Sentenza 22 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/2002, n. 5858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5858 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
I L L O B 9 8 E 6 e E l . a N n N O e I , Z p 1 A a 8 R REPUBBLICA ITALIANA 9 T m 1 S e I - t G s 1 i E 1 s - R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l 4 A 05858 /02 2 a D e . h E L CORTE SUPREMA DI CASSA c T i f 3 N i E 2 d S o . E T m R A Composta dagli 11 Sigg.ri Magistrati: R.G.N.03200/99 Dott. Antonio SAGGIO Presidente Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore Cron. 17127 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 19.12.01 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa - SENTENZA coltivazione di cava - regione Lombardia sul ricorso proposto da: MB ON, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera 29, presso l'avv. Giorgio Allocca, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avv. Gianfranco Fontana del foro di Brescia giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PROVINCIA di BRESCIA, in persona del Presidente p.t. Battista Lepidi, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 20, presso l'avv. Francesco Storace, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente Cf2579 2001 avverso la sentenza del Pretore di Brescia n.799 del 30.10.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Relatore Cons.G. Cappuccio;
Uditi gli avv.ti Allocca e Storace;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto;
Svolgimento del processo Con sentenza in data 6/30.10.98 il Pretore di Brescia rigettava l'opposizione proposta da MB AP all'ordinanza ingiunzione che gli irrogava la sanzione amministrativa di lire 46.860.000 per violazione della legge forestale regionale. Esponeva in fatto il Pretore che il AP, dopo aver proposto istanza per ottenere nuova autorizzazione all'esercizio, nella zona, di attività estrattiva, aveva, in attesa dell'autorizzazione, effettuato lavori preparatori realizzando un piazzale ed una strada d'accesso -interessanti una estensione di mq. 321 ed un movimento di terra di circa 923 mc-; che il Corpo forestale competente aveva ritenuto che l'attività compiuta costituisse violazione agli artt. 25 1.r. n.8 del 1976 ed all'art. 55 del r.r. n.1 del 1993; che successsivamente alla contestazione, ma prima che venisse emessa l'ordinanza ingiunzione opposta, la competente autorità aveva rilasciato, in data 24.09.96, l'autorizzazione richiesta. Assumeva in diritto il Pretore che l'illecito amministrativo configurato dal legislatore regionale era di pericolo e non di danno;
che il danno al territorio 2 بية era sussistente per la mera movimentazione del terreno sottoposto al vincolo idrogeologico senza la prescritta autorizzazione, senza necessità di ulteriori indagini;
che alla autorizzazione successivamente intervenuta non poteva riconoscersi efficacia sanante;
che, infine, l'applicazione dell'art. 59 del regolamento regionale 1/93 non comportava alcun beneficio per il AP, sia perché la specifica autorizzazione menzionata da tale norma si riferiva alla autorizzazione alla attività estrattiva, e non alla autorizzazione -a superare il vincolo idrogeologico- in questione, sia perché, in ipotesi, la sanzione rimarrebbe sempre dettata dall'art. 55 dello stesso regolamento. Contro tale sentenza, notificatagli il 16.12.98, proponeva ricorso per cassazione il AP, avanzando, con atto notificato il 06.02.99, due motivi di censura. Si è costituita la Provincia di Brescia, resistendo. Motivi della decisione Col secondo motivo di censura -che, per priorità logica, va esaminato per primo- si deduce la violazione dell'art. 1.6 1.s. 689/81 e dell'art. 59 r.r. 1/1993, nonché difetto di motivazione. Sostiene il ricorrente che il Pretore è incorso in equivoco, perché l'oppposizione all'ordinanza ingiunzione rilevava che la specifica autorizzazione richiesta dall'art. 59 del regolamento non poteva confondersi con l'autorizzazione a cui si riferiva l'art. 55 del regolamento;
che, in conseguenza, doveva trovare applicazione l'art. 59 del regolamento con la conseguenza che, data la tassatività delle sanzioni, non poteva trovare applicazione la sanzione prevista dall'art. 55.2 perché non richiamata e l'unica censura applicabile rimaneva quindi quella prevista dal 3 برة comma 1 dell'art. 27 1.r. n.8/76, unica con carattere di generalità e limitata, nel massimo, a lire 500.000. La censura è inammissibile, perché non corrisponde al decisum. Ha osservato la sentenza impugnata che l'art. 59 del regolamento regionale Lombardia 23.02.1993 n. 1, nel disporre che "i mutamenti di destinazione nell'uso del suolo in terreni soggetti a vincolo idrogeologico o disboscamenti necessari alla realizzazione di cave, miniere, discariche o bonifiche agricole di cui all'art. 43.3 1.r. 18/82 sono soggetti a specifica autorizzazione da parte dell'etne delegato", intende chiarire che, oltre che dell'autorizzazione richiesta dall'art. 7 del rd. 3267/33 e, quindi, dall'art. 25.1 della 1.r. n.8/76, occorre, nel caso che siano perseguite le destinazioni indicate, munirsi anche dell'autorizzazione specifica, prevista dalla normativa richiamata (1.r.30.03.82 n.18, mod.
1.r. 21.06.82 n. 27, che disciplina l'attività di cava). In conseguenza, la mancata richiesta della autorizzazione specifica trova la propria sanzione nella normativa richiamata e non in quella, in discussione, sulla legge forestale. Secondo l'interpretazione datane dal Pretore, l'art. 59 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (dettate, appunto, con il regolamento regionale n.1/93) è una norma interpretativa, volta ad evitare che l'interessato ritenga assorbita nella autorizzazione forestale anche quella estrattiva. Perciò, le ulteriori considerazioni volte a dimostrare l'inconsistenza della censura anche seguendo la diversa interpretazione proposta dal AP, costituiscono un obiter dictum e, poiché il motivo di impugnazione censura unicamente l'obiter e non il dictum, è inammissibile. 4 Caf Col primo motivo del ricorso si deduce la la violazione degli artt. 25 e 27 1.r.
5.4.1976 n.8 e successive modifiche, degli artt. 2, 3 55 e 59 del regolamento regionale 23.02.1993 n.1; dell'art. 1 della 1.s. 689/81, nonché difetto di motivazione. Assume il ricorrente che l'art. 27 1.r. n.8/76 prevede, al quarto comma, due ipotesi: quella dell'infrazione formale e quella dell'infrazione dannosa, tanto che la norma in esame così come l'art. 55 del regolamento prevedono la commisurazione della sanzione al danno. In conseguenza, solo l'accertamento che un danno in concreto si è verificato consente di irrogare la sanzione più grave. Ma l'insussistenza del danno risultava dal successivo rilascio della autorizzazione, che esprimeva autorevolmente un accertamento tecnico che attestava l'assenza di pregiudizi al territorio sotto l'aspetto idrogeologico. Inoltre, a tale autorizzazione doveva riconoscersi effetto retroattivo perché l'autorizzazione in sanatoria costituisce un istituto generale del diritto amministrativo e, parallelamente a quanto previsto per il vincolo paesaggistico, doveva ammettersi la sanatoria per il vincolo idrogeologico. Infine, non era consentito ricavare la definizione di "danno cagionato al territorio”, non definito dall'art. 27 1.r. n.8/76, dall' art. 55.2 del regolamento, perché ne risulterebbe violata la riserva di legge posta dall'art. 1 della 1.s. 689/81 che, anche se intesa come riserva relativa, presuppone sempre che sia la legge ad indicare i criteri d'orientamento. In tal caso, sarebbe illegittimo l'art. 27 della 1.r. n.8/76, perché tali criteri non indica. Vanno rigettati tutti i profili del motivo. 5 Caf La fattispecie è regolata dagli artt. 19 e 21 della 1.r. 22.12.89 n.80 (che hanno sostituito gli artt. 25 e 27 della 1.r. 05.04. 1976 n.8) e dall'art. 55 delle richiamate prescrizioni di massima che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non distinguono tra violazioni formali e violazioni sostanziali, dal momento che la sussistenza del vincolo idrogeologico presume dannosa ogni attività volta alla denudazione del terreno boschivo o alla dissodazione del terreno saldo. La legislazione regionale in esame, in sintonia con il rd. 3267/1933, artt. 1 e 7, distingue tra bosco vincolato e terreno vincolato, distingue la sanzione per il danno all'ambiente boschivo (art. 27.1 come sostituito) da quella per il danno al territorio (art. 27.4 cit) rinviando, per la quantificazione, alle prescrizioni di massima che, dettate con il regolamento regionale richiamato, utilizzano i parametri della entità del terreno trasformato o del numero delle piante tagliate, criteri analoghi a quelli dettati dagli artt. 26 e 29 del rd. 3267/33. L'eterointegrazione, che così avviene, non è stata considerata illegittima a fronte della riserva (relativa) di legge prescritta dall'art. 1 della l.s. 689/81 (Cass. 1242/99; 12367/99). Si deve escludere che l'autorizzazione rilasciata al AP qualche mese dopo l'esecuzione dei lavori preparatori possa essere considerata con efficacia retroattiva perché, mentre la sentenza impugnata precisa che il periodo di validità vi era espressamente determinato, il ricorrente non deduce che il dies a quo era anteriore alla data dell'accertata infrazione. Inoltre, la sentenza ha escluso anche che la autorizzazione rilasciata al AP il 24.09.96 fosse in sanatoria;
il primo giudice ha, in tal modo, effettuato una interpretazione del provvedimento autorizzatorio che poteva essere censurata in sede di legittimità, per contrasto con le norme 6 Cof ermeneutiche, ma che non può essere contrastata assumendo che la sanatoria è istituto generale del diritto amministrativo o che la disciplina del vincolo paesaggistico prevede l'autorizzazione in sanatoria, poiché tali rilievi, di carattere generale, potrebbero essere utili solo se fosse, in questa sede, consentito il riesame dell'atto. Neppure l'ultimo profilo del primo motivo merita accoglimento. La sentenza impugnata ha configurato come infrazione di pericolo la trasgressione contestata, osservando che il pericolo è insito nella realizzazione stessa della condotta tipica;
che il danno al territorio consiste nella mera movimentazione del terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, senza ulteriore indagine, tanto che la sanzione è irrogata in misura proporzionale alla quantità di terra movimentata;
che il danno ambientale sussiste ogni volta che si movimenti terreno sottoposto a vincolo idrogeologico senza la prescritta autorizzazione;
che, infine, il provvedimento autorizzativo è subordinato a tutta una serie di prescrizioni relative alle modalità attuative dell'attività, alle quali il ricorrente di certo non poteva, non conoscendole, attenersi. Assume invece il ricorrente che il danno è elemento costitutivo della infrazione e che deve quindi essere di volta in volta accertato;
che ha perciò errato la sentenza impugnata a considerare l'infrazione di pericolo e non di danno, escludendo ogni rilevanza dell'accertamento di non dannosità contenuto nell'autorizzazione rilasciata;
senza considerare, inoltre, che gli interventi consentiti dall'autorizzazione erano ben più consistenti di quelli effettuati. 7 برة E' stata ripetutamente sollevata q.l.c. nell'assunto che la normativa (statale) in materia sottraesse al controllo del giudice la sussistenza e l'entità del danno, vincolandolo all'accertamento dell'organo tecnico amministrativo;
la questione è stata però respinta (Corte cost. 200/70; 67/71; 142/79) rilevando che anche la sussistenza e l'entità del danno formano oggetto del giudizio. Poiché la normativa regionale in esame è del tutto analoga, si impone identica soluzione: il vincolo idrogeologico apposto sul terreno determina una presunzione di dannosità di qualsiasi trasformazione (integrata anche dalla sola denudazione o dissodazione) che però può essere vinta dalla prova contraria fornita dal trasgressore. Peraltro, l'autorizzazione prevista dall'art. 7 rd 3267/33 -e richiamata dall'art. 25 1.r. 8/76 come modif.- è espressione di poteri discrezionali volti a contemperare interessi pubblici concorrenti ed il suo rilascio non implica, quindi, un giudizio di non pericolosità e di non dannosità dell'attività programmata, come i provvedimenti di esclusione e di revoca previsti dagli artt. 12 e 13 rd 3267/23. In conseguenza, il richiamo alla autorizzazione non può essere apprezzato come richiamo ad una prova potenzialmente contraria alla presunzione, avendo il ricorrente omesso di esaminare se, per contenuto specifico, l'autorizzazione esprimeva un giudizio di non dannosità. Va aggiunto che, pur qualificando l'infrazione di pericolo, il giudice di merito ha accertato il danno, constituito dai movimenti di terra effettuati. Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
8 برة rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del euro che liquida in complessive lire 1600,000 pari ad 7. raw lire 1.500.000, pari ad . 774,69 per onorari. Roma, 19 dicembre 2001 Il Cons. est. CORTE 22 APR 2002 IL CANCELLIERE برة giudizio di legittimità, 826,33 , di cui Il Presidente ник IL CANCELLIERE Andrea Bianchi 9 8 6 . E N e N l I , a L O I 1 L n Z 8 e O A 9 p B R 1 T - a E S 1 I m 1 e G - t E s 4 i R 2 s A . l D a L E e 3 T h 2 c N i E . f i S T d E R o A m