Sentenza 30 gennaio 2017
Massime • 1
Integra il delitto previsto dall'art. 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'utilizzazione di un apparato atto alla decodificazione ad uso privato di trasmissioni audiovisive via satellite ad accesso condizionato, in modo da eludere le misure tecnologiche di protezione poste in essere dall'emittente, con la finalità fraudolenta di sottrarsi al pagamento del canone dovuto per l'accesso ai programmi.
Commentari • 3
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Nel 2000 era stato eliminato il reato del cosiddetto Card Sharing, introdotto poi nuovamente nel 2003. Per c.d. Card Sharing si intende la condotta di chi, pur non acquistando i codici necessari per usufruire e beneficiare dei programmi criptati messi dalla società a disposizione, ne beneficia abusivamente non corrispondendo alcun canone. Il reato cui si riferisce la recente sentenza della Cassazione è quindi quello previsto dalla legge sul diritto d'autore la l. n. 633/1941 che all'art. 171-octies sanziona “chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla …
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Una sentenza della Cassazione fa chiarezza sui rischi nei quali può incorrere chi decide di guardare la pay tv illegalmente Cosa rischia chi decide di guardare la pay tv illegalmente? La Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni a riguardo con la sentenza n. 46443/2017. Con questa, i giudici hanno stabilito – per un uomo colpevole di guardare la pay tv illegalmente – una condanna a 4 mesi di carcere e 2mila euro di multa. Nel caso di specie esaminato dai giudici, l'uomo aveva guardato mesi di pay tv dopo aver messo in piedi un complesso sistema per farlo senza sborsare un euro. Il soggetto utilizzava un decoder ad hoc, collegato a internet, tv e satellite, con il quale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2017, n. 46443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46443 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2017 |
Testo completo
46443-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. 352 Dott. ALDO CAVALLO Presidente Consigliere rel Dott. DONATELLA GALTERIO UP 30/1/2016 R.G.N.30611/16 Dott. ANDREA GENTILI Consigliere Dott. EMANUELA GAI Consigliere Dott. ANTONELLA CIRIELLO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN FI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 12.4.2016 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Corasaniti che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Giuseppe Farina, sostituto processuale dell'avv. hoy Tommaso Farina, che concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 12.4.2016 la Corte di Appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza di primo grado che aveva condannato IP AN alla pena di quattro mesi di reclusione ed €2.000 di multa per avere in violazione dell'art. 171 octies 1.633/1941 installato un apparecchio con decoder regolarmente alimentato alla rete LAN domestica ed internet collegato con apparato TV e connessione all'impianto satellitare così rendendo visibili i canali televisivi del gruppo SKY Italia in assenza della relativa smart card. Avverso la suddetta sentenza ricorre in Cassazione l'imputato affidando il proprio ricorso ad un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge ed al vizio motivazionale, l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 171 octies 1.633/1941, norma del tutto residuale riservata esclusivamente ad attività illecite a livello professionale, deponendo invece il riferimento ad un canone imposto per l'accesso alla visione dei programmi dell'emittente Sky e lo scopo di lucro sotto il profilo soggettivo da contrapporsi a quello fraudolento, assente nella fattispecie, per la riconducibilità della condotta nell'alveo normativo dell'art. 171 ter comma 1° lett.f) 1.633/1941. Sostiene inoltre il ricorrente che nessuna spiegazione sia stata dalla sentenza che fonda il verdetto di colpevolezza sul sistema del card sharing, ravvisabile in presenza del Kit sharing consistente in un decoder e in una smart card collegata, come l'imputato avesse potuto accedere alla visione dei canali Sky in assenza di una smart card, mai rinvenuta presso la propria abitazione, senza tenere conto della versione fornita dallo stesso, che aveva affermato di aver acquistato i codici di decodifica sul web. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente censura con l'unico motivo di ricorso svolto la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di violazione di legge e di carenza o illogicità motivazionale, tra loro all'evidenza contraddittori posto che da un canto si duole dell'erronea qualificazione giuridica del fatto e dall'altro lamenta il salto logico effettuato dall'accertamento del fatto, consistito nella decodifica del segnale satellitare Sky nella propria abitazione, all'applicazione della fattispecie di reato ascrittagli. Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta), mentre il vizio motivazionale presuppone una un'erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016 - dep. 10/11/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 26840401). La ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale non è contestata dal ricorrente, che censura invece l'erronea applicazione dell'art. 171-octies 1.633/1941 alla fattispecie concreta. Conseguentemente non è profilabile alcun vizio motivazionale tenuto conto che nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione non è mai denunciabile con riferimento a questioni di diritto, poiché queste, se sono 2 fondate e disattese dal giudice, motivatamente o meno, danno luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge, mentre, se sono infondate, il loro mancato esame non determina alcun vizio di legittimità della pronuncia (Sez. 1, n. 16372 del 20/03/2015 - dep. 20/04/2015, Rv. 263326). Così delimitato il perimetro dell'impugnazione, la censura svolta si appalesa, anche in punto di violazione di legge, manifestamente infondata. Va al riguardo rilevato che l'art. 171 ter lett. f) bis L. 22/4/'41, n. 633, punisce colui il quale "fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti, ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater, ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure...."; e che, invece, l'art. 171 octies L. 633/'41 sanziona chi "a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza, per uso pubblico e privato, apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, effettuate via etere, via satellite o via cavo, in forma sia analogica, che digitale". Invero i fatti previsti dalla norma di legge da ultimo riportata, introdotta dall'art. 17 L. 18/8/'00, n. 248, depenalizzati dalla successiva emanazione del D.Lgs. 15/11/2000 n. 373 (entrato in vigore il 30/12/'00), hanno riacquistato rilievo penale a seguito della modifica apportata, dall'art. 1 L. 7/02/'03, n. 22, all'art. 6 co. 1 del detto decreto legislativo, con la previsione dell'applicabilità anche delle sanzioni penali e delle altre misure accessorie di cui agli artt. 171 bis e 171 octies L. 633/'41 e successive modifiche. Il raffronto tra le due norme rende palese che le condotte incriminate dall'art.171 lett.f sono tra loro accomunate dalla finalità commerciale concretandosi l'illecito nella immissione sul mercato di prodotti o servizi atti ad eludere le misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater, non essendo ivi compresa la condotta di chi invece utilizza i dispositivi che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del dovuto corrispettivo, condotta questa che è invece espressamente sanzionata dall'art. 171 octies, indipendentemente dall'utilizzo pubblico о privato che venga fatto dell'apparecchio atto alla decodificazione di trasmissioni audiovisive. Non ricorre, all'evidenza, nessun vizio integrante a violazione di legge: né sotto il profilo dell'inosservanza, non avendo il giudice a quo applicato honeMy determinata una disposizione in relazione all'operata rappresentazione della norma, o applicato la norma sul presupposto dell'accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie incriminatrice;
né sotto il profilo della erronea applicazione, avendo la Corte di merito esattamente interpretato, 3 alla luce dei principi fissati da questa Corte, la disposizione applicata. Correttamente i giudici palermitani hanno, invero, ricondotto nell'ambito dell'art. 171-octies I. 633/1941 la condotta incriminata, pacificamente consistita nella decodificazione ad uso privato di programmi televisivi ad accesso condizionato e, dunque, protetto, eludendo le misure tecnologiche destinate ad post in ener impedire l'accessor da parte dell'emittente, senza che assumano rilievo le concrete modalità con cui l'elusione venga attuata, evidenziandone la finalità fraudolenta nel mancato pagamento del canone applicato agli utenti per l'accesso ai suddetti programmi. E' poi evidente cha dalla ricondotta rilevanza penale del fatto nell'alveo della norma così individuata discenda, de plano, l'antigiuridicità della condotta ascritta all'imputato, non potendosi prendere in esame per le ragioni sopra esposte le ulteriori doglianze svolte sul piano motivazionale, peraltro sviluppate nell'orbita delle mere censure di merito. Non sussistendo pertanto i presupposti per invocare l'intervento di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 30.1.2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Donatella Galterio Aldo Cavallo Aldo Coucle DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 OTT 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani