Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 20/04/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Guido Petrigni, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Visto il ricorso rubricato al n. 24034 del registro di segreteria, istruttoria n. I00175/2020/PRE, depositato in data 28 luglio 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti agente contabile società Mattei S.r.l.,
società con atto del Notaio Mori di Fermo in data 9/6/2020, rep. 25757 rilevata da nuova proprietà, con modifica della denominazione sociale in Savelli Sea S.r.l. e invariata la partita IVA (01719090449),
15/1/1990 (C.F. SVLLCA90A55D5420), gestore della struttura Hotel Lido, sito in via Lungomare Fermano n. 104 - 63900 Fermo, in per la presentazione al Comune di Fermo del conto giudiziale inerente alla suddetta gestione per disponendo, contestualmente,
questa Sezione l conto medesimo.
Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito del conto entro il termine predetto.
Visto il proprio decreto n. 43/2025;
Constatato che 98800 del 01.09.2025, il Comune di Fermo ha comunicato la nomina del responsabile del procedimento, nella persona della Dirigente del Settore II Bilancio, Risorse Finanziarie, Umane e Tributarie, Sic e Suap, Dott.ssa Federica Paoloni;
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;
UDITI nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2026 del Segretario dr.ssa Susanna Ciarapica, il dr. Guido Petrigni e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona nella persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara.
FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.
Con decreto n. 43/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.
Non è stato presentato alcunchè.
La società si è costituita in data 11 aprile 2026 evidenziando che il procedimento per la resa del conto trae origine dalle comunicazioni della Segreteria della Sezione giurisdizionale e dalle note del Comune di Fermo circa il mancato deposito, da parte di numerose strutture ricettive, dei conti giudiziali relativi alla la nota comunale richiamata nel ricorso del Pubblico Ministero fosse riferita alla società Mattei S.r.l., poi divenuta Savelli Sea S.r.l.
a seguito di atto notarile del 9 giugno 2020, con sola modifica della denominazione sociale e invariata partita IVA, individuando in Savelli Sea S.r.l. il soggetto subentrato nella gestione e nei relativi adempimenti. Proprio in ragione di tale successione soggettiva e del numero elevato di strutture interessate, il Comune di Fermo ha intrattenuto un costante rapporto operativo con Savelli Sea S.r.l.,
definendo con gli uffici comunali tempi e modalità di regolarizzazione complessiva delle posizioni in essere, e non di contestazione sanzionatoria immediata Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere; a tale richiesta si è associato il difensore intervenuto.
Le considerazioni espresse dalla parte convenuta, come del resto quelle espresse dal PM in udienza sono ampiamente condivisibili, tuttavia, come cennato in limine litis ed in via pregiudiziale, la Cassazione a Sezioni Unite con ordinanza n. 1527/2026 depositata il 23 gennaio 2026 ha affermato in materia di tassa di soggiorno la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario.
Pertanto, vista la precitata ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite Prima Sezione Centrale di Appello nonché il decreto n. 1/2026 del 2 marzo 2026 emesso dalla Seconda sezione Centrale di Appello, deve procedersi alla declaratoria di non luogo a provvedere.
Tenuto conto della statuizione sopra lumeggiata alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, SS.UU. civ. nella recente ordinanza n. 1527 del 2026 non v è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando - dichiara il non luogo a provvedere e per la resa del conto in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il Giudice monocratico
(Guido Petrigni)
f.to digitalmente