Sentenza 4 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/03/2002, n. 3100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3100 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2002 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA 310070 Im nome del Popolo Italiano Cassazione La Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Assist. soc. Presidente R.G.m. 13567/1999 dr. Ettore Mercurio 15092/1999 Consigliere rel. Cron. 7205 dr. Donato Figurelli Consigliere Rep. dr. Pietro Cuoco Consigliere Ud.07.12.2001 dr. Corrado Guglielmucci Consigliere dr. Giovanni Amoroso ha pronunciato la seguente SENTENZA franch sul ricorso (m.13567/1999) proposto da: Mimistero dell'Interno in persona del Ministro pro- tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Gene- rale dello Stato, presso i cui uffici di via dei Porto- ghesi n. 12 in Roma è per legge domiciliato, ricorrente;
B 4810
CONTRO
UT MA US, nata il [...] a [...] e residente in [...], rappresenta- ta e difesa dall'avv. Maria C. Alessandrini e dall'avv. Teresa Notaro, giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale, ed elettiva- mente domiciliata in Roma presso lo studio del- 1- l'avv. Maria C. Alessandrini alla via Cesare Federici n. 2, controricorrente;
NONCHE' (n.15092/1999) proposto da: sul ricorso UT MA US, rappresentata e difesa ed elettiva- mente domiciliata come sopra, ricorrente incidentale;
CONTRO
Ministero dell'Interno, in persona, rappresentato e difeso, e domiciliato come sopra, intimato e ricorrente principale;
Junk per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Messina, in data 19 - 24 giugno 1998, n. 318/98, n. 684/96 R.G.L.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 7 dicembre 2001; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Alberto Cinque, che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. 2 Svolgimento del processo. Com ricorso al OR di Messina depositato in data 22 maggio 1995, la signora US VE GR chiedeva il riconoscimento del proprio diritto a percepire, a ca- rico del Ministero dell'Interno, l'assegno ordinario di in- validità, negatole all'esito del procedimento amministra- tivo. Si costituiva il Ministero dell'Interno, il quale eccepi- va il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel Прокл merito, contestava la fondatezza dell'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. Disposta ed espletata c.t.u. medico-legale, con sentenza n. 1410/96 del 18 aprile 1996 il OR rigettava la do- manda, rütenendo insussistenti le condizioni di invalidità legittimanti il riconoscimento della prestazione richiesta. Avverso tale sentenza proponeva appello la VE GR, so- stenendo che il OR aveva a torto escluso lo stato di invalidità della ricorrente, basandosi sulle erronee conclu- sioni della consulenza tecnica. Il Ministero dell'Interno si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Disposta ed espletata nuova consulenza tecnica, con sentenza in data 19 24 giugno 1998 il Tribunale di Messina, in ri- - forma della sentenza impugnata, dichiarava il diritto della VE GR all'indennità di accompagnamento com decorrenza dal 1° febbraio 1997, dichiarando interamente compensate le -- 3 - spese dei due gradi del giudizio. Osservava il Tribunale che gli accertamenti eseguiti dal c.t.u. in ordine alle condizioni di salute dell'appellante offrivano un complesso di dati obiettivi e di valutazioni medico-legali congruamente motivate, che consentivano di riconoscere parzialmente fondato l'appello proposto avverso la sentenza pretorile;
che, a seguito di un attento esame anamnestico e clinico, integrato dai necessari accertamenti specialistici e dallo studio della documentazione medica in atti, il c.t.u. nominato in grado di appello aveva espresso, fornendo congrua e convincente motivazione del proprio con- vincimento, un parere di invalidità permanente del 100% com decorrenza dal gennaio 1997, dipendente dallo stato patologi- co accertato;
che il parere formulato dal c.t.u. meritava di essere condiviso dal Tribunale, perchè teneva esatto conto dell'accertato grado di menomazione nonchè dell'idoneità dell'infermità ad impedire alla ricorrente l'autonoma sod- disfazione dei più elementari bisogni di vita. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 24 giugno 1999, il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Con atto notificato il 28 luglio 1999 l'intimata US VE GR ha resistito con controricorso ed ha proposto altresì ricorso incidentale. - 4 - Motivi della decisione. Con il primo motivo il ricorrente principale denunzia viola- zione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in rela- zione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Com il secondo motivo detto ricorrente denunzia motivazione omessa e/o contraddittoria in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Con il terzo motivo detto ricorrente denunzia violazione dell'art. 1 della 1. n. 18/80 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. Il ricorrente deduce la erroneità della decisione di se- condo grado, per aver disposto "d'ufficio" condanna al pagamento dell'indennità di accompagnamento, senza che questa fosse stata richiesta nè in sede amministrativa, nè nel ricorso introduttivo del giudizio, nè tantomeno in atto di appello (avendo all'opposto la parte richiesto il diverso beneficio dell'assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118/71); che la decisione di appello al riguardo si rivelava priva di motivazione alcuna, poichè non era sufficiente la mera constatazione circa la sussistenza di uno stato d'invalidità su base puramente diagnostica (e senza che fosse evidenziata situazione di impossibilità alcuna) per il riconoscimento dell'indennità di accompa- gnamento. Con il quarto motivo il ricorrente principale denunzia - 5 - motivazione omessa e/o contraddittoria su un punto deci- sivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma n. 5 c.p.c. Con il quinto motivo detto ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/ 1971 nonchè del d.m.
5.2.92 del Ministero della Sanità in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. Il ricorrente deduce che nom è dato evincere nemmeno come, sulla scorta del quadro climico diagnosticato, il Tribunale found sia pervenuto al riconoscimento di inabilità superiore ai 3/4 a far data dal 15 luglio 1996; ciò ancor più laddove si con- sideri che il c.t.u. di primo grado nel primo semestre 1996 aveva concluso per una percentuale invalidante del 40%; che, in ogni caso, quand'anche, im via del tutto subordinata si fosse ritenuta la sussistenza di percentuale invalidante utile ai fini del riconoscimento dell'assegno d'invalidità (art. 13 legge n. 118/71), il ricorso non avrebbe potuto essere accolto nella mancata comprova dei requisiti socio economici quali il possesso del requisito reddituale e di incollocazio- ne, oltre che circa la insussistenza di situazioni di incompa- tibilità relativamente all'assegno di invalidità. Com l'unico motivo la ricorrente incidentale denunzia omessa e/o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui ultra petita ha condannato il Ministero dell'Interno al pa- gamento dell'indennità di accompagnamento e nom come richie- A 6 - sto, e come avrebbe dovuto, al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità, ricorrendo la misura di invalidità necessaria (80%) ed i limiti di reddito. Osserva pregiudizialmente la Corte che i ricorsi devono essere riuniti, trattandosi di impugnazioni avverso la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Va poi osservato che la controricorrente ha eccepito il passag- gio in giudicato della sentenza per difetto di legittimazione del Ministero dell'Interno all'accertamento dei requisiti sa- nitari e quindi all'impugnazione ex D.P.R. 698/94. L'eccezione è infondata. Invero, in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competen- ze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la conces- sione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statua- li al fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del tesoro e al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 11 1. 24 dicembre 1993 n. 537 e degli artt. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve conve- nire in giudizio il Ministero dell'interno per ottenerne la con- danna alla corresponsione della relativa prestazione, previo --7-- l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del tesoro s'impo- ne solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano do- mandato l'accertamento dello status di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedi- прив menti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge- delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessi- vamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'as- sistenza, garantito dall'art. 38 Cost. (Cass. S.U. 3 agosto 2000 n. 529). Sussiste pertanto la legittimazione del Ministero dell'inter- no all'impugnazione in ordine alla provvidenza riconosciuta dal Tribunale. Ciò detto, si osserva che vanno congiuntamente esaminati, in quanto tra loro connessi, i primi tre motivi del ricorso prin- cipale, ed essi sono fondati. Come dedotto dal Ministero, la sentenza gravata è viziata da extra petizione, per aver disposto condanna dello stesso al pagamento dell'indennità di accompagnamento, senza che questa 8 - fosse stata richiesta nè in sede amministrativa, nè nel ricorso introduttivo del giudizio, nè nell'atto di appel- lo%; la parte privata aveva invece richiesto il diverso beneficio dell'assegno d'invalidità ex art.13 legge n. 118/71. Restano assorbiti gli ultimi due motivi del ricorso princi- pale, con i quali si deduce che comunque non sussistevano i requisiti sanitari e socio-economici per la concessione dell'assegno d'invalidità, richiesto dall'assistita, non avendo il Tribunale riconosciuto detto beneficio, bensì, come si è detto, la diversa prestazione dell'indennità di accompagnamento. Del pari fondato è il ricorso incidentale della VE, la quale evidenzia, così come il ricorrente Ministero, che la prestazione richiesta era l'assegno d'invalidità, e non l'indennità di accompagnamento. Alla stregua delle considerazioni esposte va pertanto ac- colto per quanto di ragione il ricorso principale e va altresì accolto il ricorso incidentale, con cassazione della sentenza impugnata, e rinvio alla Corte di appello di Messina, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, ed accoglie altresì il ricorso inci- - 9 - dentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Messina, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 7 dicembre 2001. Il Presidente (dr. Ettore Mercurio) Gune zio Il Consigliere estensore (dr. Donato Figurelli) Jonato Fin selle е IL CANCELLÉRE Depositato in Cancelleria E oggi, 4 MAR. 2002 R P IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-9-7 N. 533 10 -