Sentenza 20 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/2001, n. 5884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5884 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN OME DI5884 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente - R.G.N. 19603/99 - Consigliere- Cron.12675 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Francesco NI MAIORANO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud. 12/02/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE TI AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADOLFO RAVA' 106, presso lo studio dell'avvocato FULVIO COMITO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso MARCELLO BRITTI, LUIGI LA PECCERELLA,2001 dagli avvocati 727 giusta delega in atti;
-1- controricorrente nonchè
contro
TO NT;
- intimato avverso la sentenza n. 18402/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/10/98 R.G.N. 46614 - 46618/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco NI MAIORANO;
udito l'Avvocato COMITO;
udito l'Avvoacto BRITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. - -2- * SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Roma del 15/3/85, l'INAIL proponeva azione di regresso ex art. 10 e 11 T. U n. 1124 del 1965 nei confronti di EI BA AL e TI NI, per l'accertamento della loro responsabilità civile in relazione all'infortunio sul lavoro occorso in data 17/5/79 al dipendente della ditta EI, ON IC, che aveva subito l'amputazione della gamba dx durante le operazioni di avviamento di un escavatore, e quindi per la condanna in solido di detti convenuti al pagamento della somma di £ 102.355.568 erogata dall'Istituto in favore del ON, oltre interessi. Si costituiva in giudizio il EI e contrastava la domanda, per insussistenza di qualsiasi responsabilità a carico sia di esso datore di lavoro, che dell'altro operaio TI. Questi si costituiva in giudizio e contestava la propria responsabilità nella produzione del sinistro, evidenziando come il giudizio penale a suo carico si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia. Si costituiva volontariamente in giudizio il ON deducendo che la responsabilità del sinistro ricadeva sul EI, per omissione delle norme di sicurezza, e sul TI, come accertato in sede penale nel giudizio di primo grado, de m o Il Pretore condannava in solido i detti convenuti, con sentenza definitiva, al rimborso in favore dell'INAIL della somma di £ 164.402.900, oltre interessi con sentenza non definitiva al pagamento di una provvisionale di £45.000.000 in favore del ON (ritenuto il concorso di colpa dell'infortunato nella misura del 25%), rimettendo la causa sul ruolo per la liquidazione definitiva del danno. : - Con séparati attí proponevano appello avverso detta pronuncia sia il EI, che il TI. L'INAIL eccepiva la tardività degli appelli e nel merito ne chiedeva il rigetto, chiedendo la condanna degli appellanti al pagamento delle ulteriori somme pagate, nelle more, in favore del ON e quantificate in £249.971.939, oltre interessi. I due giudizi venivano riuniti. Nelle more le parti private conciliavano la lite innanzi al Pretore, con il versamento in favore del ON della complessiva somma di £ 85.000.000. Il Tribunale ordinava all'INAIL di specificare, in sede di conclusioni, M "analiticamente le singole causali dei titoli di credito azionati nei confronti degli appellanti, con l'indicazione dei criteri di calcolo delle somme richieste e quindi, con sentenza del 2/12/97 - 21/10/98, rigettava l'eccezione pregiudiziale dell'INAIL e rigettava gli appelli.en. Precisava il giudice del riesame che infondata era l'eccezione di inammissibilità degli appelli, perché ai fini della tempestività era sufficiente il deposito in termini del ricorso e non era necessario anche la notifica di esso e del decreto di fissazione di udienza all'altra parte, nel medesimo termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica della sentenza: questa era stata notificata il 20/7/90 e gli appelli erano stati depositati il 26/7/90./1996) Infondata era anche l'opposta domanda di rimessione degli atti al primo giudice per inesistenza della notifica dell'atto di intervento volontario del ON, sia per intervenuta accettazione del contraddittorio da parte del EI all'udienza del 12/11/85, sia per 2 assorbimento di ogni questione fra le parti private conseguente alla conciliazione giudiziale del 26/5/92. L'unica questione da esaminare era costituita dalla domanda di regresso dell'INAIL ex art. 11 D.P.R. n. 1124 del 1965, che postulava la erogazione delle prestazioni previdenziali e la sussistenza di una responsabilità civile, diretta od indiretta, del datore di lavoro;
responsabilità che poteva essere esclusa solo nel caso di fatto doloso del prestatore di lavoro e non anche di fatto colposo, di per sé inidoneo ad eliminare quella del datore per la mancata adozione delle cautele richieste. Al di fuori del rischio elettivo, generato da attività non avente rapporto alcuno con lo svolgimento del lavoro, la colpa del lavoratore non assumeva efficacia di concausa dell'infortunione 事 rimaneva assorbita nella sfera di responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. per non avere adottato le cautele necessarie, idonee ad impedire l'evento. Nel caso di specie, alla stregua delle risultanze istruttorie raccolte in sede penale ed in sede civile, poteva ritenersi pacifico che l'infortunio si era verificato il 17/5/79 nel cantiere della ditta EI nel modo seguente: TI e ON avevano avviato un escavatore privo di batteria collegandolo con dei fili alla pala meccanica;
TI alla guida di detta pala parti senza accertarsi che il ON fosse fuori dal raggio di azione della stessa e colpì con il “ripper” la gamba destra del ON, che era restato sul bordo del cingolo dell'escavatore con i tacchi all'infuori ed il lato anteriore delle gambe contro il fianco del vano batteria. Nella determinazione del sinistro doveva quindi essere 3 escluso il rischio elettivo del ON, il quale riportò le lesioni gravissime per colpa del TI, che in primo grado fu condannato in sede penale, con sentenza del 16/4/81, per lesioni gravissime, agendo in violazione dell'art. 12, III, comma, DPR n. 164/1956; a nulla rilevava il concorso di colpa della vittima, accertato nella misura del 25%, per essersi esposto al pericolo. "Accertata la responsabilità diretta per fatto reato perseguibile d'ufficio (violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni) del TI nella causazione del sinistro" ne derivava quella indiretta, ex art: 2049 c.c. del EI, nella sua qualità di datore di lavoro, mentre era escluso che il ON avesse autonomamente inciso nella produzione dell'evento, verificatosi per normale rischio lavorativo. Doveva quindi essere confermata la sentenza impugnata, con la quale EI e TO erano “stati condannati in solido al pagamento nei confronti dell'INAIL, tenuto conto peraltro che il limite è stato fissato nel 75% rispetto alle prestazioni economiche sostenute a favore del ON, quantificate nella somma di £ 167.300.729? L'ulteriore domanda dell'INAIL per il pagamento della complessiva somma di £ 249.971.939, per le somme pagate in corso di causa, non poteva essere accolta, per difetto di prova sull'effettivo esborso, non avendo l'Istituto adempiuto all'ordine di indicazione specifica dei singoli crediti pretesi. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il EI, fondato su cinque motivimie Resiste l'INAIL con controricorso. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando, col primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.e. e 116 CPC, nonché omessa motivazione di punto decisivo (art. 360 n. 5 "CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva consideratoי ! pacifiche le circostanze del sinistro, che invece non lo erano affatto, perché mai ammesse dal ricorrente ed anzi dallo stesso contestate ed erano state invece allegate altre circostanze che dimostravano la condotta abnorme ed imprevedibile del ON lin Lamentando, col secondo motivo, violazione del principio del contraddittorio ex art. 651 CPP e 101CPC, nonché omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo (art: 360 n 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale aveva ritenuto pacifiche " valutazioni ricondotte all'istruttoria sia penale che civile, dimenticando che nessun valore processuale potevano essere attribuito alla istruzione compiuta in sède penale, qualora la parte contro cui le risultanze venivano utilizzate non fosse stata parte in quel processo, per le altre parti erano, secondo la giurisprudenza della Cassazione, dei meri indizi. Mancava in sentenza una indicazione specifica dei fatti accertati ed un vaglio critico degli stessi, mentre vi era solo un " riferimento generico all'istruttoria in sede civile. Lamentando, col terzo motivo, omessa motivazione su puntő decisivo (art. 360 n. 5 CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale non aveva nemmeno preso in esame i vizi del procedimento. logico della sentenza impugnata, denunciati con l'atto di appelle che il TI S essendo impossidente non aveva più avuto interesse a difendersi dopo la sentenza di amnistia;
che le affermazioni del ON e del TI non erano stata interpretate secondo il loro tenore letterale, che veniva dato per presunto ciò che era controverso e cioè che il ON non avesse tenuto comportamento irriflessi o irrazionali;
che la dinamica era stata ricostruita secondo una dinamica probabilistica ed infine che era stato ritenuto sufficiente che la dinamica ricostruita non fosse incompatibile con elementi di valutazione medico legale: Senza quegli ertori la valutazione delle risultanze istruttorie sarebbe stata diversa. · Lamentando, col quarto motivo, violazione dell'art. 2054 c.c. ed omessa valutazione di punto decisivo (art: 360 n: 5 CPC), deduce il ricorrente che la responsabilità del TI e del ricorrente era stata ritenuta sulla base della legge sulla prevenzione degli infortuni e dell'art 2054 c.c. Nel ricorso in appello era stata evidenziata la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2054 cic, perché il fatto non era avvenuto șu area aperta al pubblico e quindi per tale incidente era applicabile l'art. 2043 c.c. Era stata edcepita anche la prescrizione biennale ex art. 2947, II comma, c.c., per il caso in cui si ritenesse che il danno fosse prodotto dalla circolazione dei veicoli: Lamentando, col quinto motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 c.c., 10 e 11 DPR n. 1124 del 30/6/65, 1227, 2056 e 2909 cc. e 324 CPC, deduce il ricorrente che il Tribunale aveva affermato che là responsabilità del datore si estendeva anche all'entità delle conseguenze risarcitorie, rimanendo assorbito l'eventuale concorso di colpa dell'infortunato, sve drugom pl 6 L'azione di regresso dell'INAIL era in ogni caso contenuta nei limiti del risarcimento dovuto dal responsabile all'infortunato, secondo le norme generali sui danni da fatto illecito, non sussistendo alcuna deroga ai principi generali sul risarcimento del damo stabiliti dall'art. 1227, richiamato dall'art. 2056 c.c., secondo cui “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate". Era quindi necessario accertare la sussistenza o meno del fatto colposo dell'infortunato ed in caso positivo la gravità della colpa e la sua incidenza sulla entità del danno. L'azione di rivalsa dell'INAIL era contenuta nei limiti del risarcimento dovuto all'interessato e nél relativo calcolo doveva tenersi conto dei danni non coperti dall'assicurazione sociale, nel quale rientrava solo la capacità lavorativa generica Il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che sulla rilevanza del concorso di colpa agli effetti della determinazione del risarcimento dovuto si era formato il giudicato interno, non essendo stata impugnata, né dall'infortunato, né dall'INAIL, la relativa pronuncia. Se il Tribunale avesse esaminato le questioni sollevate in ordine ai limiti dell'azione di regresso ed al concorso di colpa non avrebbe potuto confermare l'importo riconosciuto all'INAIL Il consulente di ufficio aveva accertato una inabilità permanente del 60%, mentre era stato eccepito che la riduzione della capacità lavorativa era del 55%, in conformità delle tabelle, per cui ferma la retribuzione annua accertata nella misura di £ 6.500.000 e l'indice di 7 capitalizzazione 15 (in relazione all'età dell'infortunato ed alle tabelle approvate con R. D. 9/10/22 n. 1403), nonché lo scarto del 20% tra vita física e vita lavorativa, il danno da invalidità permanente avrebbe dovuto essere determinato nella misura di € 42.000.000; come da calcolo che effettuava. Il ricorso è infondato I primi tre motivi vanno trattati congiuntamente, trattandosi di vari aspetti della medesima censura attinente alla ricostruzione dėl : fatto ed alla valutazione delle prove e della responsabilità. In proposito si osserva, in linea generale, che difetta l'autosufficienza del ricorso, in quanto il ricorrente non riporta le emergenze istruttorie che secondo il suo assunto sarebbero state valutate male, e quindi le censure sono generiche e non decisive, risolvendosi in una istanza di un inammissibile riesame del merito da parte della Corte, ipada In particolare, per il primo motivo si osserva che il Tribunale in realtà considera le circostanze del sinistro provate sulla base degli elementì acquisiti e non certo pacifiche, nel senso che non sarebbero state contestate dalle parti, come sembra ritenere il ricorrentext mIn ordine al secondo motivo si osserva che le prove raccolte nel giudizio penale erano sicuramente valutabili nei confronti del responsabile diretto del danno, il TI che era parte di quel processo in qualità di imputato per lesioni gravissime, mentre per il EI il Tribunale afferma la sussistenza della responsabilità indiretta, prevista dall'art. 2049 cc. per "padroni e committenti”, essendo egli il datore 1 di lavoro del TI 8 Per il terzo motivo bastano le considerazioni sopra fatte in ordine genericità delle censure ed alla mancanza di autosufficienza del ricorso, perché non spiega come e perché le affermazioni del ON e del TI non sarebbero state interpretate secondo il loro tenore letterale. Per il quarto motivo basta richiamare quanto detto in ordine al secondo, in quanto la responsabilità del EI non è stata affermata ai sensi dell'art. 2054 c.c. (per cui infondata è anche l'eccezione di prescrizione ex art. 2947, II comma, c.c.), ma dell'art. 2049 cc., quale datore di lavoro del TI. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta che “se il tribunale avesse esaminato le questioni sollevate dal EI con riferimento ai limiti dell'azione di regresso ed al concorso di colpa, non avrebbe potuto confermare l'importo riconosciuto all'INAIL nella sentenza di primo grado"; poi partendo dai dati acquisiti al processo e dalla percentuale di inabilità del 55%, da lui riconosciuta, effettua determinati calcoli è quindi precisa che il danno era limitato alla somma di £42.900.000. 1: Questa censura non è stata minimamente sollevata in appello, in quanto il ricorrente si era limitato in quella sede a sollevare una generica censura sulla riduzione della capacità lavorativa (che, a suo dire, era stata ritenuta, senza spiegazione valida, nella misura del 60%, anziché del 55%) ed a contestare che all'età di 45 anni il ON avrebbe agevolmente potuto trovare lavoro in sede di collocazione obbligatoria, come invalido del lavoro, e non poteva far ricadere sull'istante le conseguenze della sua colpevole inerzia, questione non 9 riproposta in questa sede. Qui viene sollevata per la prima volta l'altra questione relativa all'errore del calcolo ed alla rilevanza che aveva la corretta determinazione della percentuale di invalidità e che era stata, finvece, motivatamente negata dal Pretore. La questione nuova è inammissibile in sede di legittimità e quindi anche il quinto motivo va disatteso ed il ricorso rigettato 29 Le spese vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate in favore dell'INAIL nella misura indicata in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere in ordine alla spese in favore del TI non avendone lo stesso sopportate.
PQM
LA CORTE cat s Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in favore dell'INAIL in £ 57.000 oltre a £ 5.000.000 per onorario. Dichiara non luogo a provžiedere în ordine alle spese nei confronti del TI hiban anong t i na bw obe Roma 12 febbraio 2001 SPA wh e CONSIGLIERE EST UPRESIDENTE E Mlaborans All vná by sing and L CANCELLIEREN taller, more ma Depositato in Cancelleria b oggi,oggi, 20 APR. 2001 IL CANCELLIERE bobl y s 10