Sentenza 24 maggio 2000
Massime • 1
Il giudice d'appello, a norma del quinto comma dell'articolo 604 cod. proc. pen., può ordinare la rinnovazione degli atti nulli solo quando la sentenza di primo grado sia fondata su atti affetti da una delle invalidità previste dagli artt. 179 e 180 cod. proc. pen., mentre deve escludersi che possa ricorrervi in presenza di prove inutilizzabili perché illegittimamente acquisite. (Nella specie la Corte ha ritenuto che i giudici d'appello non potessero provvedere alla rinnovazione di una prova testimoniale illegittimamente utilizzata per la decisione dal giudice di primo grado mediante lettura non consentita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/2000, n. 8828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8828 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AVITABILE DAVIDE Presidente del 24/05/2000
1. Dott. DE MAIO GUIDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MANNINO S. FELICE Consigliere N. 2081
3. Dott. GRILLO CARLO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO Consigliere N. 4746/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IC AN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza n. 6259 del 28/9-2/10/99, pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli. - Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
- udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
- udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dr. A. Albano, con le quali chiede l'annullamento con rinvio della gravata decisione;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in premessa, la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza 17/12/97 del Pretore di Caserta - Sezione distaccata di Marcianise, condannava CE TO alla pena di mesi 2 di arresto e L. 15.000.000 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 20 lett. b) L. n. 47/1985, 2-13-4-14 L. n. 1086/1971, accertati dal 7/3/95 al 4/12/95.
Ricorre per cassazione il prevenuto, deducendo: 1) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 525, comma 2, c.p.p., con conseguente nullità della sentenza di primo grado e di ogni successivo atto, in quanto il Pretore, nonostante fosse cambiata la persona fisica del giudice, non aveva ripetuto l'esame dei testi escussi, ritenendo sufficiente la lettura delle precedenti dichiarazioni, nonostante l'opposizione dell'imputato; 2) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 511, 514 e 603 c.p.p., giacché, a causa della nullità prima indicata, la Corte di Appello non poteva procedere alla rinnovazione del dibattimento, senza istanza della difesa in tal senso, ne' detta rinnovazione poteva essere disposta di ufficio ex art. 603, comma 3, c.p.p.; 3) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 604, comma 5, e 606, lett. d), c.p.p., non potendo la Corte di Appello scegliere quale atto nullo rinnovare, ma dovendo rinnovarli tutti e quindi, nella specie, provvedere ad escutere anche altri testi oltre al teste di accusa IR;
4) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 530, commi 1 e 2, c.p.p., avendo la Corte omesso ogni valutazione sulle argomentazioni difensive esposte nell'atto di gravame;
5) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 157 c.p., avendo la Corte omesso ogni motivazione circa la richiesta di entrambe le parti di dichiarare estinti per prescrizione i reati de quibus. All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 17 febbraio 1999, n. 2, Iannasso ed altro, richiamata puntualmente dalla Corte distrettuale, hanno precisato che, nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti. Il giudice, d'altronde, può di ufficio disporre la lettura delle dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali se, nel corso del dibattimento rinnovato a causa del mutamento del giudice, nessuna delle parti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenza.
Orbene è pacifico nel caso di specie, riconoscendolo la stessa sentenza impugnata, che il Pretore utilizzò per la decisione, mediante lettura, le testimonianze rilasciate nel dibattimento svoltosi innanzi a diverso magistrato, nonostante l'espressa opposizione della difesa. La prova dell'assunto accusatorio, quindi, fu acquisita in violazione degli artt. 511, comma 2, e 514 c.p.p., sebbene fosse - ai sensi del successivo art. 526 - inutilizzabile ai fini del decidere.
A questa determinazione sono giunti anche i giudici di appello che, però, hanno ritenuto - in applicazione dell'art. 604, comma 5, c.p.p. - di non annullare la sentenza di primo grado, ma di rinnovare
"gli atti nulli necessari per la decisione, in applicazione dei principi di conservazione degli atti e di economia processuale", risentendo il teste d'accusa IR "unico di cui è stata disposta l'audizione in quanto sufficiente per pervenire alla definizione della vicenda ex art. 604, comma 5 seconda parte, c.p.p.", ed hanno deciso poi il processo nel merito.
Rileva il Collegio che evidente è l'errore in cui è incorsa la Corte del merito, interpretando non correttamente la menzionata norma processuale. Invero, ammesso che fosse legittimo il ricorso al disposto del quinto comma dell'art. 604 c.p., doveva la Corte applicare la prima parte della norma e non la seconda. Dette disposizioni, invero, regolano due distinte ipotesi: a) il giudice di appello si avvale della facoltà di rinnovare gli atti nulli, ed in questo caso deve rinnovare tutti quelli che tali sono;
b) il predetto giudice decide nel merito, dopo aver dichiarato la nullità dei detti atti, riconoscendo che essi non incidono sulla decisione. Certamente non può operare, invece, come ha fatto la Corte partenopea:
rinnovare solo un atto nullo, ritenendolo sufficiente alla decisione del processo, con palese violazione, tra l'altro, dei diritti della difesa, che sostanzialmente espropria del diritto di provare il proprio assunto.
Ma ulteriori considerazioni inducono questo Collegio ad escludere - nella fattispecie in esame - proprio la legittimità del ricorso all'intervento recuperatorio effettuato dai giudici di appello ai sensi dell'art. 604, comma 5, c.p.p.. Invero il presupposto dell'applicabilità di tale norma è che la sentenza di primo grado contenga atti affetti da una delle nullità indicate negli artt. 179 o 180 c.p.p. (art. 604, comma 4), ovvero da altre nullità (comma 5). Diverso è il caso in discussione, giacché non si addebita al Pretore l'utilizzazione di atti nulli, bensì quella di atti inutilizzabili, che è cosa ben diversa, come ha avuto modo di precisare questa corte Suprema in molte pronunzie (ex plurimis: Cass. Sez. II, 25 giugno 1996, n. 6360, Agostino ed altri;
Sez. V, 16 maggio 1996, n. 5021, Sala;
Sez. I, 1 luglio 1994, n. 7491, Mazzuoccolo;
Sez. I, 10 febbraio 1994, n. 1708, Morgante). In definitiva, ritiene il Collegio che nel caso in esame la Corte di Appello non avrebbe potuto applicare il disposto dell'art. 604, comma 5, C.P.P., anche se lo avesse fatto correttamente, non essendovi atti nulli da rinnovare, ma solo prove illegittimamente acquisite. Ne discende l'annullamento di entrambe le decisioni di merito ed il rinvio al primo giudice per nuovo giudizio, non essendo ancora decorso il termine prescrizionale in relazione ai reati de quibus, come prospettato invece dal ricorrente con l'ultima doglianza, essendo stati commessi fino al 4/12/95.
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata e quella del Pretore di Caserta - Sezione distaccata di Marcianise e rinvia al Tribunale di S. Maria C.V. quale giudice unico.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2000