Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6917 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T e S I G G E R A REPUBBLICA ITALT D E T N IN NOM E S E LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE حداد عامه کندوه Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - R.G.N. 18121/98 - - Consigliere- Cron. 15721 Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Rep. - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 18/01/01 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI - E ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA PERRA ANTONINO, elettivamente CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SPISSU GIANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SA OR;
- intimato avverso la sentenza n. 8/97 del Giudice conciliatore di QUARTU SANT'ELENA, depositata il 06/12/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 76 udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Enrico -1- SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 요 : -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 18 settembre 1993 NO ER - premesso: che aveva affidato a OR RI, esercente un'officina di autocarroz- zeria, la riparazione dei danni subiti da un' autovettura in un sinistro stradale e convenuto con il RI il corrispettivo, interamente corrisposto, di £.1.350.000; che alcune settimane successive alla consegna dell'autovettura riparata si era avve- duto che l'opera era difforme da quella commessa poichè non erano state effettuate "sostituzioni” per un valore di £.427.155 - convenne in giudizio, dinnanzi al conci- liatore di Quartu Sant'Elena, il RI perché costui fosse condannato alla restitu- zione di detta somma. Costituitosi nel giudizio, il convenuto chiese il rigetto della domanda aven- E do nell'ordine eccepito: "la decadenza dell'attore dal diritto alla garanzia per omes- sa denunzia delle pretese difformità” e l'esatto adempimento del contratto. Con sentenza del 6 dicembre 1997 il giudice adito ha rigettato la domanda ed ha condannato il ER al pagamento in favore del RI delle spese del giudi- zio liquidate in complessive £.1.900.000,” di cui £.
1.750.000 per diritti ed onora- ri". Ha osservato il conciliatore che nella specie, vertendosi in tema di contrat- to d'opera, trovava applicazione l'art.2226 c.c. che libera il prestatore, in caso di accettazione espressa o tacita dell'opera da parte del committente, dalla responsa- bilità per vizi o difformità della medesima se al momento dell'accettazione” questi sono facilmente riconoscibili. Il che si era nella specie certamente verificato poichè le “difformità” la- mentate dal ER erano immediatamente percepibili al momento del “ritiro” dell'autovettura avvenuto senza che fossero stati contestati vizi o difformità dell'opera: così che la "tardiva lagnanza appare invece legata all'inadempimento, da parte del convenuto, di altri accordi, che non sono però stati oggetto di allega- zioni né posti a fondamento della domanda". Questa, pertanto, doveva essere rigettata con la conseguente condanna del ER al pagamento delle spese del giudizio.. Per la cassazione di detta pronunzia ricorre il RA sulla base di quattro motivi di doglianza successivamente illustrati da una memoria;
non resiste l'intimato RI. Motivi della decisione Con il primo motivo, in relazione al n° 5 del'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Il giudice del merito, sostiene il RA, non ha fornito ragione alcuna della fonte del proprio convincimento della connessione immediata della domanda di ri- petizione ad altri inadempimenti e non a quello dedotto con l'atto di citazione. Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorren- te denunzia la violazione dell'art. 2697 c.c. nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Il conciliatore assume il RA -non ha tenuto conto delle più ampie, ri- spetto a quelle esposte nella sentenza, difese del convenuto, sostanzialmente am- missive dei fatti costitutivi della domanda giudiziale contro di lui proposta né del conseguente onere della prova delle eccezioni in queste compresa quella di un con- ferimento di incarico di “lavori diversi” da quelli concordati con il perito della assi- curazione tenuta al risarcimento del danno. Con il terzo motivo, in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., il RA denunzia l'inosservanza dei principi regolatori del contratto d'opera nonché il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. Il conciliatore - sostiene il ricorrente - ha ricondotto l'inadempimento de- dotto con la domanda giudiziale alle “difformità” ed, ai fini della verifica della tem- pestività dell'esercizio della garanzia, ha ritenuto che queste fossero immediata- mente riconoscibili. Non ha considerato quel giudice che nella specie trattatasi di maliziose i- nadempienze poiché il prestatore d'opera in luogo della convenuta sostituzione di elementi della carrozzeria dell'autovettura aveva proceduto alla riparazione di quelli danneggiati né che in siffatta evenienza queste omesse riparazioni non fosse- ro immediatamente riconoscibili e ciò tanto più che della affermata loro immediata riconoscibilità quel giudice non aveva reso ragione alcuna. Con il quarto motivo, in relazione ai nn 3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia l'inosservanza dell'art. 91 c.p.c. nel capo della pronunzia concernente il regolamento delle spese processuali La liquidazione di queste operata dal giudice del merito – sostiene il RA - appare esorbitante il limite massimo delle tariffa poiché quello degli onorari su- pera la previsione di £. 220.000 in relazione al valore della causa mentre i diritti di 5 procuratore appaiono immediatamente eccedenti l'effettiva prestazione processuale in favore del Sirigu. Rammenta la Corte che il giudizio di equità integrativa che il conciliatore deve emettere "osservando i principi regolatori della materia" ai sensi del II - comma dell'art. 113 c.p.c. novellato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n° 399 - trova spazio nella sola decisione del merito della controversia per quanto attiene alla regola sostanziale applicabile all'oggetto della domanda giudiziale e non si e- stende alle regole processuali. Ne consegue che il giudizio di equità integrativa richiesto la conciliatore non può prescindere dalla qualificazione giuridica dei fatti esposti e dalla giuridica valutazione delle conseguenze che ne derivano né dai "principi regolatori della ma- teria" del contendere.. Questi si identificano non solo in quelli ricavabili in via di astrazione dalla E "ratio" che le singole norme sottendono ma soprattutto in quelli costituenti la linea essenziale della disciplina concretamente applicabile (oltre, ovviamente alle norme costituzionali alla cui osservanza è tenuto ogni giudice): così che il giudizio di equità non contraddica l'ordinamento giuridico ma ne adegui le norme al caso con- creto né confligga con l'esigenza di tutela giurisdizionale dei diritti secondo una regola legale, controllabile in sede di legittimità. Il ricorso per cassazione avverso la pronunzia del conciliatore è ammissibi- le ai sensi del III comma dell'art.339 c.p.c.,( nel testo introdotto con l'art. 5 della citata legge n° 300 del 1984) per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, n° 3 dell'art. 360 c.p.c., nei limiti del contrasto con quelle costituzionali o con i "principi regolatori della materia”, poichè è insindacabile in sede di legittimità il momento del giudizio equitativo per quando il conciliatore abbia applicato norme di diritto dichiarando espressamente, o dando per implicito, la loro rispondenza all'equità. Sono ammissibili le censure di cui ai nn.4 e 5 dell'art.360 c.p.c. per l'inosservanza di norme processuali e, quanto alla motivazione, quando questa manchi come segno grafico – c.d. inesistenza materiale-, sia perplessa o apparente - - c.d. inesistenza giuridica -( artt.360 n° 4 in relazione al n°4 dell'art. 132 c.p.c.) oppure sia affetta da vizi concernenti fatti decisivi della controversia, nei limiti in cui la decisività possa essere rilevante ai fini del giudizio di equità, in collegamento con gli aspetti censurabili ai sensi del n° 3 dell'art.360 c.p.c.( art. 360 n° 5 c.p.c.) Queste considerazioni inducono a ritenere ammissibili le doglianze esposte nel ricorso poiché in esse si denunziano, sotto i profili dei nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., l'inosservanza dei “principi regolatori della materia" dedotta in giudizio محے nonché il vizio di motivazione insufficiente su punti decisivi della controversia rile- vanti sotto l'aspetto di una soluzione giuridica della controversia compatibile con il giudizio di equità integrativa. Queste censure tuttavia non possono essere accolte. Contrariamente a quanto in esse denunziato il giudice del merito, nell'osservanza dei principi regolatori della materia del contendere offerta al suo esame, esattamente identificata in quella del contratto d'opera, in particolare della essenzialità di un limite temporale della denunzia dei vizi e delle difformità dell'opera compiuta in relazione a quella commessa, ha ritenuto, nell'esercizio del 7 suo potere istituzionale, che quelle indicate nella domanda fossero immediatamen- te percepibili al momento in cui il committente all'esito dell'esecuzione dei lavori commessi "ritirò” il veicolo senza effettuare alcun rilievo, così liberando l'autore dell'opera dalla relativa responsabilità. Di tanto quel giudice ha reso compiuta ragione poiché ha ritenuto che, ine- rendo l'opera alla “carrozzeria” del veicolo, quindi a parti “esposte” del medesimo, la riparazione dei singoli elementi danneggiati, in luogo della commessa loro sosti- tuzione, fosse immediatamente percepibile dal committente al momento della con- segna dell'opera e che, non avendo costui contestata detta difformità, l'avesse implicitamente accettata con la conseguente liberazione dell' obbligato. Questa argomentazione esaurisce la soluzione della controversia così che costituiscono "obiter dicta" le ulteriori considerazioni: in esse comprese quelle concernenti l'occasione" della lite estranea e la indicazione della causa vera della sua insorgenza in fatti ad essa estranei. E Le relative censure, pertanto, si rivelano assolutamente inidonee alla cassa- zione della sentenza in esame cui è istituzionalmente preordinato il ricorso. Inutilmente, infine, il ricorrente denunzia la violazione della "tariffa foren- se" nel capo pronunzia concernente il regolamento delle spese del giudizio. La specificità dei motivi di doglianza, che il n° 4 dell'art. 366 c.p.c., esige che il ricorrente indichi compiutamente le singole "partite" contestate e le singole “voci” violate di quella disciplina. Queste indicazioni non si evincono dalla esposi- zione del motivo di doglianza in esame. Concludendo la disamina, il ricorso deve essere rigettato. 8 Non si provvede al regolamento delle spese del giudizio di legittimità non avendo in questo l'intimato RI espletato attività difensiva.
p. q. m.
la Corte rigetta il ricorso. Roma, il 18 gennaio 2001 Il Presidente (dr Vincenzo Calfapietoa) 1. Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Telezco DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 MAG. 2001 Roma E IL CANCELLIERE C1 N IO Z A R T IS G E R A D E T N E S E