Sentenza 11 febbraio 2015
Massime • 1
La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n.306, non può essere disposta in relazione a beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna, giacchè, da un lato si vanificherebbe ogni distinzione della disciplina di tale tipo di confisca con quella delle misure di prevenzione e, dall'altro, si attribuirebbero al giudice dell'esecuzione compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2015, n. 12047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12047 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 11/02/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 351
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 30004/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL DO N. IL 19/04/1971;
avverso l'ordinanza n. 2927/2002 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA, del 29/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG. Dott. GALLI Massimo il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Pavia, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29 aprile 2014, rigettava l'opposizione proposta dai coniugi LL DO e LL IJ avverso il sequestro preventivo disposto in loro danno in seguito alla condanna del primo, con sentenza del 29.11.2004 irrevocabile il 7.7.2006, per plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sequestro avente ad oggetto una abitazione rurale ed una abitazione popolare posti in Zinasco, ad entrambi intestate, ed una autovettura VW Touareg. Contestualmente al rigetto del sequestro il G.E. ordinava la confisca dei beni come innanzi sequestrati rientrando ciò nei suoi poteri processuali. A sostegno del provvedimento il G.E. richiamava il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e la disposta perizia disposta di ufficio, la quale ha concluso nel senso che i redditi familiari dei proprietari non giustificavano gli acquisti dei beni confiscati, tenuto conte delle esigenze di un nucleo familiare, come quello della famiglia LL, costituito da due adulti e da due figli minorenni.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento LL DO, assistito dal difensore di fiducia, che ne contesta la legittimità perché viziato da violazione di legge e vizio della motivazione, in particolare osservando ed argomentando: il provvedimento impugnato poggia esclusivamente sulla perizia di ufficio disposta dal G.E.; il perito ha preso atto che il valore del compendio immobiliare è pari, secondo le risultanze documentali registrate, ad Euro 61.000.00; il perito però, oltre al reddito da lavoro conseguito dal ricorrente nei periodi di imposta dal 2007 al 2012 e dalla moglie nel 2012, comprovati dai CUD, non ha considerato redditi lavorativi ulteriori prodotti dall'istante, pure documentalmente provati attraverso buste paga;
i beni confiscati, inoltre, sono stati acquisiti nel 2004 e nel 2010 eppertanto molto dopo la consumazione dei reati in funzione dei quali è stato adottato il provvedimento ablativo;
sotto tale profilo il provvedimento è in contrasto con l'insegnamento del giudice di legittimità, che vieta la confisca di beni acquisiti in epoca successiva alla sentenza di condanna cui ineriscono;
non ha valutato il G.E. neppure la possibilità di una confisca soltanto parziale dei beni venuti in considerazione.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata perché, immotivatamente, non considerati tutti i redditi da lavoro dimostrati dal ricorrente e perché disapplicato l'insegnamento di legittimità in ordine alla confiscabilità di beni acquisiti successivamente alla sentenza di condanna.
4. La corte condivide le conclusioni e le ragioni illustrate dal P.G. in sede.
4.1 Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356
(modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. (Cass. Sez. U. Sentenza n. 920 del 17.12.2003 dep. 19.1.2004 rv 226490; cfr. anche Corte cost, ord. 29 gennaio 1996, n. 18). Con la menzionata sentenza le Sezioni Unite hanno poi specificamente affermato che: "il legislatore, nell'individuare i reati dalla cui condanna discende la confiscabilità dei beni, non ha presupposto la derivazione di tali beni dall'episodio criminoso singolo per cui la condanna è intervenuta, ma ha correlato la confisca proprio alla sola condanna del soggetto che di quei beni dispone, senza che necessitino ulteriori accertamenti in ordine all'attitudine criminale". In altri termini il giudice, attenendosi al tenore letterale della disposizione, non deve ricercare alcun nesso di derivazione tra i beni confiscabili e il reato per cui ha pronunziato condanna e nemmeno tra questi stessi beni e l'attività criminosa del condannato. Cosa che, sotto un profilo positivo, significa che, una volta intervenuta la condanna, la confisca va sempre ordinata quando sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni di cui il condannato ha la disponibilità e il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle cose. Con il corollario che, essendo la condanna e la presenza della somma dei beni di valore sproporzionato realtà attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna".
In conformità a tale orientamento è stato affermato che il sequestro e la confisca D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ex art. 12 sexies (convertito in L. 7 agosto 1992, n. 356) possono avere ad oggetto beni acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna indipendentemente dall'effettivo valore del profitto o provento di quest'ultimo. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 22020 del 22.11.2011 dep.
7.6.2012 rv 252849). Ne consegue che la confisca per cui è causa non può essere disposta per beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna, giacché, altrimenti, da un lato, si vanificherebbe ogni distinzione fra la disciplina della confisca in questione e di quella relativa alle misure di prevenzione e, dall'altro, si caricherebbe il giudice dell'esecuzione di compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione (così Cass., sez. 2, 6.11.2012, n. 46291, rv. 255239). Si deve, quindi, ritenere che la pronuncia della sentenza di condanna sia il punto finale di riferimento temporale per la confisca dei beni, fino a quel momento acquisiti, così come correttamente ritenuto dal ricorrente e dal P.G. in sede nella sua requisitoria. Residua, ovviamente, l'ipotesi in cui il bene sia stato acquistato successivamente alla sentenza con denaro che risulti essere stato in possesso del condannato prima della sentenza, ma tale ipotesi esige ed impone adeguato sostegno probatorio.
4.2 Tanto premesso e venendo come di necessità al caso concreto, non può non osservarsi, preliminarmente, come l'ordinanza in esame, pur diffusamente argomentando, non contenga alcun dato numerico in ordine alla entità dei redditi da lavoro considerati al fine di rendere possibile il controllo logico e di legalità sulla coerenza normativa del confronto peritale tra entrate reddituali del nucleo familiare del ricorrente e valore degli acquisti, questi ultimi soltanto precisati in Euro 61.000,00 (valore documentale peraltro ritenuto dal perito inferiore a quello reale).
Con certezza poi il ricorrente ha provato con buste paga redditi da lavoro ritenuti del tutto immotivatamente, giacché apparente quella articolata, non utili ai fini del giudizio e ciò integra ulteriore vizio motivazionale dell'atto in esame.
Residua infine, ma certo non ultimo per importanza, la mancata considerazione del principio di diritto costantemente affermato da questa Corte ed innanzi richiamato circa il valore dirimente della sentenza di condanna giustificativa della confisca, omissione che ha di conseguenza coinvolto anche il profilo relativo alla possibilità che, successivamente alla sentenza di condanna, il condannato abbia utilizzato fondi in suo possesso prima di tale data.
5. L'ordinanza in esame va pertanto annullata con rinvio al G.E. per nuovo esame che dia esauriente e verificabile dimostrazione di una sproporzione tra i redditi dichiarati dalla famiglia LL ed il valore economico dei beni confiscati, puntualmente applicando l'insegnamento del giudice di legittimità relativo al tempo della sentenza di condanna in relazione a quello delle acquisizioni dei beni sottoposti a vincolo.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GUP del Tribunale di Pavia.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015