Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2002, n. 22121
CASS
Sentenza 20 febbraio 2002

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In tema di esigenze cautelari, tra gli elementi concreti sulla cui base deve essere espresso il giudizio sulla personalità dell'indagato o dell'imputato ai fini della verifica del pericolo di reiterazione a norma dell'art.274, lett. c, cod. proc. pen., possono essere prese in considerazione anche le modalità e le circostanze del fatto,sempre che dal contesto unitario della motivazione risultino fatti e comportamenti di diversa natura e di differente efficacia probatoria, che denotino situazioni relative oltre che alla personalità dell'autore anche alla gravità del fatto, e ne sia stata espressa la loro utilità per stabilire se nella condotta criminosa possano esservi le premesse per un' ulteriore attività delittuosa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2002, n. 22121
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22121
    Data del deposito : 20 febbraio 2002

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