Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10771 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B R P B B I CA I ALI ANA In nome del Popolo ItalianoPopold Italians 7 5) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.previdenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. 5311/800 Dott. Bruno D'Angelo " Mario Putaturo Donati V. Consigliere Pl " Rep. " Pietro Cuoco 28377Cron. 283 "" Giancarlo D'Agostino Ud.23/5/2002 "" Maura La Terza ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Paze Cole di SANTE, elett.dom.in Roma, Alberico LUCIANODieu 20 63 DI , presso l'avv. Paolo Boer che, unitamente all'avv. Marco Pierucci, lo rappresenta e difende,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 2349 NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI ISTITUTO I.N.A.I.L.,in persona del legale rappresentante pro- SUL LAVORO - tempore, elett.dom.in Roma, via IV Novembre n.144,presso gli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti dai quali è rappresentato e 1 difeso,per procura speciale a rogito Notaio Carlo Federico Tuccari di Roma in data 7 aprile 2000, rep.n.53890; CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Urbino in data 16 novembre 1999, n.134 (R.G.N.151/1994); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 23/5/2002,la Putaturo Donati relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Viscido;
uditi gli avv. Paolo Boer e Antonino Catania;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Renato Finocchi Ghersi che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Luciano Di SA, infermiere addetto alla sala geriatria assicurativa dell'Ospedale di Urbino e titolare di posizione INAIL, conveniva davanti al locale Pretore del lavoro 1'INAIL e, deducendo che il 16 febbraio 1989, dopo avere sollevato un paziente, aveva accusato un forte dolore al torace, seguito da svenimento,e che, in base agli accertamenti praticati,gli era stato diagnosticato un infarto al miocardio,ne chiedeva la condanna alla corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea ed a quella relativa ai postumi permanenti, oltre accessori. Nella resistenza dell'Istituto, il Pretore, all'esito di prova testimoniale e di consulenza dell'espletamento 1993, condannava 1'INAIL a tecnica, con sentenza del 1° ottobre 2 corrispondere all'assicurato la rendita per inabilità permanente del 25%,con interessi di legge, ma la decisione, su gravame del e dopo rinnovazione della consulenza convenuto tecnica d'ufficio,veniva riformata dal Tribunale che,con sentenza del 16 dicembre 1999, rigettava la domanda. Il De SA ha proposto ricorso per cassazione con un motivo cui ha resistito con controricorso l'INAIL. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.2 del TU 30 giugno 1965,n.1124 nonché dei principi generali relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali e, in particolare, in insufficiente, contraddittoriamateria di nesso di causalità e motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nel rigettare disatteso completamente lela domanda, ha risultanze istruttorie deponenti per la sicura sussistenza e rilevanza dello sforzo fisico lavorativo. Eppure per il consulente tecnico d'ufficio di primo grado il fatto che l'assicurato fosse un soggetto sovrappeso, fumatore con familiarità negativa con la patologia in questione,non era valso di per sé solo ad escludere ricollegabilità il riconoscimento dell'infortunio e la lavoro. Anzi il dell'infarto allo sforzo compiuto durante il rilievo che egli fosse soggetto a rischio e che avesse già accusato pregressi dolori e variazioni dei livelli ematici degli 3 enzimi aveva avvalorato l'esistenza di un nesso eziologico tra lo sforzo in occasione del lavoro e l'infarto miocardico. In conclusione il giudice d'appello avrebbe dovuto qualificare l'infarto al miocardio come infortunio sul lavoro poiché avvenuto per causa violenta ovvero a seguito di una azione rapida ed intensa come lo sforzo fisico che aveva provocato, data la situazione del soggetto, la brusca rottura del presistente equilibrio precario. Il motivo va rigettato perché infondato. Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, al fine di determinare se a un infarto cardiaco che di per sé rappresenta una rottura dell'equilibrio nell'organismo del lavoratore concentrata in una minima misura temporale e quindi integra una "causa violenta" - è riconoscibile un'eziologia lavorativa, va accertato se l'attività lavorativa (che non deve necessariamente essere caratterizzata da sforzi particolari) abbia esercitato il ruolo di elemento causale, anche se concorrente con preesistenti fattori patologici,e se sussista tra la stessa attività e l'evento una contiguità temporale, non esclusa da un breve intervallo tra lavoro e lesione, ove la lesione sia inequivocabilmente riconducibile all'attività svolta in un tempo immediatamente precedente (Cass.,26 ottobre 2000,n. 14085;24 ottobre 2000,n. 13982;5 settembre 1997, n.8538; vedi anche, Cass.,16 novembre 1987, n.8388;11 novembre 1996, n.6610, sulla non indispensabilità dei requisiti della straordinarietà, accidentalità o imprevedibilità del fatto lesivo i quali non sono richiamati A dall'art.2 del DPR n. 1124 del 1965; Cass., 9 giugno violenta;
e Cass.,101982, n.3489, sull'azione termica come causa marzo 1987, n.2490, sull'onere di prova). Siffatti principi sono stati applicati dal Tribunale che nella ricostruzione della vicenda ha condiviso le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio designato in secondo grado. Dall'esame della cartella clinica relativa al ricovero nel reparto di cardiologia dell'Ospedale di Urbino, avvenuto il 18 febbraio 1989, ossia lo stesso giorno dell'infarto, era emerso, infatti, che il Di SA già alle 3 della notte aveva accusato un dolore alla superficie esterna dell'arto superiore sinistro e che, anche se l'elettrocardiogramma eseguito la mattina modificazioni non aveva evidenziato anomalie, le corso degli enzimatiche, indicative di danno necrotico, emerse nel esami effettuati alle ore 7 della mattina, e la presenza di manifestazioni di nausea, sudore ed astenia avevano confermato acuto in evoluzione, poil'esistenza di un quadro ischemico etichettato come infarto. Tali elementi deponevano univocamente per l'esclusione di qualsiasi nesso di causalità tra lo sforzo compiuto dall'assicurato per sollevare il paziente dalla barella e svolte, durante l'infarto dato che le incombenze lavorative ischemico, avevano solo costituito un l'evoluzione del quadro fattore di aggravamento del rischio di complicanze proprie della 22420. fase acuta che non siano fortunatamente verificate. Trattasi di giudizio, congruamente motivato ed esente da errori nel profilo logico e giuridico, come tale incensurabile in 50 J questa sede, rispetto al quale le censure finiscono con il sollecitare un inammissibile riesame delle risultanze probatorie. Il ricorso va perciò rigettato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 21 marzo 2002 Il Presidente Il Consigliere est. Full S Blill IL CANCELLIERE. Depositato in Cancelleria 23 LUG. 2002 oggi, IL CANCELLIERE 6