Sentenza 21 giugno 1999
Massime • 1
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la fattispecie di volta in volta considerata esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di un'apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento di essa. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., che al provvedimento di liquidazione della rendita per inabilità temporanea potesse attribuirsi il valore di ammissione dell'indennizzabilità dell'infortunio valida una volta per sempre e per tutte le prestazioni erogabili e, in particolare, per la rendita per inabilità permanente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1999, n. 6256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6256 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MATTINA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO SCARSO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE N. 144 presso lo studio degli Avvocati ANTONINO CATANIA e RITA RASPANTI, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura speciale notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA REP. 50368 del 19/01/1999;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 318/96 del Tribunale di DI;
depositata il 23/10/96 R.G.N. 1098/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/99 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore del lavoro di OD IO DI chiedeva la condanna dell'INAIL alla costituzione di rendita per la inabilità permanente del 20% che gli era residuata in seguito ad infortunio sul lavoro.
A sostegno della domanda deduceva che era rimasto vittima di un incidente stradale mentre tornava dal lavoro a bordo di un'automobile guidata da un collega e che l'INAIL aveva riconosciuto la sussistenza dell'infortunio e la sua indennizzabilità corrispondendogli la rendita per la inabilità temporanea, anche se poi aveva negato la permanenza della inabilità e respinto la richiesta della relativa prestazione.
si costituiva l'Istituto contestando la indennizzabilità dell'infortunio e, in subordine, la sussistenza di postumi permanenti dello stesso.
Il Pretore, con sentenza 5 maggio 1992, accoglieva la domanda. L'INAIL proponeva appello e il Tribunale di OD con sentenza 23 ottobre 1996, riteneva fondata la impugnazione, respingendo di conseguenza la domanda dell'assicurato, sul rilievo che costui non aveva provato - ne aveva chiesto di provare - che l'incidente subito era riconducibile alla fattispecie legale dell'infortunio "in itinere" per la sussistenza di uno specifico collegamento con l'attività di lavoro, mentre alla condotta dell'INAIL, consistente nella liquidazione della rendita per inabilità temporanea, non era attribuibile il valore di ammissione della indennizzabilità dell'infortunio valida una volta per sempre e per tutte le prestazioni erogabili dall'Istituto, date le differenze riscontrabili per ciascuna di esse.
Il OD chiede la cassazione della sentenza di appello con ricorso fondato su un unico motivo. L'INAIL non si è costituito. MOTIVI della decisione
Con l'unico motivo, senza dedurre la violazione di alcuna norma ne' indicare l'esistenza di un qualche vizio di motivazione, il ricorrente assume che avrebbe errato il Tribunale a non considerare prova della riconducibilità al lavoro dell'incidente da lui subito il riconoscimento della indennizzabilità dell'evento operato dall'INAIL con la liquidazione di una prestazione - l'indennità per inabilità temporanea - che, sebbene diversa dalla rendita, supponeva come questa la dipendenza dell'infortunio dall'attività lavorativa. Nella premessa della natura negoziale del rapporto assicurativo, sostiene che il giudice, rimettendo in discussione quanto già concluso tra le parti attraverso la domanda di prestazione (proposta) e l'accertamento amministrativo conclusosi con l'adempimento (accettazione), si sarebbe arbitrariamente sostituito alla loro volontà, rendendo passibili di sanzioni i dipendenti dell'INAIL resisi responsabili di esborsi non dovuti. Tesi del ricorrente è che l'Istituto avrebbe dovuto ripetere il presunto indebito e resistere in giudizio contestando fin dal primo momento i fatti e dimostrando, in virtù dell'inversione dell'onere della prova, l'errore nel riconoscimento - da parte sua - dell'infortunio "in itinere", perché solo in questo modo avrebbe potuto sciogliersi dalla obbligazione assunta.
Il motivo è privo di fondamento.
Come correttamente rileva la sentenza impugnata la indennità giornaliera per inabilità temporanea è prestazione distinta dalla rendita di inabilità permanente e la configurabilità del diritto a ciascuna di dette prestazioni è subordinata dalla legge al verificarsi di specifici diversi presupposti.
Altrettanto correttamente il Tribunale sottolinea che la erogazione della indennità per inabilità temporanea da parte dell'Istituto assicuratore non costituisce ammissione della dipendenza da "occasione di lavoro del denunziato infortunio ne' assume valore di confessione stragiudiziale , con l'efficacia probatoria prevista dagli artt. 2732 e 2735 cod. civ: giuridicamente, infatti, il riconoscimento di un diritte, non equivale all'attestazione dell'esistenza di un fatto, anche se si tratti del fatto che sta a fondamento del diritto stesso e che costituisce la causa giustificatrice del negozio ricognitivo.
Deve del pari condividersi l'affermazione del giudice di appello secondo cui l'accertamento della indennizzabilità dell'infortunio poteva comunque essere rimesso in discussione dall'INAIL nel procedere alla verifica e alla valutazione tecnica degli esiti delle lesioni riportate dal OD ai fini dell'attribuzione della rendita di inabilità permanente. Il provvedimento affermativo del diritto alla indennità per inabilità temporanea infatti, vale ad attribuire il detto beneficio ma non esprime certo la volontà dell'Istituto di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento di un infortunio sul lavoro, in relazione alle quali la diversa fattispecie di volta in volta considerata dalla legge esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di un'apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento di essa.
Del resto, la stessa revoca (non per fatti sopravvenuti) o la mancata continuazione della erogazione di una prestazione che sia stata in un primo tempo riconosciuta dall'ente previdenziale si risolvono in una contestazione dell'esistenza del diritto e questo comporta che l'attore deve provare il fatto costitutivo della obbligazione, che non è identificabile nel riconoscimento a suo tempo effettuato. Un riconoscimento che non produce neppure i limitati effetti di cui all'art.1988 cod. civ., trattandosi di materia della quale l'ente pubblico non può disporre a mezzo di atti negoziali (vedi Cass. sent. n. 6785 del 1991). Alla stregua delle considerazioni che precedono nessun rilievo può muoversi alle conclusive determinazioni della sentenza impugnata, per aver ritenuto che la dipendenza dell'incidente stradale dall'attività lavorativa - nel senso della sussistenza di un nesso eziologico almeno occasionale tra itinerario seguito e prestazione del lavoro - doveva essere provata dal OD come fatto da lui assunto a fondamento del diritto rivendicato in giudizio e per aver fatto ricadere sul ricorrente le conseguenze della mancata dimostrazione di quell'imprescindibile elemento costitutivo. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
Nonostante la soccombenza il ricorrente non è assoggettabile al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell'INAIL ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 1999