Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all'art. 186, settimo comma, del codice della strada, si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo - pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell'accertamento - attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico. (Fattispecie in cui l'imputato, durante l'alcoltest, aveva per quattro o cinque volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tasso alcolemico).
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La massima Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, che integra il reato di cui all' art. 186, comma 7, cod. strada , si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo - pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell'accertamento - attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico. (Fattispecie in cui l'imputato, durante l'alcoltest, aveva, per dodici volte, smesso di soffiare appena l'apparecchio si metteva in funzione, adducendo uno stato di agitazione - Cassazione penale , sez. IV , 12/12/2019 , n. 3202). Fonte: Ced …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2015, n. 5409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5409 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 27/01/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 169
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere - N. 26258/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ND PA N. IL 18/08/1967,
avverso la sentenza n. 5820/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 08/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERRAO EUGENIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALLI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 8/04/2014, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa in data 4/03/2013 dal Tribunale di Milano nei confronti di ND LO, concedendo all'imputato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato giudiziale spedito a richiesta di privati e confermando la pena irrogata dal giudice di primo grado, pari a mesi cinque di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda condizionalmente sospesa, per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art.186, comma 7, commesso in Lainate il 29/08/2010.
2. ND LO ricorre per cassazione con due distinti atti di impugnazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza dell'art. 14 preleggi, in relazione all'interpretazione del termine "rifiuto" utilizzato dal legislatore nell'art. 186 C.d.S., comma 7. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito abbiano incluso nella categoria del rifiuto tacito o per fatti concludenti il comportamento di colui che per motivi non dipendenti dalla sua volonta' non sia riuscito a portare a termine la misurazione, come nel caso concreto, in cui l'insufficienza della quantita' di aria soffiata non e' dipesa dalla sua volonta' ma dallo stato di agitazione in cui versava;
b) erronea applicazione dell'art. 42 c.p., comma 4, con riguardo alla prova della colpevolezza. La circostanza che, pur avendo ricevuto l'avviso delle possibili conseguenze del suo comportamento, ND LO non abbia cambiato atteggiamento dimostrerebbe, secondo il ricorrente, che egli non fosse fisicamente in grado di portare a termine la rilevazione;
non avendo egli sottoscritto il verbale di identificazione, cio' costituirebbe indizio del fatto che non condividesse la contestazione elevata a suo carico e in relazione a tali elementi la sua colpevolezza non poteva ritenersi provata al di la' di ogni ragionevole dubbio;
c) contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione in punto di colpevolezza. Il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia valorizzato solo alcuni degli elementi emersi ovvero mal interpretato il suo comportamento omettendo di spiegare perche' ha ritenuto che, in linea teorica, fosse possibile una prima insufflazione insufficiente ma non una serie ripetuta, dovendosi al contrario ritenere che un soggetto in forte stato d'ansia si trovi in tale stato d'animo sempre maggiore per l'incapacita' di eseguire il test. La motivazione e' illogica, si assume, laddove la Corte ha escluso, in ragione dell'attivita' di Vigile del Fuoco svolta dall'imputato, la tesi difensiva secondo la quale sarebbe stato privo di controllo emotivo;
d) omessa motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena con il lavoro socialmente utile;
e) contraddittorieta' o manifesta illogicita' della motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia indicato quali elementi ha valorizzato per giudicare come estremamente negativo il comportamento dell'imputato in presenza di un fatto che non appare connotato da particolare gravita e deduce che, se la Corte avesse correttamente valutato il suo comportamento, avrebbe dovuto almeno a fini perequativi di pena applicare le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione;
f) carenza di motivazione in relazione ad una eventuale pronuncia di sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Il ricorrente assume che i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere sussistente l'ipotesi di cui all'art. 186 C.d.S., lett. a) e pronunciare il proscioglimento perche' il fatto non e' piu' previsto dalla legge come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve premettersi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non puo' essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, ditalche' - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza della Corte di legittimita' - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229).
2. Esaminando il motivo di ricorso concernente la qualificazione giuridica del fatto, in quanto logicamente antecedente, si tratta di censura infondata.
2.1. Si impone una breve premessa sul disposto di cui al modificato con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, art. 186, comma 7, conv. con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, il cui art. 5, comma 1, lett. c) ha previsto che, "in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500 a Euro 10.000". La fattispecie prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 7, era stata, quindi, depenalizzata con D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, e qualificata come illecito amministrativo.
Con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L.24 luglio 2008, n. 125, in vigore all'epoca del fatto, la fattispecie e' stata nuovamente qualificata come contravvenzione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), a mente del quale "Salvo che il fatto costituisca piu'' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lett. c)", ossia, a seguito delle modifiche apportate a quest'ultima norma dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da Euro 1.500 a Euro 6.000. 2.2. I giudici di merito hanno correttamente qualificato come rifiuto di sottoporsi all'accertamento alcolemico la condotta dell'imputato, cosi' descritta: ND LO era stato fermato dai Carabinieri alla guida di una autovettura ed era risultato positivo ad un accertamento preliminare (cosiddetto pre-test); sottoposto a piu' tentativi di misurazione del tasso alcolemico mediante alcoltest, l'imputato non aveva soffiato in modo adeguato, tale da consentire la misurazione del tasso, pur essendo stato reso edotto delle modalita' di esecuzione del test ed essere stato avvisato delle conseguenze del rifiuto;
in particolare, l'imputato aspirava anziche' soffiare e, dopo aver ripetuto tale comportamento per quattro o cinque volte, la sua condotta era stata ritenuta elusiva.
2.3. La Corte ha, dunque, ritenuto, in conformita' al giudice di primo grado, che il comportamento dell'imputato fosse sussumibile nella fattispecie astratta che prevede la rilevanza penale del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, interpretando come rifiuto la condotta ripetutamente elusiva del metodo idoneo a consentire la rilevazione. Si tratta di corretta qualificazione giuridica del fatto, non essendo previsto che la condotta tipica del reato si debba concretare in un rifiuto verbale. Giova, in proposito, ricordare che nella giurisprudenza della Corte di legittimita' e' stata ritenuta sussumibile nella fattispecie astratta disciplinata dall'art. 186 C.d.S., comma 7, anche la condotta ammissiva dello stato di ebbrezza, indirettamente espressiva del rifiuto di sottoporsi all'accertamento (Sez. 4^, n. 36566 del 18/09/2006, Baruffaldi, Rv. 235371; Sez. 4^, n. 3444 del 12/11/2003, dep. 2004, Simoncelli, Rv. 229784).
2.4. A cio' deve aggiungersi che la condotta tipica del reato contestato si sostanzia nella manifestazione di indisponibilita' da parte dell'agente a sottoporsi all'accertamento alcolimetrico (Sez. 4^, n. 5909 del 08/01/2013, Giacone, Rv. 254792) e si distingue nettamente dalla condotta costitutiva del reato di guida in stato di ebbrezza, rispetto al cui accertamento si puo' atteggiare, ancorche' non strutturalmente, in termini di reciproca alternativita' allorche' l'attivita' istruttoria espletata non consenta di desumere aliunde lo stato di alterazione psico-fisica penalmente rilevante del guidatore.
3. Le censure mosse nel ricorso sul punto concernente l'affermazione di responsabilita' penale dell'imputato, che devono essere depurate da tutte le argomentazioni tendenti ad una nuova valutazione del compendio istruttorie, preclusa in sede di legittimita', contrastano in ogni caso con la congruenza e logicita' del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale e con i principi interpretativi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di elementi costitutivi del reato in esame. Richiamato quanto gia' esposto a proposito della condotta tipica del reato, nella sentenza impugnata si e', infatti, spiegato con motivazione esente da vizi perche' la giustificazione addotta dall'imputato non potesse ritenersi credibile (pag. 5). La volontarieta' della condotta dell'imputato e' stata, inoltre, desunta dall'ulteriore dato istruttorio dal quale emergeva che lo stesso avesse "svicolato" anche dall'esecuzione del test preliminare, effettuato in forma passiva e risultato positivo.
4. Con riguardo al trattamento sanzionatorio, la pena base irrogata consisteva in mesi sette di arresto ed Euro 1.500,00 di ammenda ed e' stata ridotta, ai sensi dell'art. 62 bis c.p., a mesi cinque di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda, ossia in misura pari a circa un terzo per la pena detentiva e pari ad un quinto per la pena pecuniaria, dunque nella misura massima per la pena detentiva. La Corte territoriale non era, pertanto, tenuta ad enunciare in maniera articolata gli elementi valutativi seguiti nella determinazione delle riduzioni, essendo l'obbligo motivazionale inversamente proporzionale all'entita' della riduzione apportata, ne' e' possibile in questa sede operare un controllo cosi' rigoroso del criterio adottato come quello richiesto dal ricorrente, a fronte di una motivazione che, sul punto, si presenta ampiamente satisfattiva.
A cio' deve aggiungersi che la valutazione degli elementi sui quali si fondano la concessione o il diniego delle attenuanti generiche, ovvero il giudizio di comparazione delle circostanze, nonche' in generale la determinazione della pena, rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., e' censurabile in Cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Cio' che qui deve senz'altro escludersi, avendo il giudice fornito adeguata e logica motivazione con riferimento alle ragioni giustificative della riduzione applicata ai sensi dell'art. 62 bis c.p.. 5. La censura concernente l'omessa motivazione in merito alla domanda di sostituzione della pena con il lavoro socialmente utile avanzata in sede di gravame e', tuttavia, fondata.
5.1. Con riguardo alla questione se, una volta ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'eventuale sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' comporti per il condannato una rinuncia implicita al beneficio medesimo o se sia possibile mantenere tale beneficio nel caso di applicazione della pena sostitutiva, la Corte di Cassazione ha gia' avuto modo di pronunciarsi nel senso della incompatibilita' tra il beneficio della sospensione condizionale della pena e il lavoro di pubblica utilita', evidenziando come di tale sanzione sostitutiva, introdotta dalla L.29 luglio 2010, n. 120, art. 33, che ha modificato l'art.186 cod.
strada introducendo il comma 9 bis, possono usufruire coloro che siano stati condannati per una delle ipotesi contravvenzionali previste dagli artt. 186 e 187 C.d.S., senza necessita' del consenso da parte dell'interessato attraverso un'esplicita richiesta di applicazione, essendo sufficiente la semplice non opposizione, e senza necessita' che l'imputato indichi le modalita' di esecuzione del trattamento sostitutivo (Sez. 4^, n. 15563 del 15/03/2013, Mannetta, Rv.255524), spettando al giudice valutare, anche d'ufficio, l'opportunita' di modulare la sanzione in relazione alle concrete esigenze di recupero sociale del condannato. Una volta ritenuta applicabile la sanzione sostitutiva, si deve ritenere che la richiesta in tal senso formulata comporti rinuncia implicita al beneficio della sospensione condizionale della pena eventualmente gia' concessa, non potendosi pervenire all'applicazione di una sanzione sostitutiva a sua volta condizionalmente sospesa, ne' potendosi pregiudicare la possibilita' per il condannato di usufruire di una modalita' di esecuzione della pena diversa e piu' favorevole.
5.2. Non risulta, comunque, corretta la motivazione che trascuri il motivo di gravame tendente ad ottenere la sostituzione della pena condizionalmente sospesa in primo grado con il lavoro di pubblica utilita', dovendosi ritenere che la disposizione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, comporti effetti piu' favorevoli rispetto alla sospensione condizionale della pena, sia in termini di durata della pena sostitutiva, sia in termini di criteri di ragguaglio, sia in termini di conseguenze finali (comportando il lavoro di pubblica utilita' un dimezzamento della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida) (Sez. 3^, n. 20726 del 7/11/2012, dep. 2013, Cinciripini, Rv.254996).
5.3. Conseguentemente, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia incorsa nel vizio denunciato per avere omesso di prendere in esame l'istanza di applicazione della sanzione sostitutiva, con cio' violando la regola generale di cui all'art. 2 c.p. e la norma speciale di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9-bis, che inibisce al condannato di fruire della sanzione sostitutiva in esame esclusivamente in presenza di due determinate condizioni ostative, ossia la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, e la precedente fruizione di analoga sanzione sostitutiva.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente al punto concernente la concessa sospensione condizionale della pena ed il correlato diniego della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita', con rinvio alla Corte di Appello di Milano, che dovra' verificare la possibilita' di applicare la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' alla luce dei criteri ermeneutici sopra indicati.
Ai sensi dell'art. 624 c.p.p., deve dichiararsi irrevocabile la parte della sentenza concernente l'accertamento del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione condizionale e al negato beneficio del lavoro di pubblica utilita' con rinvio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso e dichiara irrevocabile l'accertamento della responsabilita' penale dell'imputato. Cosi' deciso in Roma, il 27 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015