Sentenza 20 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi concreti sulla cui base deve essere espresso il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato ai fini della verifica del pericolo di reiterazione a norma dell'art.274, lett. c, cod. proc. pen., possono essere prese in considerazione anche le modalità e le circostanze del fatto,sempre che dal contesto unitario della motivazione risultino fatti e comportamenti di diversa natura e di differente efficacia probatoria, che denotino situazioni relative oltre che alla personalità dell'autore anche alla gravità del fatto, e ne sia stata espressa la loro utilità per stabilire se nella condotta criminosa possano esservi le premesse per un' ulteriore attività delittuosa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2002, n. 22121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22121 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RAFFAELE LEONASI - Presidente - del 20/02/2002
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 444
Dott. NICOLA MILO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 30852/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA GE, nato il [...] in [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia 27 giugno 2001 n.283, con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Terni 28 maggio 2001, che rigettava la richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con facoltà di svolgere attività lavorativa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Enrico DELEHAYE, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia 27 giugno 2001 n.283 - con la quale è stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con facoltà di svolgere attività lavorativa - GE AS ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) e travisamento dei fatti perché il Giudice d'appello ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione dei fatti contestati e il pericolo di fuga dell'indagato limitandosi a considerare la gravità del reato, ma non la personalità dell'indagato, l'assenza di precedenti e la fattiva collaborazione prestata;
e, ancora, la circostanza che è cittadino italiano e vive in Italia con la famiglia e che potrebbe ottenere i mezzi di sussistenza dal proprio lavoro per la ditta TRIAS, disposta ad assumerlo.
L'impugnazione è inammissibile.
Occorre premettere che nell'ambito del duplice parametro che l'art.274 lett. c) c.p.p. delinea ai fini della prognosi di pericolosità,
costituito dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o dell'imputato, la personalità può desumersi sia da comportamenti o atti concreti, sia dai precedenti penali. Il dettato della norma non autorizza, quindi, a ritenere ne' che i precedenti penali rappresentano l'unico elemento da cui si può dedurre la pericolosità personale dell'autore, ne' che i comportamenti o atti concreti devono necessariamente avere natura processuale. Altrimenti, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché per la previsione su questa l'analisi di quel comportamento, se non inidonea, sia del tutto insufficiente.
In realtà, l'art. 274 cit. distingue fra circostanze e modalità del fatto, che sono alla base di una valutazione di oggettiva gravità, e atti e comportamenti dell'indagato, che, per quanto inseriti nella medesima vicenda, hanno una valenza soggettiva e riportano ad una valutazione di personalità. Nella previsione normativa atti e comportamenti e precedenti penali sono disgiuntivamente indicati, nel senso che gli elementi per tale valutazione possono trarsi anche solo dagli uni o dagli altri, a seconda della rispettiva, concreta rilevanza e, quindi, anche solo dagli atti e dai comportamenti in difetto di precedenti penali ed anche solo dai precedenti penali, se rilevanti ai fini della valutazione della personalità "Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2000 n. 726, ric. De Core;
Sez. 1^, 8 febbraio 2000 n. 6359, Bianchi;
Sez. 5^, 2 agosto 1996, ric. Serra;
Sez. 1^, 1^ febbraio 1996, ric. Fiorenti;
diff., nel senso che non può trarsi il giudizio di pericolosità esclusivamente dalle modalità dei fatti criminosi accertati, Cass, Sez. 2^, 16 aprile 1998 n. 6480, Accardo;
Id., 7 maggio 1996 n. 1693, ric. Paglia).
La norma, in altri termini, non procede per categorie di atti, ma secondo l'oggetto della dimostrazione, cioè la pericolosità del soggetto, di cui da la definizione con riferimento alla possibilità della commissione di ulteriori, specifici delitti. E per questo fine considera sia le circostanze e le modalità oggettive del fatto, per dedurne la gravità, sia la condizione soggettiva costituita dalla personalità dell'autore, che non può risultare solo dai reati precedentemente commessi - che possono anche mancare, non potendosi ritenere che l'incensurato non sia mai pericoloso, e che non hanno necessariamente valenza univoca se non sono della stessa specie di quello per cui si procede - e neppure dai comportamenti processuali, nei quali vi è il rischio di far convergere anche l'uso delle facoltà processuali all'imputato; ma da tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che hanno capacità di prova e sono, quindi, idonei a sorreggere una prognosi di pericolosità (Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2000 n. 726, ric. De Core;
Sez. 1^, 8 febbraio 2000 n. 6359, Bianchi;
Sez. 5^, 2 agosto 1996, ric. Serra;
Sez. 1^, 1^ febbraio 1996, ric. Fiorenti;
contra: Cass. Sez. 6^, 12 febbraio 1999 n. 17, ric. Valleroni;
Sez. 2^, 15 gennaio 1997 n. 4620, ric. Vallo e altri;
Sez. 3^, 24 gennaio 1996 n. 4006, ric. P.M. in proc. Marino;
Sez. 2^, 23 gennaio 1996 n. 4875, ric. Armeli;
Per conseguenza, nell'accertamento della pericolosità sociale dell'autore del reato ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari il vizio di motivazione non si ricollega all'esame della medesima categoria di fatti (le modalità e le circostanze del reato in rapporto alla personalità dell'autore), bensì dalla correttezza del procedimento di valutazione, nel senso che nel contesto unitario della vicenda si rinvengono fatti, atti e comportamenti di diversa natura e di differente efficacia probatoria, dai quali possono emergere dati relativi così alla gravità del fatto come alla personalità dell'autore, utili per stabilire se in quello commesso vi sono le premesse per un'ulteriore attività delittuosa. Correttamente, pertanto, il Tribunale del riesame - ritenuta esclusa ogni questione in merito all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in quanto il AS in esito del giudizio abbreviato è stato dichiarato colpevole del delitto di detenzione di oltre gr. 800 di cocaina e quasi gr. 500 di hashish - ha ritenuto sussistente la duplice esigenza di cautela rispetto al pericolo di fuga e di reiterazione criminosa, confermando la valutazione espressa dal G.I.P..
Infatti, ha considerato, oltre alla gravità del fatto in sè, quale risulta dai particolari qui sopra indicati, anche le indicazioni che sul piano della personalità del colpevole provenivano dalla disponibilità di due diversi tipi di droga, acquistati a distanza dal luogo di residenza, a dimostrazione della non occasionalità e neppure dell'episodicità del fatto, bensì del suo inserimento nell'ambiente degli spacciatori, confermata dalla mancanza di mezzi leciti di sostentamento, con la conseguente difficoltà di recidere i legami col traffico di stupefacenti e con l'ambiente di fornitori e clienti ad esso circostante. E da questi elementi ha tratto in primo luogo la dimostrazione della sussistenza del pericolo della commissione di delitti della stessa specie.
Dall'entità della pena irrogata, dalla nazionalità straniera del colpevole e dalla conseguente mancanza di uno stabile radicamento nel territorio ha, altresì, dedotto il pericolo che l'imputato potesse sottrarsi con la fuga al processo e all'eventuale sanzione. A fronte di questi dati gli elementi indicati dall'imputato in questa sede, come la mancanza di precedenti, appaiono insufficienti a bilanciare le contrarie risultanze considerate nell'ordinanza impugnata, nella quale, in contrasto con la sua affermazione sul punto, si esclude la riconoscibilità in fatto di una sua volontà di leale collaborazione. Lo stesso deve dirsi per le allegate cittadinanza italiana e possibilità di assunzione al lavoro, che sin qui non gli hanno tuttavia impedito di inserirsi stabilmente nel traffico di stupefacenti.
La decisione impugnata appare sorretta da una motivazione logicamente ineccepibile e adeguata ai fatti anche con riferimento all'adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere e, per contro, all'inadeguatezza degli arresti domiciliari (peraltro con la richiesta facoltà di assentarsi nel corso della giornata), che non impediscono la fuga e neppure la ripresa delle attività connesse allo spaccio.
Il ricorso in oggetto si rivela, dunque, manifestamente infondato.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 500,00 alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2002