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Sentenza 31 agosto 2023
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/08/2023, n. 36370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36370 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ME HA nato in [...] il [...]; avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Genova del 02/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36370 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione presentata da EG AM avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, in data 9 settembre 2022 dal Magistrato di sorveglianza della stessa città, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, ha rilevato che era rimasta indimostrata la sussistenza della causa ostativa costituita dal pericolo per il condannato di essere sottoposto, nel paese natio, a persecuzioni per motivi religiosi e politici e che non risultava vera la circostanza, dal medesimo dedotta, che egli era titolare di permesso di soggiorno per motivi politici (asilo politico). 2. Avverso la predetta ordinanza EG Mohamnnad, per mezzo dell'avv. RA CH, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato in spregio del divieto di espulsione sancito dall'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e senza considerare che egli, in caso di rimpatrio, sarebbe esposto a concreto rischio di gravissime discriminazioni per le sue idee politiche e per non avere svolto il servizio militare. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175). L'art. 16, comma 5, prevede che tale espulsione possa essere disposta nelle ipotesi previste dal precedente art. 13, comma 2, e, dunque, al cospetto di una delle seguenti condizioni: a) l'ingresso da parte del detenuto straniero nel territorio dello Stato mediante sottrazione ai controlli di frontiera senza essere stato respinto ai sensi dell'art. 10 del decreto;
2 b) il trattenimento nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato o è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, o, ancora, se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma 3, legge 28 maggio 2007, n. 68; c) l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'istituto ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, che ha, tra l'altro, sottolineato (Corte cost., ord. n. 226 del 2004) come, trattandosi di una misura amministrativa, l'espulsione debba essere assistita, in fase di applicazione, «dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998», sicché il magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, può acquisire dagli organi di polizia «qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'espulsione...», così come il questore, nel disporre l'analoga misura di cui all'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può «evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero...». 3. Il regime dell'espulsione amministrativa contempla, come sopra anticipato, una serie di limiti all'adozione della misura, previsti dall'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, e pacificamente applicabili anche all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione. Al comma 1, in particolare, si prevede che «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione», mentre il successivo comma vieta «il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti», specifica che «Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani» ed afferma, quindi, che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora 3 esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica». 4. Il provvedimento impugnato, vagliato alla luce delle disposizioni teste citate, appare pienamente legittimo. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, correttamente segnalato che l'odierno ricorrente, nel proporre reclamo avverso il provvedimento di espulsione, si è limitato a sostenere, in modo tangibilmente generico e senza il conforto del benché minimo supporto documentale, di essere titolare di permesso di soggiorno per motivi politici e di essere esposto, in caso di forzato rientro in Pakistan, ove sono state registrate sistematiche violazioni dei diritti umani, a pericolo di gravi discriminazioni dovute alle proprie idee politiche. Trattasi di asserzione che, come condivisibilmente osservato nell'ordinanza impugnata, è inficiata da irrimediabile genericità, in quanto non è supportata dal benché minimo elemento di riscontro, ciò che induce ad escludere la sincerità della più recente affermazione ed a ritenerne, invece, la strumentalità in funzione paralizzatric:e dell'esecuzione dell'espulsione. Deve, pertanto, ritenersi che il Tribunale di sorveglianza abbia adottato la decisione impugnata senza incorrere in deficit logici di sorta ed operato in piena coerenza con il dettato normativo, cioè traendo spunto dalle allegazioni della parte e — lungi dall'attestarne l'infondatezza sulla base di un mero sospetto — verificando in concreto, alla luce di tutti gli elementi disponibili, anche di provenienza extragiudiziaria, l'effettiva sussistenza del prospettato stato di rischio (Sez. 3, n. 33404 del 21/01/2021, A., Rv. 281936). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 36370 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 06/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l' ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione presentata da EG AM avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, in data 9 settembre 2022 dal Magistrato di sorveglianza della stessa città, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. In particolare, ha rilevato che era rimasta indimostrata la sussistenza della causa ostativa costituita dal pericolo per il condannato di essere sottoposto, nel paese natio, a persecuzioni per motivi religiosi e politici e che non risultava vera la circostanza, dal medesimo dedotta, che egli era titolare di permesso di soggiorno per motivi politici (asilo politico). 2. Avverso la predetta ordinanza EG Mohamnnad, per mezzo dell'avv. RA CH, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza adottato il provvedimento impugnato in spregio del divieto di espulsione sancito dall'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e senza considerare che egli, in caso di rimpatrio, sarebbe esposto a concreto rischio di gravissime discriminazioni per le sue idee politiche e per non avere svolto il servizio militare. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. L'espulsione dello straniero condannato e detenuto in esecuzione di pena, prevista dall'art. 16, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, riservata alla competenza del giudice di sorveglianza ed avente natura amministrativa, costituisce un'atipica misura alternativa alla detenzione, finalizzata ad evitare il sovraffollamento carcerario, della quale è obbligatoria l'adozione in presenza delle condizioni fissate dalla legge e fatta salva la ricorrenza di una tra le cause ostative previste dal successivo art. 19 del medesimo plesso normativo (Sez. 1, n. 45601 del 14/12/2010, Turtulli, Rv. 249175). L'art. 16, comma 5, prevede che tale espulsione possa essere disposta nelle ipotesi previste dal precedente art. 13, comma 2, e, dunque, al cospetto di una delle seguenti condizioni: a) l'ingresso da parte del detenuto straniero nel territorio dello Stato mediante sottrazione ai controlli di frontiera senza essere stato respinto ai sensi dell'art. 10 del decreto;
2 b) il trattenimento nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato o è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo, o, ancora, se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'art. 1, comma 3, legge 28 maggio 2007, n. 68; c) l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'istituto ha ricevuto l'avallo della giurisprudenza costituzionale, che ha, tra l'altro, sottolineato (Corte cost., ord. n. 226 del 2004) come, trattandosi di una misura amministrativa, l'espulsione debba essere assistita, in fase di applicazione, «dalle garanzie che accompagnano l'espulsione disciplinata dall'art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998», sicché il magistrato di sorveglianza, prima di emettere il decreto di espulsione, può acquisire dagli organi di polizia «qualsiasi tipo di informazione necessaria o utile al fine di accertare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano l'espulsione...», così come il questore, nel disporre l'analoga misura di cui all'art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, può «evidentemente avvalersi di informazioni a tutto campo sullo straniero...». 3. Il regime dell'espulsione amministrativa contempla, come sopra anticipato, una serie di limiti all'adozione della misura, previsti dall'art. 19, commi 1 e 2, d.lgs. 25 luglio 1998, n 286, e pacificamente applicabili anche all'espulsione quale misura alternativa alla detenzione. Al comma 1, in particolare, si prevede che «In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione», mentre il successivo comma vieta «il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti», specifica che «Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani» ed afferma, quindi, che «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora 3 esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica». 4. Il provvedimento impugnato, vagliato alla luce delle disposizioni teste citate, appare pienamente legittimo. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, correttamente segnalato che l'odierno ricorrente, nel proporre reclamo avverso il provvedimento di espulsione, si è limitato a sostenere, in modo tangibilmente generico e senza il conforto del benché minimo supporto documentale, di essere titolare di permesso di soggiorno per motivi politici e di essere esposto, in caso di forzato rientro in Pakistan, ove sono state registrate sistematiche violazioni dei diritti umani, a pericolo di gravi discriminazioni dovute alle proprie idee politiche. Trattasi di asserzione che, come condivisibilmente osservato nell'ordinanza impugnata, è inficiata da irrimediabile genericità, in quanto non è supportata dal benché minimo elemento di riscontro, ciò che induce ad escludere la sincerità della più recente affermazione ed a ritenerne, invece, la strumentalità in funzione paralizzatric:e dell'esecuzione dell'espulsione. Deve, pertanto, ritenersi che il Tribunale di sorveglianza abbia adottato la decisione impugnata senza incorrere in deficit logici di sorta ed operato in piena coerenza con il dettato normativo, cioè traendo spunto dalle allegazioni della parte e — lungi dall'attestarne l'infondatezza sulla base di un mero sospetto — verificando in concreto, alla luce di tutti gli elementi disponibili, anche di provenienza extragiudiziaria, l'effettiva sussistenza del prospettato stato di rischio (Sez. 3, n. 33404 del 21/01/2021, A., Rv. 281936). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila. 4
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, il 6 luglio 2023.