Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1999, n. 6256
CASS
Sentenza 21 giugno 1999

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In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il provvedimento affermativo del diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea vale esclusivamente ad attribuire il detto beneficio, ma non esprime la volontà dell'istituto assicuratore di vincolarsi al riconoscimento di tutte le possibili prestazioni ricollegabili all'avveramento dell'infortunio, in relazione alle quali la fattispecie di volta in volta considerata esige la ricorrenza di specifici requisiti e l'espletamento di un'apposita procedura amministrativa, strumentale all'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione previdenziale e all'adempimento di essa. (Nella specie la sentenza di merito, confermata dalla S.C., che al provvedimento di liquidazione della rendita per inabilità temporanea potesse attribuirsi il valore di ammissione dell'indennizzabilità dell'infortunio valida una volta per sempre e per tutte le prestazioni erogabili e, in particolare, per la rendita per inabilità permanente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1999, n. 6256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6256
    Data del deposito : 21 giugno 1999

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