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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5787 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10113/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il giudice del tribunale di Brescia NA ST IS ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n° 10113 del ruolo generale dell'anno 2022 e promossa da
Parte_1
Con gli avv.ti Enrico Leo e Roberto Frusca, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione;
-attore opponente- contro
Controparte_1
con l'avv. Stefano Orlandi per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
-convenuto opposto –
e
CP_2
Con gli avv.ti Giuseppe Cattani ed Emanuele Maria Cazzani, pere procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
-terzo pignorato-
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.7.2025 avanti al giudice
A.IS, nuova assegnataria della causa;
dette conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc - dapprima in sede Parte_1
endoesecutiva, e successivamente introducendo tempestivamente, con il presente atto di citazione, il giudizio di merito - avente ad oggetto l'ordinanza di assegnazione depositata dal g.e. in data 22.3.2022 in esito all'esecuzione presso terzi (n. 2311/2021 es. mob) avviata da in danno del Parte_1
debitore . Controparte_1
L'attrice lamenta che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ridurre nella misura di 1/8 la quota degli emolumenti pignorati a , da quest'ultimo maturati presso la società Vamp-tech Controparte_1
spa, dove svolgeva la propria attività lavorativa.
Chiede che, a modifica dell'ordinanza qui impugnata, il tribunale determini la quota pignorata e ora assegnata nella misura di 1/3, stante la natura alimentare del credito vantato da nei Parte_1
confronti di , o comunque nella misura di 1/5, ex art. 545 cpc. Controparte_1
si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la Controparte_1
rideterminazione della quota riducendola a 1/10.
Su ordine del giudice è stato citato in giudizio anche il terzo pignorato Vamp-tech spa.
Quest'ultima si è costituita dichiarando di rimettersi alla decisione del giudice.
Per le ragioni che seguono l'opposizione va accolta e a parziale modifica dell'ordinanza di assegnazione la quota va rideterminata nella misura di 1/5 (un quinto).
Dagli atti di causa emerge che il credito vantato da ha ad oggetto gli arretrati, pari ad € Parte_1
42.320,00, in linea capitale oltre accessori, maturati per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dovuto per il comune figlio (come risulta dalla sentenza del tribunale di Palermo del
18.12.20 n.4195/20, confermata, in corso di causa, dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del
22.9.23, prodotta in allegato alla prima comparsa conclusionale); parte opponente invoca dunque la natura alimentare di detto credito, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. n.
25166/17).
Emerge altresì, dalle scarne allegazioni di entrambe le parti sul punto, che gli emolumenti maturati da presso la società Vamp-Tech spa traggono origine da un contratto di agenzia;
Controparte_1
pagina 2 di 4 operano dunque, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, i limiti di pignorabilità previsti per il rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 545 terzo e quarto comma cpc. (cfr. per tutte
Cass. S.U. n. 1545/17).
Tutto ciò considerato in relazione alla natura dei crediti in esame e facendo applicazione delle citate norme, poiché dagli atti non emerge essere stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione ad hoc del
Presidente del tribunale o di un giudice dal medesimo delegato per operare il pignoramento oltre la misura del quinto, il pignoramento deve ritenersi correttamente eseguito entro la citata misura di un quinto.
Erroneamente l'ordinanza di assegnazione qui impugnata ha ridotto la misura ad 1/8 (un ottavo), senza alcun supporto motivazionale.
La difesa del convenuto, fondata su ragioni che giustificherebbero, secondo la prospettazione offerta, una riduzione delle pretese creditorie di , è inammissibile in questa sede, attenendo alla Parte_1
sede del giudizio di merito svoltosi innanzi al tribunale di Palermo, oltre ad essere state rigettate dalla
Corte di Appello che ha confermato la decisione di primo grado (cfr. sentenze sopra citate).
Conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea l'ordinanza di assegnazione qui impugnata va modificata determinando nella misura di 1/5 (un quinto),e non di 1/8 (un ottavo) l'importo assegnato a
; fermo il resto. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il DM n. 55/14, e successive modifiche,
a valori medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, che si liquida a valori minimi, non essendo state assunte prove costituende;
dette spese sono dunque complessivamente pari, quanto all'opponente ad €6.713,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
quanto a
Vamp-Tech spa, poiché ha svolto una più ridotta attività difensiva (comparsa di costituzione) il compenso si liquida a valori minimi per le sole fasi introduttiva e di studio, e dunque ammonta complessivamente ad €1.453=oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
dette spese vanno poste a carico dell'opposto che ha dato causa alla chiamata in giudizio (il terzo pignorato è litisconsorte necessario) ed è risultato soccombente;
pagina 3 di 4 non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art.96 cpc, in mancanza di prova di mala fede o colpa grave;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa,
1.in accoglimento dell'opposizione modifica l'ordinanza di assegnazione qui impugnata, depositata in data 22.3.2022, nel senso che viene assegnata la somma pari ad un quinto degli emolumenti ivi indicati, fermo il resto;
2.condanna l'opposto a rimborsare alle altre parti le spese di lite, liquidate: quanto a in Parte_1
complessivi €6.713,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
quanto a in complessivi €1.453,00= oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge. CP_2 CP_2
3.rigetta la domanda di condanna ex art.96 cpc.
Brescia, 22.12.2025
Il giudice
NA ST IS
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il giudice del tribunale di Brescia NA ST IS ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n° 10113 del ruolo generale dell'anno 2022 e promossa da
Parte_1
Con gli avv.ti Enrico Leo e Roberto Frusca, per procura alle liti allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione;
-attore opponente- contro
Controparte_1
con l'avv. Stefano Orlandi per procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
-convenuto opposto –
e
CP_2
Con gli avv.ti Giuseppe Cattani ed Emanuele Maria Cazzani, pere procura alle liti allegata telematicamente alla comparsa di risposta;
-terzo pignorato-
Conclusioni: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.7.2025 avanti al giudice
A.IS, nuova assegnataria della causa;
dette conclusioni sono da intendersi qui integralmente richiamate pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc - dapprima in sede Parte_1
endoesecutiva, e successivamente introducendo tempestivamente, con il presente atto di citazione, il giudizio di merito - avente ad oggetto l'ordinanza di assegnazione depositata dal g.e. in data 22.3.2022 in esito all'esecuzione presso terzi (n. 2311/2021 es. mob) avviata da in danno del Parte_1
debitore . Controparte_1
L'attrice lamenta che il giudice dell'esecuzione avrebbe errato nel ridurre nella misura di 1/8 la quota degli emolumenti pignorati a , da quest'ultimo maturati presso la società Vamp-tech Controparte_1
spa, dove svolgeva la propria attività lavorativa.
Chiede che, a modifica dell'ordinanza qui impugnata, il tribunale determini la quota pignorata e ora assegnata nella misura di 1/3, stante la natura alimentare del credito vantato da nei Parte_1
confronti di , o comunque nella misura di 1/5, ex art. 545 cpc. Controparte_1
si è costituito chiedendo il rigetto dell'opposizione o, in subordine, la Controparte_1
rideterminazione della quota riducendola a 1/10.
Su ordine del giudice è stato citato in giudizio anche il terzo pignorato Vamp-tech spa.
Quest'ultima si è costituita dichiarando di rimettersi alla decisione del giudice.
Per le ragioni che seguono l'opposizione va accolta e a parziale modifica dell'ordinanza di assegnazione la quota va rideterminata nella misura di 1/5 (un quinto).
Dagli atti di causa emerge che il credito vantato da ha ad oggetto gli arretrati, pari ad € Parte_1
42.320,00, in linea capitale oltre accessori, maturati per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento dovuto per il comune figlio (come risulta dalla sentenza del tribunale di Palermo del
18.12.20 n.4195/20, confermata, in corso di causa, dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza del
22.9.23, prodotta in allegato alla prima comparsa conclusionale); parte opponente invoca dunque la natura alimentare di detto credito, richiamando giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Cass. n.
25166/17).
Emerge altresì, dalle scarne allegazioni di entrambe le parti sul punto, che gli emolumenti maturati da presso la società Vamp-Tech spa traggono origine da un contratto di agenzia;
Controparte_1
pagina 2 di 4 operano dunque, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, i limiti di pignorabilità previsti per il rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 545 terzo e quarto comma cpc. (cfr. per tutte
Cass. S.U. n. 1545/17).
Tutto ciò considerato in relazione alla natura dei crediti in esame e facendo applicazione delle citate norme, poiché dagli atti non emerge essere stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione ad hoc del
Presidente del tribunale o di un giudice dal medesimo delegato per operare il pignoramento oltre la misura del quinto, il pignoramento deve ritenersi correttamente eseguito entro la citata misura di un quinto.
Erroneamente l'ordinanza di assegnazione qui impugnata ha ridotto la misura ad 1/8 (un ottavo), senza alcun supporto motivazionale.
La difesa del convenuto, fondata su ragioni che giustificherebbero, secondo la prospettazione offerta, una riduzione delle pretese creditorie di , è inammissibile in questa sede, attenendo alla Parte_1
sede del giudizio di merito svoltosi innanzi al tribunale di Palermo, oltre ad essere state rigettate dalla
Corte di Appello che ha confermato la decisione di primo grado (cfr. sentenze sopra citate).
Conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea l'ordinanza di assegnazione qui impugnata va modificata determinando nella misura di 1/5 (un quinto),e non di 1/8 (un ottavo) l'importo assegnato a
; fermo il resto. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il DM n. 55/14, e successive modifiche,
a valori medi per tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria, che si liquida a valori minimi, non essendo state assunte prove costituende;
dette spese sono dunque complessivamente pari, quanto all'opponente ad €6.713,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
quanto a
Vamp-Tech spa, poiché ha svolto una più ridotta attività difensiva (comparsa di costituzione) il compenso si liquida a valori minimi per le sole fasi introduttiva e di studio, e dunque ammonta complessivamente ad €1.453=oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
dette spese vanno poste a carico dell'opposto che ha dato causa alla chiamata in giudizio (il terzo pignorato è litisconsorte necessario) ed è risultato soccombente;
pagina 3 di 4 non vi sono i presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna ex art.96 cpc, in mancanza di prova di mala fede o colpa grave;
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa,
1.in accoglimento dell'opposizione modifica l'ordinanza di assegnazione qui impugnata, depositata in data 22.3.2022, nel senso che viene assegnata la somma pari ad un quinto degli emolumenti ivi indicati, fermo il resto;
2.condanna l'opposto a rimborsare alle altre parti le spese di lite, liquidate: quanto a in Parte_1
complessivi €6.713,00 per compensi, oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge;
quanto a in complessivi €1.453,00= oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge. CP_2 CP_2
3.rigetta la domanda di condanna ex art.96 cpc.
Brescia, 22.12.2025
Il giudice
NA ST IS
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