Sentenza 23 settembre 1998
Massime • 1
La scelta del giudizio abbreviato non implica l'accettazione della competenza del giudice investito della richiesta, salve le preclusioni previste dalla legge in ordine alla eccepibilità della incompetenza.
Commentario • 1
- 1. Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità ,Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
25 ottobre 2011 | Novità dalla Cassazione in merito all'ammissibilità , nell'ambito del giudizio abbreviato, di eccezioni concernenti l'incompetenza territoriale del giudice che procede Cass. pen., sez. I, 5.7.2011 (dep. 23.9.2011), Pres. Giordano, Est. Di Tomassi, ric. Bega e altri 1. La sentenza in commento interviene, con taglio innovativo e con importanti spunti di riflessione, su di una questione da tempo controversa, che non accenna a comporsi. Si discute se, nell'ambito del giudizio abbreviato, sia possibile far questione circa la competenza territoriale del giudice che procede. 1.1. Va detto come sia largamente dominante l'orientamento che nega l'ammissibilità delle eccezioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/1998, n. 13624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13624 |
| Data del deposito : | 23 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Luciano DI NOTO - Presidente del 23.9.1998
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo G. CANDELA - Consigliere N.1162
Dott. Tito GARRIBBA - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe LA GRECA - Consigliere N.7354/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IN RC, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, del 26.9.1997. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso.
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Oscar CEDRANGOLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udito il difensore, avv.to Paolo FAVA.
La C O R T E osserva:
Con sentenza del 19.10.1995, nel giudizio abbreviato ex artt. 438 e seg.ti cod. proc. pen., il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano ritenuto IN RC responsabile del reato continuato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.p.r.
9.10.1990 n. 309, ascrittogli al capo a) della rubrica d'imputazione, "per avere illecitamente detenuto un quantitativo di circa un kg. di cocaina che poi spacciava sulla piazza di Bolzano con il concorso, tra gli altri, anche di NI RI, nel frattempo deceduto, per quantitativi pari a 40, 50 gr. per volta, in Bolzano verso la fine del 1993 e l'inizio del 1994", allo stesso unificati sotto il vincolo della continuazione gli altri reati, rubricati ai capi b), e), f), g), i), l), n), tutti relativi alla detenzione illecita e cessione a fine di spaccio di sostanza stupefacente (cocaina) in varie quantità, lo condannava, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva, applicata la diminuente del rito di cui all'art. 442 cod. proc. pen., alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione e lire trentacinque milioni di multa nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con decisione del 26.9.1997, dichiarato l'imputato appellante colpevole dei reati a lui ascritti, modificato il capo a) in quello di tentativo, unificati tutti nel vincolo della continuazione, confermava la condanna inflitta al IN RC. Ricorre per cassazione l'imputato e, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b/c/e, cod. proc. pen., denuncia la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
1.violazione dell'art. 486 cod. proc. pen. e mancanza assoluta di motivazione in punto di mancato accoglimento della richiesta di rinvio per impedimento del difensore;
2.violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 16, 21, 441 e 491 cod. proc. pen., per l'erronea attribuzione di competenza territoriale pur essendo competente il giudice di Brescia;
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 518, 521 e 522 cod. proc. pen., per il difetto di correlazione tra l'imputazione di cui al capo a) e la sentenza;
4.violazione e falsa applicazione degli artt. 56 cod. pen. e 544 cod. proc. pen. e mancanza assoluta di motivazione in punto di sussistenza del ritenuto tentativo di importazione dalla Colombia della sostanza stupefacente;
5.violazione e mancata applicazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. e difetto di motivazione in punto di omessa applicazione della causa di non punibilità per desistenza volontaria dalla progettata importazione di sostanza stupefacente dalla Colombia;
6. violazione ed errata applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo b) , cessione a scopo di spaccio a NI RI di gr. 150 di sostanza stupefacente, cocaina, per la somma di lire 25.000.000;
7.violazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r.
9.10.1990 n. 309 e vizio di motivazione, in punto di diniego dell'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità per i capi di imputazione da b) ad n). Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con sentenza del 27.6.1998 (cc. 7551, in proc. Cerroni, rv. 210795) le Sezioni Unite di questa Corte Suprema di Cassazione, in caso analogo di fattispecie relativa alla mancata assistenza per adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, in relazione a giudizio abbreviato in grado di appello, hanno stabilito il principio per il quale "il disposto dell'art. 486, comma 5, cod. proc. pen., a norma del quale il giudice provvede alla sospensione o al rinvio del dibattimento in caso di legittimo impedimento del difensore, non si applica ai procedimenti in camera di consiglio che si svolgono con le forme previste dall'art. 127 cod. proc. pen.". Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
A prescindere dalla infondatezza della tesi, accolta dal giudice di merito, secondo la quale la scelta del giudizio abbreviato presupporrebbe, di per sè, l'accettazione della competenza territoriale, (Cass., Sez. VI, n. 12894/1991, D'Andrea, rv. 188755), che, nel caso di specie, è stata tempestivamente contestata, nell'udienza preliminare subito dopo il compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti (artt. 491 e 420 cod. proc. pen.) ed è stata riproposta con i motivi di gravame, deve ritenersi che determinante per la fissazione della competenza territoriale, in ipotesi di procedimenti connessi a carico dello stesso soggetto e dei suoi concorrenti, per effetto di continuazione, è in primo luogo il criterio di gravità del reato.
Nel caso di specie, l'imputazione di cui al capo a) della rubrica riguarda il reato di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.p.r.
9.10.1990 n. 309, per la detenzione illecita di un kg. di sostanza stupefacente (cocaina) in quantità ingente, che veniva spacciata verso la fine del 1993 e l'inizio del 1994 in Bolzano. Tutti gli altri reati riguardano la semplice detenzione e cessione di quantità varie di sostanza stupefacente. L'indubbia maggiore gravità del reato in imputazione sub a) rende ragione della ritenuta competenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano. Nè può escludersi tale attribuzione per la presenza di concorrenti nei diversi reati. La connessione per continuazione di cui all'art.12, lett. b) , cod. proc. pen., deve ritenersi processualmente operante in presenza di fattispecie concorsuali in cui l'identità del disegno criminoso è comune a tutti i compartecipi (Cass., sez. IV, sent. n. 1999/1996, ric. Acampora, rv. 206293). Peraltro, il vincolo processuale riguarda, allo stato, il solo IN, essendo venuto meno ogni possibile pregiudizio - derivante dalla trattazione unitaria dei procedimenti - in danno dei concorrenti nei reati, il cui giudizio è stato definito. Essi, pertanto, non sono più interessati a questioni di sottrazione della competenza al giudice naturale, (Cass., n. 5360/1995, rv. 203041; n. 3385/1995, rv. 200702).
Il terzo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Sussiste, invero, la denunciata violazione degli artt. 518, 521 e 522 cod. proc. pen., per il difetto di correlazione tra l'imputazione contestata al capo a) della rubrica e la sentenza. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema di Cassazione, (con sentenza n. 16 del 22.10.1996 in Di RA, rv. 205619) hanno stabilito che "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione". Peraltro, questa Corte ha ritenuto, che: a) il potere del giudice di dare in sentenza al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, previsto dall'art. 521, comma primo, cod. proc. pen., è esercitabile anche con la sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, non rilevando che in tale rito non sia applicabile, per l'esclusione fattane dall'art. 441, cod. proc. pen., l'art. 423 cod. proc. pen.,1 in quanto tale ultima norma prevede soltanto la facoltà del pubblico ministero di modificare l'imputazione procedendo alla relativa contestazione, non avendo nulla a che vedere con l'autonomo ed esclusivo potere-dovere del giudice di dare al fatto una diversa definizione giuridica, contemplato dall'art. 521, comma primo, cod. proc. pen., applicabile, benché non specificamente richiamato in sede di giudizio abbreviato, (rv. 206207);
b) il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., finalizzato alla salvaguardia del diritto di difesa, non è violato qualora la sentenza puntualizzi l'imputazione enunciata formalmente nell'atto di esercizio dell'azione penale con le integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli altri atti in base ai quali è stato reso in concreto possibile all'imputato di avere piena consapevolezza del "thema decidendum", cosi da potersi difendere in ordine a un determinato fatto, inteso come episodio della vita umana. Ma tali integrazioni della imputazione, desunte da elementi esterni alla stessa, devono essere tali da non determinare una modificazione dell'essenza del fatto,' sicché essi non possono incidere sugli elementi costitutivi del reato formalmente contestato ne' porsi in posizione di incompatibilità o eterogeneità con il fatto enunciato nella imputazione, (rv. 206208).
Per quel che rileva nel presente giudizio, il fatto concreto contestato in imputazione, detenzione e cessione continuata di sostanza stupefacente, non solo è stato integrato con elementi esterni e diversi rispetto alla enunciazione accusatoria, dei quali non si dà ragione in ordine alla provenienza e all'assunzione tra gli elementi di prova, sicché fosse consentita sul punto la difesa dell'imputato, ma è di natura tale da risultare incompatibile, non solo eterogeneo, con il fatto ritenuto.
Per il giudice di primo grado il IN è responsabile del reato di tentativo di importazione di quantità ingente di sostanza stupefacente (kg. di cocaina) dalla Colombia, così derubricata l'originaria contestazione di detenzione illecita di una quantità ingente di sostanza stupefacente, spacciata in piccole quantità sulla piazza di Bolzano.
Di seguito, la Corte d'Appello, confermando integralmente nei confronti dell'appellante la decisione di primo grado, ha ritenuto non sussistere la denunciata violazione del principio di correlazione, - ferma la qualificazione del fatto di cui al capo a) quale tentativo -, poiché, a prescindere dalla fondatezza della decisione del Giudice per le Indagini Preliminari sulla sussistenza del tentativo di importazione di un kg. di cocaina dalla Colombia, comunque nel capo di imputazione con chiarezza si faceva riferimento allo spaccio di 40, 50 gr. di cocaina per volta.
Appare evidente non solo l'incongruità motivazionale della sentenza di appello, circa la sussistenza di un tentativo di importazione di sostanza stupefacente dalla Colombia in relazione a una quantità di sostanza stupefacente ritenuta contraddittoriamente, poi effettivamente detenuta e ceduta in piccole quantità in Bolzano, ma anche la novità del fatto ritenuto in sentenza dal Giudice per le Indagini Preliminari rispetto alla sostanza della contestazione del capo a). Si deve, inoltre, rilevare che sia dal primo giudice che dalla Corte d'Appello non è stato esaminato il capo d'imputazione sub a) sotto il profilo della effettiva sussistenza della condotta di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente da parte dell'accusato;
di conseguenza gli stessi si sono sottratti all'obbligo di delibazione dell'accusa cosiccome formulata, riversando la loro attenzione soltanto sulla tentata importazione di sostanza stupefacente, data poi per ceduta in piccole quantità. Sussiste, pertanto, la violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza poiché il fatto ritenuto si trova, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità, essendo stata operata una vera e propria sostituzione degli elementi fattuali e dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto in tal modo di fronte ad un fatto del tutto nuovo, rispetto al quale non risulta abbia avuto alcuna possibilità di effettiva difesa.
All'accertata violazione del principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata segue la nullità della sentenza impugnata e di quella del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano, limitatamente all'imputazione sub a). Pertanto, regredendo il procedimento alla fase nella quale si trovava al compimento dell'atto invalido, gli atti relativi vanno trasmessi al Tribunale di Bolzano per il giudizio.
L'accoglimento del terzo motivo di ricorso è assorbente degli altri motivi, quarto e quinto, afferenti la sussistenza del tentativo e l'applicazione della causa di non punibilità per desistenza volontaria dal l'importazione di un kg. di sostanza stupefacente dalla Colombia.
Manifestamente infondato è il sesto motivo di ricorso. Il ricorrente deduce la violazione ed errata applicazione dell'art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo b), cessione a scopo di spaccio a NI RI di gr. 150 di sostanza stupefacente, cocaina, per la somma di lire 25.000.000, sostenendo a) che la dichiarazioni rese da IR TE riguardavano fatti appresi de relato dal AN RI e non erano state confermate in giudizio, per essere questi deceduto, b) che il riscontro dell'episodio, indicato dalla Corte d'Appello nelle dichiarazioni di tal OT RA, era insussistente, riferendosi il dichiarante ad altro episodio di cessione di sostanza stupefacente. Nel presente giudizio, vanno rimarcati la natura e il carattere del tutto peculiari che assume la decisione adottata con il rito abbreviato, il quale è assoggettato a una disciplina autonoma rispetto al giudizio ordinario, in quanto "svolto allo stato degli atti". L'imputato nell'accettare tale procedimento speciale, da un lato rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie e dall'altro ottiene un trattamento premiale a mezzo dell'applicazione della diminuente di rito.
Di conseguenza, il giudice può utilizzare tutti gli atti confluiti nel fascicolo del Pubblico Ministero e quindi ogni dichiarazione di coimputato o di persona imputata in un procedimento connesso che, sottratta al vaglio di utilizzabilità nel dibattimento, resta comunque soggetta ai criteri di valutazione della prova di cui al comma 3 dell'art. 192 cod. proc. pen.. Tanto premesso, legittimamente e motivatamente la Corte d'Appello ha ritenuto provati i fatti di cui al capo b), osservando che gli stessi risultavano riferiti non solo dal IR TE, che li aveva appresi dal AN, ma anche dal OT RA, i quali dichiaranti avevano preso atto, in sede di contestazione, della intercettazioni telefoniche delle comunicazioni del primo con il defunto AN RI e del secondo con il IN medesimo. L'iter motivazionale, in assenza di violazioni di legge, rende conto dell'apprezzamento dei fatti e della valutazione delle prove con giudizio di merito non suscettibile di verifica in questa sede di legittimità.
Manifestamente infondata, infine, è la doglianza, relativa alla denunciata violazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r.
9.10.1990 n. 309 e vizio di motivazione, in punto di diniego dell'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità per i capi di imputazione da b) ad n).
Per principio interpretativo reiteratamente affermato da questa Suprema Corte, in materia di stupefacenti, ai fini della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, solo una valutazione complessiva di tutte le componenti oggettive e soggettive dell'azione può consentire in concreto un giudizio di lieve entità del fatto, ma va in particolare considerato il dato ponderale che anche da solo, se negativamente apprezzato, può determinare l'esclusione dell'attenuante.
Legittimamente la Corte d'Appello ha negato l'attenuante in parola, poiché nel bilanciamento e nella valutazione globale degli elementi indicati nel comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ha considerato che, oltre l'obiettiva rilevanza delle quantità di sostanza stupefacente di volta in volta immessa sul mercato al minuto della droga, dai 150 ai 10 gr. di cocaina, anche il fatto nel suo insieme presentava connotati tali da non poter essere definito di lieve entità, vale a dire di minore offensività per la collettività. La conseguenza di un'offensività del fatto reato, tale da risultare ostativa della configurabilità di quel carattere di lieve entità, richiesto per l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole per il responsabile, è giudizio di merito non suscettibile di verifica in questa sede di legittimità, cosiccome nella specie risulta assistito da valida motivazione. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Trento per la determinazione della pena per i reati di cui si è reso responsabile il IN, a lui ascritti ai capi b), e), f), g), i), l), n).
Invero, - dichiarata la nullità dei giudizi e rimessi gli atti al giudice di primo grado in ordine al reato di cui al capo a), che era stato ritenuto il più grave fra i reati accertati -, la pena per gli altri reati, considerati satelliti del primo, determinata in primo e secondo grado soltanto in ragione del prescritto aumento per la continuazione, deve essere rideterminata dal giudice d'appello previa individuazione del reato più grave tra quelli residui.
P. Q. M.
dichiara ex art. 522 cpv. cod. proc. pen. la nullità dell'impugnata sentenza nonché della sentenza 19.10.1995 del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bolzano limitatamente alla imputazione sub a) ed ordina trasmettersi gli atti relativi al Tribunale di Bolzano per il giudizio.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla pena inflitta per i restanti capi d'imputazione e rinvia per la determinazione della stessa alla Corte d'Appello di Trento.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998