Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
Gli scatti d'anzianità - istituto la cui regolamentazione è rimessa interamente alla volontà delle parti ed esula dalla tutela della retribuzione garantita dall'art. 36 Cost. - sono soggetti, non al principio dell'infrazionabilità del periodo di servizio (che, per quanto desumibile dall'art. 2120 cod. civ., trova applicazione solo per l'indennità di anzianità), bensì a quello dell'assorbimento (desumibile viceversa dai canoni di ermeneutica contrattuale), atteso che l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione in ragione dell'anzianità di servizio del lavoratore non può fare riferimento che alla durata della permanenza dello stesso lavoratore nella categoria o livello corrispondente alla retribuzione che costituisce base di calcolo degli scatti stessi. Da ciò consegue che, nel caso di progressione del lavoratore ad una categoria o livello superiore, gli scatti non possono essere riportati in cifra o conservati per intero; ne' rileva l'anzianità nella precedente categoria o livello, a meno che diversamente sia stato previsto dalle parti in maniera espressa, non essendo sufficiente il silenzio tenuto in proposito dalla contrattazione collettiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5046 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Giacomo De Tommaso Presidente
2. Dottor Paolino ELl'Anno Consigliere
3. Dottor Attilio Celentano Consigliere
4. Dottor Florindo Minichiello Consigliere
5. Dottor Maura La Terza Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RO OS, EL UO AL, IT RL, BO MA IA, De SA DA e IN QU, elettivamente domiciliati in Roma in corso Vittorio Emanuele 326 presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Porcelli, che, unitamente agli avvocati Giulio Gomez D'Ayala e Guido Marsiglia, li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
contro la società ISVEIMER - Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale, in persona dei suoi liquidatori e legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in Roma in via Cresenzio 62 presso lo studio dell'avvocato Paolo Antonelli Camposarcuno, rappresentata e difesa, giusta delega a margine dell'atto di controricorso, dall'avvocato Bruno Balletti;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli del 18 maggio 1996, depositata il 12 giugno 1996, numero 1520/96, r.g. 42555/95;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 febbraio 1999 dal consigliere Dott. Paolino ELl'Anno;
Uditi gli avvocati Marsiglia e Balletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Maurizio Velardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso in data 1^ ottobre 1992 - diretto al Pretore di Napoli, quale giudice del lavoro - RO OS, EL UO AL, IT RL, BO MA IA, De SA DA e IN QU esposero che, essendo dipendenti della società Istituto per lo Sviluppo Economico dell'Italia Meridionale e promossi in data lo luglio 1988 dal grado quinto di impiegati al grado quarto di funzionari con la attribuzione del trattamento economico previsto per la categoria superiore, pur tuttavia godevano di retribuzioni non corrispondenti a quelle che sarebbero loro spettate per la effettiva anzianità di servizio, determinandosi in tale maniera sperequazioni rispetto a colleghi promossi in precedenza ma aventi una minore anzianità di impiego e con impiegati di grado inferiore aventi pari anzianità, che tale diverso trattamento era dovuto al fatto che, con delibera del 5 febbraio 1987 e altre successive, il consiglio di amministrazione della società aveva introdotto un nuovo assetto retributivo del personale direttivo che prevedeva la assegnazione ai funzionari di futura nomina della relativa prima classe stipendiale senza che potesse tenersi conto della pregressa anzianità; che ciò costituiva violazione dell'articolo 42 del regolamento interno approvato con delibera del 2 dicembre 1987, sancente il principio secondo il quale lo stipendio del grado superiore acquisito doveva essere superiore a quello goduto nel grado o nella classe di provenienza, nonché degli articoli 3 e 36 della Costituzione. Tanto premesso, convennero in giudizio la società datrice di lavoro, chiedendo che, previa declaratoria di nullità delle citate delibere, la stessa venisse condannata al pagamento delle differenze retributive loro spettanti.
La società convenuta, costituitasi, contestò la fondatezza della domanda che il Pretore respinse con pronuncia resa il 20 febbraio 1995. L'appello proposto dai lavoratori è stato rigettato dal Tribunale della stessa città con la sentenza indicata in epigrafe, che ha disatteso le doglianze degli appellanti, argomentando: a) era rimasto provato che la delibera del Consiglio di amministrazione del 5 febbraio 1987 (all'origine della lamentata sperequazione) aveva costituito l'atto finale e il risultato di una complessa trattativa con tutte le organizzazioni sindacali locali tra le quali quelle cui aderivano gli stessi appellanti finalizzata all'applicazione, anche nell'ISVEIMER, di accordi sanciti in sede nazionale, prevedenti, in una politica di ristrutturazione del trattamento economico del personale direttivo della categoria, l'accorpamento, nella unica voce "stipendio", di altre indennità anche di nuova introduzione;
b) non era contesta bile la natura di accordo collettivo della delibera stessa, conseguendone che legittimamente si introdusse, per concorde volontà delle parti, una disciplina del trattamento economico meno favorevole, con riferimento solo ad alcuni elementi della retribuzione, rispetto a quella precedentemente fissata, essendo restati peraltro salvi i diritti soggettivi perfetti già acquisiti dai lavoratori in forza delle clausole del precedente contratto collettivo e dei rispettivi contratti individuali;
c) in forza di tale accordo, il trattamento complessivo dei dipendenti promossi funzionari (sotto l'aspetto sia economico che giuridico), entrato in vigore con largo anticipo rispetto all'epoca della promozione degli appellanti al grado superiore, era da considerarsi nettamente migliorativo rispetto a quello modificato, avendo inoltre gli stessi goduto di un "premio di promozione"; d) in punto di fatto, le denunciate diversità di trattamento economico tra funzionari e alcuni impiegati erano determinate dalla attribuzione a questi ultimi di specifiche indennità (quali quelle di mensa, di trasporto e altre) proprie della categoria inferiore, sicché non potevano essere ritenute utilizzabili per il raffronto, e in ogni caso la circostanza non avrebbe potuto assumere rilievo sotto il profilo della dedotta violazione dei principi fissati dagli articoli 3 e 36 della Costituzione.
Di questa decisione viene chiesta la cassazione dai lavoratori con ricorso sostenuto da due motivi.
La società intimata resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione:
Con la prima ragione di censura - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 36 e 41 della Costituzione, 1175, 1375 e 2099 del codice civile, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria - i ricorrenti deducono che il Tribunale erroneamente ha fondato la sua decisione sulla insussistenza nell'ordinamento di un principio di parità retributiva, venendo invece in questione quello diverso, e precettivo, della proporzionalità della retribuzione alla qualità del lavoro prestato, in forza del quale la retribuzione stessa va determinata in base al grado di professionalità, per cui a più elevata professionalità deve necessariamente corrispondere una maggiore retribuzione, derivandone che non può essere consentito che il datore di lavoro retribuisca, come nella specie si è verificato, funzionari in misura inferiore rispetto a impiegati di quinto grado, prestando i primi una attività lavorativa più qualificata di quella svolta dai secondi. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione, 2077, 2099 e 2113 del codice civile, nonché motivazione insufficiente e contraddittoria -
i ricorrenti deducono che, essendo essi ancora impiegati di quinto grado al 5 febbraio 1987, non potevano ritenersi a loro opponibili la delibera assunta in tale data e le trattative che la avevano preceduta, e ciò in quanto le modifiche del trattamento economico che ne formarono oggetto riguardavano il solo personale direttivo e non gli impiegati, che, essendo tali, non potettero evidentemente essere rappresentati dalle organizzazioni sindacali con le quali vennero stipulati gli accordi e che espressero valutazioni positive sull'accordo raggiunto che, se favorevole per i dipendenti aventi già la qualifica di funzionario, fu deteriore per coloro che poi da impiegati vennero promossi al grado di funzionario e assegnati alla classe iniziale di questo, derivando dall'azzeramento della pregressa anzianità di servizio un trattamento economico deteriore rispetto a quello di cui prima godevano e di cui continuarono a fruire gli impiegati aventi pari anzianità di servizio. A tale proposito, i ricorrenti soggiungono che si sarebbe resa indispensabile la consulenza tecnica richiesta al fine di accertare la effettiva composizione delle retribuzioni degli uni e degli altri e procedere a un utile confronto nella loro globalità. Si aggiunge che la stessa società riconobbe la necessità di correttivi con la successiva delibera del 3 luglio 1991, non applicabile a essi ricorrenti, che previde per i dipendenti appartenenti al quinto grado da promuovere al quarto la conservazione dell'eventuale migliore trattamento economico sotto forma di assegno riassorbibile da futuri aumenti. Ancora, viene osservato che il Tribunale ha totalmente omesso di tenere conto di quanto disposto dall'articolo 42 del Regolamento interno, che prescriveva, al primo comma, che "il dipendente promosso di grado, o che consegua il passaggio di classe, ha diritto ad uno stipendio che sia superiore all'ultimo goduto nel grado o nella classe di provenienza, di un importo pari alla differenza tabellare tra gli stipendi base dei due gradi o classi" e, al secondo comma, che "il periodo trascorso nel grado o nella classe precedenti, senza progressione della carriera economica per esaurimento degli aumenti periodici previsti dal precedente articolo 37, viene preso in considerazione ai fini della maturazione di eventuali scatti nel grado o nella classe superiore".
Infine, i ricorrenti richiamano i principi affermati da questa Corte, con la sentenza numero 1888 del 1990, in tema di parità e proporzionalità del trattamento retributivo.
I due motivi - che, per la loro stretta connessione, vanno esaminati congiuntamente - sono infondati.
La questione che con entrambi si svolge è quella che attiene alla presunta illegittimità della eliminazione, dalle voci componenti il trattamento economico dei ricorrenti, all'atto del loro passaggio al grado superiore, degli aumenti di stipendio conseguiti per effetto degli scatti di anzianità maturata nel servizio prestato nelle qualifiche inferiori di provenienza. Da ciò sarebbe derivato che la retribuzione complessiva che i ricorrenti erano venuti a percepire, una volta inquadrati nella prima classe stipendiale del livello superiore, venne a essere inferiore a quella percepita dagli impiegati di pari anzianità del grado inferiore, con conseguente violazione dei principi, costituzionalmente garantiti della proporzionalità e della parità della retribuzione. A questo proposito, il Collegio ritiene di dovere preliminarmente ribadire, in conformità a precedenti decisioni di questa Corte nella specifica materia, che gli scatti di anzianità - istituto la cui regolamentazione è rimessa interamente alla volontà delle parti ed esula dalla tutela della retribuzione garantita dall'articolo 36 della Costituzione - sono soggetti, non al principio dell'infrazionabilità del periodo di servizio (che, per quanto desumibile dall'articolo 2120 del codice civile, trova applicazione solo per l'indennità di anzianità), bensi a quello dell'assorbimento (desumibile viceversa dai canoni di ermeneutica contrattuale) atteso che l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere un elemento aggiuntivo della retribuzione in ragione dell'anzianità di servizio del lavoratore non può fare riferimento che alla durata della permanenza dello stesso lavoratore nella categoria o livello corrispondente alla retribuzione che costituisce base di calcolo degli scatti stessi. Da ciò evidentemente consegue che, nel caso di progressione del lavoratore a una categoria o livello superiore, gli scatti non possono essere riportati in cifra o conservati per intero, ne' rileva l'anzianità nella precedente categoria o livello, a meno che diversamente sia stato previsto dalle parti in maniera espressa, non essendo sufficiente il semplice silenzio tenuto in proposito dalla contrattazione collettiva (ex plurimis, Cass., 28 novembre 1992, n. 12751; Cass., 5 dicembre 1985 n. 6121). Tanto premesso in linea di principio, va rilevato che, nella specie, il Tribunale, con argomentazioni corrette sul piano giuridico e logico, analizzando il contenuto della delibera adottata in data 5 febbraio 1987 dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto resistente all'esito di complesse trattative con le organizzazioni sindacali, dopo avere attribuito alla stessa la natura di accordo collettivo, ha osservato che intento delle parti fu quello di introdurre una nuova ristrutturazione del trattamento economico del personale direttivo dell'ente, allineandolo con quello stabilito in sede nazionale per le aziende di credito con il protocollo d'intesa del 17 luglio 1986 tra Assicredito e le organizzazioni sindacali di categoria.
Il giudice di merito ha quindi osservato che, in forza di tale accordo, il trattamento complessivo dei dipendenti promossi funzionari (sotto l'aspetto sia economico che giuridico), entrato in vigore con largo anticipo rispetto all'epoca della promozione degli appellanti al grado superiore, era da considerarsi nettamente migliorativo rispetto a quello modificato, avendo inoltre gli stessi goduto di un "premio di promozione".
Con i motivi di ricorso, nulla sostanzialmente si deduce in ordine alla natura di accordo collettivo della delibera sopra citata, ne' si denunciano vizi della motivazione della sentenza nella parte in cui ha valutato come migliorativa, rispetto a quella precedentemente usufruita dai ricorrenti quali impiegati di quinto grado, la retribuzione a essi spettante da funzionari (impiegati di quarto grado), limitandosi invece gli stessi a dolersi del fatto che, a causa del loro inquadramento nella prima classe stipendiale della qualifica superiore senza che si fosse tenuto conto della pregressa anzianità raggiunta, il corrispettivo economico percepito era risultato inferiore a quello attribuito a taluni dei dipendenti esercitanti le mansioni inferiori.
Orbene, il Tribunale ha esaminato tale doglianza e la ha respinta rilevando che le denunciate diversità di trattamento economico tra funzionari e alcuni degli impiegati erano determinate dalla attribuzione a questi ultimi di specifiche indennità (quali quelle di mensa, di trasporto e altre) proprie della categoria inferiore, sicché non potevano essere ritenute utilizzabili per il raffronto, restando, in ogni caso, riservato ai dipendenti del grado superiore un trattamento economico complessivo - globalmente considerato, non solo nel momento statico iniziale ma anche in quello futuro del progredire della carriera e dal punto di vista pensionistico e normativo - nettamente più vantaggioso rispetto a quello riservato agli appartenenti a qualifiche inferiori.
Si tratta evidentemente di un apprezzamento svolto in punto di fatto che si sottrae a censure in questa sede.
Nè, d'altra parte, può assumere rilievo, ai fini della violazione del principio di proporzionalità della retribuzione, la circostanza che, nell'ambito della stessa azienda ed esclusivamente a ragione di elementi contingenti, possa accadere che la controprestazione globale, in termini strettamente aritmetici in favore di un lavoratore svolgente mansioni inferiori risulti maggiore di quella di cui goda altro appartenente a livello più elevato svolgente lavoro qualitativamente superiore, interessando invece che a quest'ultimo sia attribuita una retribuzione base e un trattamento complessivo superiori a quelli spettanti al primo.
E, nella specie, il giudice di merito, all'esito della approfondita indagine espletata, ha accertato che si versava proprio in tale seconda situazione.
EL tutto inconferente appare inoltre il richiamo al preteso principio di parità del trattamento retributivo, trattandosi di questione totalmente estranea all'oggetto della controversia. A questo proposito deve peraltro osservarsi che la decisione richiamata nel ricorso è nettamente superata dalla costante giurisprudenza successiva (per tutte, Cass., Sez. un. 17 maggio 1996, n. 4570). Infine, non decisiva è la denunciata omissione di valutazione della rilevanza del disposto dell'articolo 42 del Regolamento. E invero, a prescindere dal rilievo che in ogni caso la precedente regolamentazione ben avrebbe potuto costituire oggetto di modifiche, anche in pejus, a opera di accordi collettivi successivi, va osservato che nella clausola del regolamento non è fatto alcun riferimento agli scatti di anzianità.
EL ricorso si impone quindi la reiezione con conseguente condanna dei suoi proponenti alle spese del giudizio che si determinano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso, in favore dell'Istituto resistente, delle spese del giudizio che liquida in lire 73.000 oltre lire otto milioni per onorari difensivi.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999