Sentenza 27 gennaio 2005
Massime • 2
L'aggravante prevista dall'art. 353, comma secondo, cod. pen. ha natura di circostanza speciale inerente la qualità personale del colpevole e, pertanto, è soggetta al regime ordinario previsto dall'art. 59, comma secondo, cod. pen. che ne consente l'estensione ai correi, se conosciuta, o anche se ignorata per colpa.
Integra il reato di illecita concorrenza previsto dall'art. 513 bis cod. pen. la formazione di un accordo collusivo mirante alla fraudolenta predisposizione di offerte attraverso le quali realizzare un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice di un appalto, reso possibile da un intervento intimidatorio dell'organizzazione criminale "Cosa Nostra", giacchè si è in presenza di un comportamento che arreca pregiudizio alla libertà di concorrenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/2005, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/01/2005
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 110
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 039271/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NA GI N. IL 11/01/1943;
avverso SENTENZA del 07/04/2004 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VIGLIETTA Gianfranco che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv. Franco Inzerillo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 7 aprile 2004, la corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 20 dicembre 2001 dal tribunale della stessa città, rideterminava la pena complessiva inflitta a NA AC in anni cinque e mesi dieci di reclusione, ritenendo più grave, ai fini dell'applicazione del vincolo della continuazione, il reato di cui alla sentenza della corte di appello di Caltanissetta del 30 marzo 2000, divenuta irrevocabile il 16 maggio 2000.
Più specificamente, la corte territoriale confermava il giudizio di colpevolezza dello IA in ordine ai reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 comma 2 c.p.: capo 11), di illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis commi 1 e 2 c.p.:
capo 15) e di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 cpv. c.p.: capo 16), ed eliminava le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, confermando le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado. Oggetto di esame era un episodio concernente l'illecita gestione di un appalto pubblico stipulato il 6 agosto 1991 per un importo complessivo di 1.600.640.000 di lire, avente come soggetto appaltante la provincia di Palermo e relativo alla realizzazione di una galleria paramassi di Sclafani Bagni, aggiudicato all'associazione temporanea di imprese costituita tra la IL MO amministrata da IL DO e l'impresa individuale "IA AC". Secondo l'impostazione accusatoria, lo IA era inserito in un illecito sistema di aggiudicazione degli appalti pubblici, il cui indiscusso protagonista era II GE. Dalle dichiarazioni del II e del IL era emerso che il II aveva imposto la ditta dello IA affinché la IL MO costituisse insieme ad essa un'associazione temporanea di imprese, concorrendo in tale veste per l'aggiudicazione dell'appalto; il quale fu aggiudicato tramite il sistema dei "passi", e cioè un sistema di complicità attuato anche con altre ditte partecipanti alla gara, che accettavano di prendervi parte con offerte "in appoggio" e con ribassi calcolati con estrema precisione da un unico organizzatore, che, attraverso calcoli matematici, faceva sì che l'offerta migliore fosse quella proveniente dall'impresa o dall'associazione di imprese, che si era stabilito preventivamente di dover favorire come aggiudicataria. Secondo il racconto del IL, lui, lo IA e II si erano divisi i compiti di contattare le varie imprese partecipanti, il cui elenco era stato fornito da un funzionario compiacente della provincia. L'elenco era stato consegnato dal II a Biancorosso, a CA (amministratore di Eurostrade) e allo stesso IA perché avvicinassero le imprese invitate e ottenere così i "passi". IL aveva riferito inoltre che la scelta delle imprese aggiudicatoci era stata fatta da BE RO.
Rispondendo alle obiezioni mosse dalla difesa coi motivi di appello, la corte territoriale contestava innanzitutto la scarsa attendibilità delle dichiarazioni di II e di IL, osservando, per quanto riguarda il primo, che il II era pienamente inserito, per sua stessa ammissione, nel sistema di illecita gestione degli appalti, di cui si vantava di essere l'ideatore, e quindi possedeva notizie assai precise e dettagliate sui meccanismi di spartizione degli appalti tra le varie imprese e sui soggetti che gestivano l'intero sistema. Quanto a IL, questi si era aggiudicato l'appalto per la costruzione della galleria paramassi di Sclafani Bagni in associazione temporanea con l'impresa dello IA, e quindi era a conoscenza di circostanze direttamente apprese e vissute in prima persona, e non di mere deduzioni e congetture come riteneva la difesa dell'imputato: senza contare che IL aveva ammesso il proprio personale coinvolgimento nei fatti, il che non poteva non conferire alle sue propalazioni un'intensa efficacia probatoria. Per le stesse ragioni la corte evidenziava l'autonomia delle due dichiarazioni accusatone, che avevano oltretutto contenuti descrittivi diversi, il loro carattere disinteressato rispetto alla posizione dello IA, fornendo ampia e articolata spiegazione in ordine all'episodio dell'offesa rivolta dall'imputato al II nell'ufficio di tale GE TO, a causa di un problema insorto per l'aggiudicazione dei lavori per il liceo scientifico di Bagheria (pp. 14-15) La corte spiegava anche la mancata aggiudicazione dell'appalto della galleria paramassi da parte dell'impresa di OL ON, che pure il II aveva indicato tra le imprese aggiudicatrici di quell'appalto (p. 15); e si pronunciava altresì sul silenzio serbato dal II in ordine al sistema di spartizione delle tangenti, riferito invece da CA NI, e sul contrasto di dichiarazioni emerso tra i due circa i rapporti dello stesso II con l'on. Salvo Lima (pp. 15-16).
Neppure mancavano, secondo i giudici di appello, i ed. riscontri individualizzanti, perché si era in presenza di più chiamate in correità che si riscontravano reciprocamente nel loro nucleo accusatorio essenziale. Per tacere, a completamento di un quadro probatorio già di per sè del tutto esaustivo, della qualità di associato mafioso dell'imputato, accertata con sentenza passata in giudicato.
Sul piano tecnico-giuridico doveva poi ritenersi pacifica la sussistenza del reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513 bis c.p.), stante il carattere di imposizione esterna della scelta della ditta dello IA (che non aveva alcuna specializzazione per la realizzazione di lavori di costruzione di una galleria) per formare un'associazione temporanea di imprese: tanto più che la forza coercitiva dell'intervento spiegato dal II nei confronti dell'impresa del IL derivava dal suo agire per conto e nell'interesse di Cosa Nostra, facendo leva sul clima di intimidazione creato da quel sodalizio criminoso e in particolare da BE RO, che era il personaggio di maggior spicco dell'organizzazione (p. 18). Proprio alla luce di questi rilievi, emergeva che la scelta della ditta IA non fu libera da condizionamenti, essendo da escludere che alla base dell'illecita gestione degli appalti ideata dal II esistesse un mero accordo tra imprenditori, quasi una sorta di "turnazione" tra loro (ivi). Così come risultava dimostrato il ricorso a mezzi fraudolenti, pure richiesto dalla norma in parola, tale dovendo ritenersi la consegna da parte di un funzionario infedele dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, l'avvicinamento delle stesse imprese, ecc. (p. 19).
Infondate erano poi - secondo la corte territoriale - la richiesta di dichiarare il reato estinto per prescrizione, previa esclusione dell'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 353 c.p., stante le modalità di realizzazione del fatto illecito (p. 19); la dedotta insussistenza dei reati di cui all'art. 513 bis e 640 cpv. c.p. in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento del danno e dell'ingiusto profitto (pp. 20-21), degli artifizi (p. 22). Altrettanto infondata era la tesi dell'estraneità dell'imputato al reato, per essere rimasto estraneo alla stipula del contratto di appalto, che era avvenuta tra la Provincia di Palermo e la Siciliana Molinari, rappresentata dal IL (ancora p. 22); come pure l'invocata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203/91 contestata in relazione al reato di truffa aggravata (pp. 22-23), e sicuramente operante, dato che il contratto di appalto, che costituì il momento conclusivo dell'intero iter criminoso, venne stipulato il 6 agosto 1991, e quindi successivamente alla entrata in vigore della norma che ha introdotto l'aggravante in parola (p. 24). La corte riteneva infine di dover escludere la concessione allo IA delle circostanze attenuanti generiche e confermava il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto del suo esame e quello di cui alla sentenza della corte di appello di Caltanissetta del 30 marzo 2000, divenuta irrevocabile il 16 maggio dello stesso anno (p. 25).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo IA a mezzo dei suoi difensori di fiducia avv.ti Inzerillo e Sbacchi, denunciando innanzitutto la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità dei collaboratori II e IL.
Secondo la difesa del ricorrente, II non aveva reso affatto dichiarazioni accusatone precise, coerenti e disinteressate, avendo, con specifico riferimento all'appalto relativo alla galleria paramassi di Sclafani Bagni, commesso un errore tutt'altro che marginale (una "cantonata", la definiscono i difensori) nell'indicazione dei soggetti che si erano effettivamente aggiudicati l'appalto, confondendolo con il diverso appalto di Serrafichera, cui era interessato ON OL e per il quale si sarebbe tenuta una riunione per far "ritirare" l'imprenditore ER AL, titolare di Eurostrade. Nè la grave imprecisione accertata, ad onta della costanza delle dichiarazioni accusatone del II incentrate sull'imputato, poteva essere inficiata dalla circostanza dell'indicazione dell'impresa IA quale destinatala di quell'appalto in associazione con la IL MO, perché l'errore riguardava non i partecipanti, ma la gara stessa. Per tacere della scarsa sincerità delle dichiarazioni accusatone rese dal II, una volta constatato che questi aveva taciuto di essersi trattenuto insieme col CA una buona parte della tangente destinata ai politici e dell'astio e del rancore nutrito dal collaboratore nei confronti del ricorrente, reo di avergli arrecato una terribile offesa nell'ufficio di GE TO. Quanto al IL, amministratore unico della IL MO, non si poteva fare a meno di segnalare - secondo la difesa dello IA - che costui non aveva riferito circostanze direttamente apprese e vissute in prima persona, ma, pur avendo ammesso il proprio personale coinvolgimento nei fatti criminosi di cui si tratta, aveva formulato per il resto delle valutazioni del tutto personali, inutilizzabili come prove. Il ricorrente deduceva in proposito il vizio del travisamento del fatto che sarebbe stato operato dalla corte, alterando la reale portata delle dichiarazioni fatte dal IL all'udienza del 17 maggio 2001, di cui veniva riportato un brano, a conferma del carattere etereo delle accuse del IL nei confronti dello IA, e, quindi, della loro inanità a costituire valido riscontro delle dichiarazioni di II.
La difesa contestava anche che esistesse un convergente nucleo accusatorio tra le dichiarazioni incrociate di II e di IL, ed escludeva il carattere individualizzante dei riscontri esterni indicati dai giudici, che non poteva essere desunto dalla accertata qualità di soggetto mafioso dell'imputato ne' dallo svolgimento da parte della sua impresa e del relativo personale di lavori complementari della galleria paramassi, risultato, peraltro, perfettamente in linea con il ruolo ricoperto all'interno dell'ATI. Sulla stessa scia, la difesa del ricorrente si doleva dell'inverosimiglianza della ricostruzione della vicenda fornita dal II, soprattutto con riferimento agli incontri avuti con BE RO e alla condotta tenuta dal collaboratore e censurata ai più alti vertici di Cosa Nostra.
Seguivano critiche alla ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 513 bis c.p., fondato su un accordo di tipo collusivo realizzato attraverso la fraudolenta predisposizione delle offerte con coordinamento e graduazione delle stesse, e dell'art. 640 cpv. c.p., con riferimento alla valutazione del danno effettuata in base a mere congetture, non essendo dato sapere se l'aggiudicazione dell'appalto fosse avvenuta con un ribasso superiore, e cioè se c'era stata effettivamente un'impresa che aveva ritualmente presentato un'offerta più conveniente. La ricorrenza del danno, in altri termini, era stata fatta derivare dalla corte territoriale nella lesione della libertà di contrarre operata dalla condotta ingannatoria dell'imputato e dei suoi sodali, e non da un obiettivo squilibrio economico tra le prestazioni contrattuali;
così come l'accertata estraneità dell'imputato alla stipula del contratto di appalto era stata superata con un inammissibile salto logico puntando sulla "finalizzazione" della condotta criminosa.
La difesa considerava inoltre apodittico il ragionamento seguito dai giudici in ordine alla ritenuta sussistenza sia dell'aggravante di cui all'art. 353 comma 2 c.p. sia di quella dell'uso del metodo mafioso (art. 7 l. n. 203/91), che doveva considerarsi inapplicabile in considerazione del periodo dell'entrata in vigore della relativa previsione normativa.
Da ultimo, venivano considerate dogmatiche e frutto in ogni caso di stanche formule stereotipate le argomentazioni poste a base del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'aumento per la continuazione, in spregio dei consueti parametri normativi lasciati alla discrezionalità regolamentata dei giudici.
3. All'odierna udienza dibattimentale l'avv. Inzerillo ha dedotto, come motivo ulteriore di ricorso, l'insussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 l. n. 201/91, che era stata esclusa espressamente nel dispositivo della sentenza di primo grado anche se ritenuta sussistente nella motivazione della stessa sentenza, stante la prevalenza del dispositivo letto in udienza sulla motivazione difforme contenuta nella sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
È bene dir subito che buona parte dei rilievi critici contenuti nell'atto di ricorso hanno già trovato ampia, esauriente e convincente risposta nella sentenza impugnata e, quindi, nell'approfondita valutazione che i giudici hanno fatto degli elementi di prova raccolti e posti a fondamento della loro decisione di condanna.
In particolare, i giudici hanno spiegato le ragioni per le quali dovevano essere ritenuti credibili II e IL, coinvolti in modo diretto e personale nella vicenda dell'appalto dei lavori di costruzione della galleria paramassi di Sclafani Bagni, ad onta delle discrasie enfatizzate dalla difesa e sfornite invece di qualsivoglia concreta incidenza sul nucleo accusatorio delle due chiamate in correità: e cioè che lo IA, titolare della ditta individuale omonima, pienamente inserito nel sistema di gestione illecito ideato da II, aveva costituito con il IL, su intimazione dello stesso II, un'associazione temporanea di imprese, concorrendo in tale veste all'aggiudicazione dell'appalto dianzi menzionato. Le dichiarazioni dei due chiamanti in correità convergevano sul nucleo centrale del racconto e non erano assolutamente frutto di congetture ed illazioni, o animate da intenzioni astiose, come affermava la difesa: l'episodio dell'offesa rivolta dallo IA al II nell'ufficio di GE TO è stato ridimensionato dalla corte territoriale, che, al di là della versione alternativa proposta dalla difesa del ricorrente, ha correttamente sottolineato come sia stato lo stesso II a riferirlo ai giudici, ad ulteriore riprova della attendibilità del suo intero racconto (p. 15). È fin troppo evidente, in ogni caso, che il riscontro individualizzante delle due chiamate in correità sia fornito proprio dalla sintomatica convergenza delle propalazioni dei due collaboratori sul nucleo essenziale e significativo della narrazione, in applicazione di un principio più volte enunciato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui i riscontri alle dichiarazioni rese da un coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da altre dichiarazioni accusatorie, sempre che tali dichiarazioni siano indipendenti Cuna dall'altra e siano specifiche (cfr, tra le tante, Cass., Sez. 2^, 17 dicembre 1999, n. 3616, ALscibetta, in Cass. pen. mass. ann., 2000, n. 1870, p. 3386; Id., Sez. 2^, 30 aprile 1999, Cataldo, in CED Cass., n. 213845, dove si afferma anche che la ed. convergenza del molteplice deve riguardare sia la persona dell'incolpato che le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non si può pretendere una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve previlegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo fondamentale della questione di fatto da decidere). In quest'ottica, la qualità mafiosa dello IA giudizialmente riconosciuta, lungi dal costituire un elemento esterno di riscontro individualizzante (che non occorre in caso di dichiarazioni incrociate giudicate autonome e intrinsecamente attendibili), costituisce solo un elemento di contorno circa la propensione dell'imputato verso un modus operandi illecito. Per quanto concerne le doglianze relative alla qualificazione tecnico- giuridica dei fatti accertati, ferma restando la possibilità del concorso tra il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia e il reato associativo di tipo mafioso (Cass., Sez. 1^, 10 giugno 1997, n. 7856, Nicosia, RV 28261, è senz'altro priva di fondamento la critica rivolta alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all'art. 513 bis c.p., introdotto dall'art. 8 della l. 13 settembre 1982, n. 646, con la chiara finalità, anche se non espressa nel dettato normativo, di reprimere ogni forma di concorrenza illecita di carattere mafioso, sanzionando quelle tipiche forme di intimidazione che, nello specifico ambiente della criminalità organizzata di stampo mafioso, tendono a controllare le attività imprenditoriali o comunque a condizionarle (Cass., Sez. 2^, 28 febbraio 2004, n. 14467, Arangio, RV 228719; Id., 9 gennaio 1989, Spano, in Cass. pen. mass. ann., 1990, p. 608, secondo cui la norma, collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, ha come scopo la tutela dell'ordine economico e si riferisce a tutti quei comportamenti che, attraverso l'uso strumentale della violenza o della minaccia, incidono su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera, ma anche lecitamente attuata). In quest'ottica, è indubbio che un accordo di tipo collusivo realizzato attraverso la fraudolenta predisposizione delle offerte con coordinamento e graduazione delle stesse integra, sul terreno dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, un atto di imposizione esterna nella scelta della ditta aggiudicatrice dell'appalto, nel quadro di un'illecita gestione ad ampio raggio degli appalti di opere pubbliche nella provincia di Palermo, realizzato sotto l'egida di Cosa Nostra attraverso un intervento palesemente intimidatorio nei confronti delle imprese contattate da II e dallo stesso IA per ottenere i "passi" (Cass., Sez. 2^, 9 gennaio 1998, n. 131, Sciacca, RV 209924, secondo cui la fraudolenta aggiudicazione di una gara di appalto a favore di un'impresa contigua a un associazione criminosa, resa possibile in virtù del clima di intimidazione creato dalla criminalità organizzata di stampo mafioso, integra il reato previsto dall'art. 513 bis c.p.). Non fondata è anche la censura relativa alla dedotta insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 353 comma 2 c.p., che, al di là delle considerazioni di fatto svolte dalla difesa sui rapporti tra lo IA e i funzionari pubblici della Provincia di Palermo coinvolti nella vicenda (e giudicati separatamente), costituisce una circostanza aggravante speciale che, rientrando tra quelle concernenti le qualità personali del colpevole e non tra quelle inerenti alla persona del colpevole (tassativamente indicate nel secondo comma dell'art. 70 c.p.), non è soggetta al regime dell'art. 118 c.p., ma a quello dell'art. 59 comma 2 dello stesso codice,
espressamente richiamato nella sentenza impugnata (p. 19), per cui si comunica ai correi anche se conosciuta o ignorata per colpa (Cass., Sez. 6^, 27 febbraio 1998, n. 2622, Di Gennaro;
Id., Sez. 5^, 8 marzo 1993, n. 806, Arena). Prive di pregio sono anche le censure che la difesa dello IA muove alla ritenuta configurabilità del reato di truffa aggravata in danno di un ente pubblico, avuto riguardo alla sussistenza del danno patrimoniale e dell'ingiustizia del profitto conseguito. I giudici hanno chiarito che la valutazione del danno era tutt'altro che astratta e ipotetica, indicando e documentando i ribassi dei prezzi che determinarono l'aggiudicazione dell'appalto all'associazione di imprese Siciliana Molinari-IA (p. 20) e l'attività fraudolenta che ha indotto la Provincia di Palermo a stipulare un contratto di appalto tendenzialmente mirato (p. 22).
In quest'ottica non abbisogna di commento la ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dal secondo comma dell'art. 513 bis c.p., che mira a tutelare le attività finanziate con pubblico denaro. Allo stesso modo è priva di significato la doglianza relativa alla contestata aggravante ad effetto speciale dell'uso del metodo mafioso, che la giurisprudenza di questa Corte ammette ormai pacificamente con riferimento ai reati commessi per agevolare l'attività d un sodalizio mafioso (Cass., Sez. Un., 27 aprile 2001, n. 10, Cinalli), e che nel caso di specie risulta correttamente contestata con riferimento alla data della stipula del contratto di appalto (avvenuta il 6 agosto 1991), che segna il momento conclusivo dell'intero iter criminoso.
Per quanto concerne poi la doglianza avanzata dall'avv. Inzerillo all'udienza dibattimentale, si osserva che nel dispositivo della sentenza di primo grado si legge che lo IA è stato ritenuto colpevole anche del reato ascrittogli al capo 16), con la precisazione "qualificato come delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640 cpv. c.p.", modificando in questo modo la contestazione originaria, che faceva riferimento all'art. 640 bis c.p.. Ora, a parte che si è in presenza di una doglianza concernente una presunta violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, è appena il caso di osservare che il giudice di prime cure, qualificando diversamente il fatto-reato contestato non ha affatto escluso l'aggravante prevista dall'art. 7 della l. n. 201/91, che figura espressamente indicata nella formulazione del capo 16). Senza contare che la doglianza non è destinata a sortire effetti sulla determinazione in concreto della pena inflitta, considerato che la corte territoriale ha ritenuto come reato più grave, ai fini dell'applicazione della continuazione, il reato di cui alla sentenza della corte di appello di Caltanissetta del 30 marzo 2000, divenuta irrevocabile il 16 maggio 2000.
Puntuale e adeguata, da ultimo, è anche la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendo indubbio che, facendo riferimento alla gravità oggettiva dei fatti e alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato, quale emerge dal suo sostanzioso curriculum penale, la corte ha fatto un uso corretto del potere discrezionale che la legge affida al giudice nella determinazione della pena.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2005