Sentenza 15 marzo 2013
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, non è richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente la sua non opposizione, certamente sussistente ove egli solleciti la richiesta del beneficio. Né sussiste a carico dell'imputato alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/03/2013, n. 15563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15563 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'ISA Claudio - Presidente - del 15/03/2013
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 606
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - Consigliere - N. 3324/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET EO N. IL 31/05/1988;
avverso la sentenza n. 1600/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del 02/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per l'annullamento per intervenuta prescrizione. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 26 ottobre 2010 il Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Casarano dichiarava AN EO colpevole del reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7 (commesso il 25.09.2007) e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di giorni 45 di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, pena sospesa e non menzione, con la sospensione della patente di guida per mesi nove, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza il difensore di AN EO proponeva appello.
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 7.07.2012, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava l'imputato al pagamento delle ulteriori spese del grado. Avverso tale sentenza AN EO, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione e concludeva chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
1) violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale con riferimento al D.Lgs. n. 120 del 2010, art. 186, comma 9 bis. Sosteneva la difesa che erroneamente la Corte territoriale non aveva proceduto alla sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità richiesta dall'imputato, dal momento che la stessa non è condizionata all'indicazione delle modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità, ma è subordinata solamente alla non opposizione dell'imputato, come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, dovendo la Corte territoriale individuare l'ente presso cui svolgere i lavori, acquisire il consenso dell'ente, stilare il calendario dell'attività, indicarne la durata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
Erroneamente infatti la Corte territoriale non ha concesso al ricorrente la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità in quanto ha ritenuto che la richiesta avrebbe dovuto indicare dettagliatamente non solo l'ente presso cui il lavoro avrebbe dovuto essere svolto, ma anche le precise mansioni a cui il ricorrente avrebbe dovuto essere adibito.
Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass., Sez.4, Sent. n. 4927 del 2.02.2012, Rv.251956) che, in una fattispecie di reato di guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b)), ha ritenuto che, ai fini della sostituzione della pena detentiva o pecuniaria irrogata per il predetto reato con il lavoro di pubblica utilità, non sia richiesta alcuna istanza dell'imputato, essendo sufficiente, ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis, la sua non opposizione. Ne deriva che ove l'imputato abbia manifestato la "non opposizione", circostanza che si è verificata nella fattispecie che ci occupa in cui vi è stata addirittura una specifica richiesta, la legge non gli impone alcun obbligo determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento sanzionatolo sostitutivo della pena irrogata, obbligo che ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il predetto beneficio.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla omessa applicazione del lavoro di pubblica utilità previsto dall'art. 9 bis C.d.S. con rinvio sul punto alla Corte di appello di Lecce.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della disposizione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis e rinvia sul punto alla Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013