Sentenza 18 settembre 2006
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'ammissione, da parte del conducente, di trovarsi effettivamente in detto stato non può rendere legittimo il rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcolemico (e configura, pertanto, il reato di rifiuto dell'accertamento di cui all'articolo 186, comma settimo, del codice della strada).
Commentari • 2
- 1. Incidente: rifiuto test etilometrico non comporta revoca della patente (Cass. 57711/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 novembre 2023
udienza 5 dicembre – deposito 20 dicembre 2018 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Rimini il 14/12/2015, che aveva dichiarato R.M. responsabile del reato previsto dall'art. 186, comma 7, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 con l'aggravante di aver cagionato un sinistro stradale, commesso in (omissis) , condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 2.400,00 di ammenda con revoca della patente di guida e confisca dell'autovettura. La Corte territoriale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in mesi quattro di …
Leggi di più… - 2. AlcoltestAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/09/2006, n. 36566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36566 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 18/09/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 1098
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 032535/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UF LU, N. IL 07/08/1967;
avverso SENTENZA del 03/06/2003 GIUDICE DI PACE di CENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3 giugno 2003 il giudice di pace di Cento ha dichiarato CA UF responsabile dei reati di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 e 6, commessi il 29.6.2002, e, ritenuta la continuazione, lo ha condannato all'ammenda di Euro 774,68 disponendo altresì la sospensione della patente di guida per un mese. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione con il quale contesta la condanna per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 6, rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico;
sostiene che egli, quando venne fermato dai Carabinieri alla guida del proprio veicolo, presentava evidenti segni di ebbrezza tanto da consentirne l'immediato accertamento e la contestazione;
solo successivamente i militi gli chiesero se, nell'eventualità di un disaccordo con la loro valutazione dei comportamenti sintomatici, volesse avvalersi di un test a mezzo dell'etilometro o di un prelievo ematico;
in tale situazione non vi era stato alcun rifiuto di sottoporsi ai controlli previsti dalla legge per l'accertamento dello stato di ebbrezza, in primo luogo perché l'accertamento gli era stato prospettato solo in via eventuale, per il caso che egli fosse in disaccordo con l'accertamento degli agenti intervenuti, in secondo luogo perché, non essendovi la immediata disponibilità dell'etilometro, non si può escludere che il test sarebbe stato effettuato con il prelievo ematico che del tutto legittimamente può essere rifiutato. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in conformità con le richieste del Procuratore Generale, in quanto fondato su motivi non consentiti e manifestamente infondati.
È di tutta evidenza che l'imputato propone censure su accertamenti ed apprezzamenti effettuati dal giudice di merito giungendo a prospettare a questa Corte uno svolgimento dei fatti diverso da quello riferito nella sentenza impugnata e, per quanto dalla stessa risulta, dalla ammissione da lui stesso fatta in sede di esame al dibattimento dove "confermava di aver bevuto diverse birre e di essersi rifiutato all'accertamento con etilometro". È pacifico che non può costituire il vizio di legittimità la prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti essendo un tale accertamento riservato al giudice di merito. Peraltro, la circostanza che l'imputato possa aver ammesso, nel momento del controllo, di aver bevuto alcolici non rende illegittima la richiesta degli agenti di effettuare il test con l'etilometro e giustificato il rifiuto, dal momento che il test è funzionale alla acquisizione di una prova da esibire nel procedimento, prova che non può considerarsi raggiunta per le sole dichiarazioni dell'imputato anche confessorie, essendo noto che la confessione, per di più resa alla polizia giudiziaria è ritrattabile nel corso del procedimento non costituisce prova certa della responsabilità. Come questa sezione ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 3444 del 12.11.2003 P.G. in proc. Simoncelli rv. 229784). "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'ammissione, da parte del conducente, di trovarsi effettivamente in detto stato non può rendere legittimo il rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcoolemico".
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito l'onere delle spese del procedimento nonché la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore delle Cassa delle Ammende che, in considerazione dei motivi dedotti, si stima equo fissare, anche dopo la sentenza n. 186 del 2000 della Corte Cost., in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2006