'appello quanto il Tribunale invertono l'onere della prova, ponendo in capo alla difesa una probatio diabolica, avente per oggetto il compimento dell'illecito da parte di un terzo identificato o identificabile. I giudici d'appello non avrebbero motivato sui dati istruttori indicati nell'atto di impugnazione della sentenza di primo e grado e, in particolare: A) sulla presenza di formulari rifiuti dal giugno 2015 al settembre 2015, che danno conto dello smaltimento di ingenti quantità di materiale con il codice CER interessato;
B) sulle dichiarazioni del teste SO - che operava per la ED - che nel corso della sua deposizione ha escluso che la ED abbia provveduto a spargere sul terreno materiale di demolizione e costruzione. 3.3. Con un terzo motivo di ricorso, si la,mentano l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione sulla condanna al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. Più precisamente, secondo la difesa, tanto il giudice di 2 primo grado quanto la Corte d'appello avrebbero omesso di motivare in ordine alla sussistenza della civile responsabilità dell'imputato, nonostante la specifica questione sollevata con l'atto d'appello. 4. Un secondo ricorso è a firma dell'avv. Pier Nicola Badiani, difensore di fiducia di NT RC, ed è articolato in due motivi. 4.1. Con un primo motivo di ricorso ci si duole della mancanza di motivazione in relazione alle censure sollevate con gli atti d'appello in relazione al reato contestato. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza impugnata è apparente, laddove i giudici d'appello concludono che lo spianamento dei rifiuti speciali è stato posto in essere nell'area di cantieri di ED. Inoltre, sarebbe apodittica l'affermazione per cui "è anche documentalmente certo che oggetto dell'appalto era proprio la bonifica di quell'area". Vi è infatti solo il riferimento a quel "documentalmente", che evoca genericamente il genus della prova, senza indicare specificatamente l'elemento di prova. Invero, la pronuncia di primo grado menzionava sul punto il "capitolato speciale d'appalto", la cui interpretazione però - evidenza la difesa - era stata specificatamente contestata con l'atto di impugnazione. In aggiunta, la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in merito alle prove contrarie di natura testimoniale indicate da parte ricorrente, con violazione degli artt. 292 e 546 cod. proc. pen. La sentenza d'appello, poi, non spiegherebbe perché il lasso temporale intercorso dalla consegna del cantiere debba essere necessariamente assunto in chiave accusatoria e non invece come elemento sostanzialmente neutro. Inoltre, secondo la difesa, appare manifestamente illogico pretendere che l'imputato indichi i motivi che avrebbero determinato terzi a commettere il reato, in quanto quest'ultimo, come è ovvio, può non conoscerli. Parimenti senza risposta sarebbero rimaste anche le doglianze relative all'inidoneità probatoria dei "formulali del novembre 2016", nonostante lo specifico motivo d'appello. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche avuto riguardo alla richiesta formulata dall'imputato della parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'acquisizione di prova documentale scoperta dopo il giudizio di primo grado e consistente nelle fotografie dello stato dei luoghi al momento della riconsegna del cantiere. Se ne conclude che l'iter decisionale seguito dalla Corte territoriale non fa comprendere se l'elemento di prova per cui è stata richiesta la rinnovazione dibattimentale non sia stato ammesso oppure sia stato ammesso, ma ritenuto non utile al fine del decidere. 4.2. Con un secondo motivo di ricorso, si lamenta l'erronea applicazione della disposizione incriminatrice, con riferimento all'art. 158 cod. pen. Il reato ascritto 3 all'imputato avrebbe, secondo la difesa, natura istantanea, con la conseguenza che si sarebbe prescritto prima della pronuncia della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Deve essere dichiarata l'estinzione del reato residuo, per intervenuta prescrizione. 1.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall'evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l'immec:liato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell'innocenza dell'imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un "apprezzamento", ma ad una mera "constatazione". L'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l'obbligo dell'immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l'inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 13/02/2015, Rv. 262761; Sez. 3, n. 45158 del 26/06/2013, Rv. 258328; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244275; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Rv. 221403). 1.2. I presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel case di specie, in cui i motivi di ricorso attengono sostanzialmente alla prova della responsabilità penale e sono, dunque tali, che, anche se accolti, porterebbero al più ad un annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Si tratta, peraltro, di doglianze fondate, perché richiamano specifici rilievi formulati con gli atti di appello, che la Corte territoriale non ha adeguatamente 4 esaminato. Ciò vale, in particolare, in relazione ai dati probatori richiamati nel secondo motivo di appello proposto nell'interesse di GA e relativi: alla presenza di formulari per i rifiuti che darebbero conto - nella prospettazione difensiva - dello smaltimento lecito di ingenti quantità di materiali sovrapponibili con quelli oggetto di imputazione;
alla testimonianza di SO, il quale avrebbe escluso lo spargimento sul terreno del materiale da demolizione. Analoghe considerazioni devono essere svolte in relazione agli elementi a cui si riferisce il primo motivo di ricorso di NT, ovvero la prova dell'effettivo oggetto del contratto di appalto e, più in generale, la prova documentale. 1.3. Il ricorso, dunque, non può essere ritenuto inammissibile e il termine di prescrizione del reato deve essere ritenuto già decorso, in parziale accoglimento delle censure difensive. Va infatti 'osservato che il reato di gestione di rifiuti in assenza di autorizzazione, previsto dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, non ha natura permanente ma istantanea, in quanto si perfeziona anche con una sola delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 2213 del 17/12/2021, dep. 2022; Sez. 3, n. 4770 del 26/01/2021; Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, dep. 2017; Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013). Risulta, in ogni caso, dall'imputazione che la permanenza del reato è cessata nel novembre 2016, momento a partire dal quale devono computarsi i complessivi cinque anni applicabili ai reati contravvenzionali (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.), giungendosi così al novembre 2021, ampiamente precedente alla pronuncia della presente sentenza (anche considerando i circa due mesi ulteriori di sospensione della prescrizione tra il marzo e il maggio 2021). 2. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, nei confronti degli imputati odierni ricorrenti, per essere il reato residuo, di cui al capo 2) dell'imputazione, estinto per prescrizione. Quanto alle statuizioni civili nei confronti della Regione CA, oggetto di motivo di doglianza (sub 3.3. del "ritenuto in fatto"), la sentenza deve essere annullata, cori rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il residuo reato è estinto per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello. 5 Così deciso il 06/10/2022