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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 13/12/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2985/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2985/2025 v.g. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], in San Polo 2956, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA SACCOMANI
(C.F. ) presso il cui studio legale sito in Venezia (VE), Santa Croce 466/G, è C.F._2 elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti unita al ricorso e
(C.F. , nato in [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
a Venezia, in San Polo 2956, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA BETTIOLO (C.F.
) e dall'avv. MATTEO GIORGI (C.F. ) presso il cui C.F._4 C.F._5 studio legale sito in Venezia-Mestre (VE), via Torre Belfredo 4, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti unita al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, di cui al ricorso e confermato con la nota di conclusioni scritte depositata per l'udienza del 6 novembre 2025, del seguente tenore:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e • ordinare Parte_1 CP_1 al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1)l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori nato a [...] il 13 Persona_1 luglio 2008, nata a [...] il [...], e nato a [...]_2
Venezia il 7 dicembre 2015, con collocazione e residenza presso la casa familiare sita a Venezia, San Polo 2956, con tempi paritari di permanenza con ciascun genitore;
2) i genitori si alterneranno nella gestione ed accudimento dei tre figli, permanendo nella casa familiare sita a Venezia, San Polo 2956, in via alternata, secondo il seguente calendario: - lunedì e martedì sera con la madre, - mercoledì e giovedì sera con il padre, - fine settimana (venerdì, sabato e domenica sera), con alternanza tra i genitori, o comunque secondo diversi tempi di permanenza concordati. Nei periodi in cui un genitore non abiterà presso la casa familiare, provvederà a trovarsi altra ed autonoma sistemazione abitativa, impegnandosi comunque a collaborare con l'altro genitore per accompagnare e riportare i figli da scuola e dalle attività extra scolastiche;
in caso di impegni improvvisi il genitore di turno si impegna a contattare l'altro genitore per eventuale disponibilità a sostituirlo prima di cercare altre soluzioni;
3) per quanto riguarda il periodo non scolastico, troverà applicazione il calendario di frequentazione ordinario;
per quanto attiene le vacanze estive, ciascun genitore potrà portare con sé i figli in vacanza per un periodo di quattro settimane anche consecutive (anche in considerazione del fatto che la famiglia d'origine della signora si trova negli Stati Uniti ed in tal modo si potrà Pt_1 garantire ai minori il rapporto con la famiglia della madre), periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto delle diverse esigenze di ciascun figlio minore e delle esigenze di lavoro di ciascun genitore;
- per quanto attiene le vacanze invernali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, le rimanenti vacanze natalizie saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all'Epifania con l'altro genitore, salvo diversi accordi o diverse esigenze da comunicare entro il 15 novembre di ogni anno;
i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze degli stessi;
- per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell'arco dell'anno, sia religiose che civili, si seguirà il calendario ordinario;
l'organizzazione dei compleanni di ciascuno dei figli sarà concordata tra i genitori;
4) tenuto conto dei redditi e del patrimonio dei genitori e dei tempi paritari di permanenza, di cura ed assistenza dei minori, nonché del godimento di entrambi i genitori della casa familiare, seppur parziale, il signor verserà alla CP_1 signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di Parte_1
€ 500,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora acceso presso BPM – iban [...], a decorrere dal mese Pt_1 di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 5) le spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia, saranno sostenute per il 50 % ciascuno;
l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50 % da ciascun genitore;
6) il signor CP_1 provvederà integralmente al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare nonché ai consumi relativi alle utenze e ad ogni altra spesa connessa all'immobile; 7) le parti concordano che la retta della scuola privata di verrà sostenuta per l'A.S. 2024/2025 Parte_2 dal signor e per l'A.S. 2025/2026 dalla signora 8) le parti fin da ora si autorizzano CP_1 Pt_1 reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri nonché dei figli minori”.
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 10/10/2009, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 142, P. 1, Anno 2009 –.
Le stesse, con ricorso depositato in data 04/07/2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data 30/10/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli minori (nt. il 13/07/2008), (nt. il 24/05/2011) e (nt. il Per_1 Persona_2 Parte_2
07/12/2015).
Spese di lite compensate, attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
Visto il parere favorevole del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni pattuite dalle parti, di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte depositata il 30/10/2025;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Venezia.
Spese di lite compensate.
Così deciso il 9.12.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2985/2025 v.g. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], in San Polo 2956, rappresentata e difesa dall'avv. ANTONELLA SACCOMANI
(C.F. ) presso il cui studio legale sito in Venezia (VE), Santa Croce 466/G, è C.F._2 elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti unita al ricorso e
(C.F. , nato in [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
a Venezia, in San Polo 2956, rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTA BETTIOLO (C.F.
) e dall'avv. MATTEO GIORGI (C.F. ) presso il cui C.F._4 C.F._5 studio legale sito in Venezia-Mestre (VE), via Torre Belfredo 4, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti unita al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, di cui al ricorso e confermato con la nota di conclusioni scritte depositata per l'udienza del 6 novembre 2025, del seguente tenore:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e • ordinare Parte_1 CP_1 al Comune di Venezia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione 1)l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei minori nato a [...] il 13 Persona_1 luglio 2008, nata a [...] il [...], e nato a [...]_2
Venezia il 7 dicembre 2015, con collocazione e residenza presso la casa familiare sita a Venezia, San Polo 2956, con tempi paritari di permanenza con ciascun genitore;
2) i genitori si alterneranno nella gestione ed accudimento dei tre figli, permanendo nella casa familiare sita a Venezia, San Polo 2956, in via alternata, secondo il seguente calendario: - lunedì e martedì sera con la madre, - mercoledì e giovedì sera con il padre, - fine settimana (venerdì, sabato e domenica sera), con alternanza tra i genitori, o comunque secondo diversi tempi di permanenza concordati. Nei periodi in cui un genitore non abiterà presso la casa familiare, provvederà a trovarsi altra ed autonoma sistemazione abitativa, impegnandosi comunque a collaborare con l'altro genitore per accompagnare e riportare i figli da scuola e dalle attività extra scolastiche;
in caso di impegni improvvisi il genitore di turno si impegna a contattare l'altro genitore per eventuale disponibilità a sostituirlo prima di cercare altre soluzioni;
3) per quanto riguarda il periodo non scolastico, troverà applicazione il calendario di frequentazione ordinario;
per quanto attiene le vacanze estive, ciascun genitore potrà portare con sé i figli in vacanza per un periodo di quattro settimane anche consecutive (anche in considerazione del fatto che la famiglia d'origine della signora si trova negli Stati Uniti ed in tal modo si potrà Pt_1 garantire ai minori il rapporto con la famiglia della madre), periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno, fatti sempre salvi diversi accordi tra le parti, tenuto conto delle diverse esigenze di ciascun figlio minore e delle esigenze di lavoro di ciascun genitore;
- per quanto attiene le vacanze invernali, i figli trascorreranno, ad anni alterni, il 24 dicembre con un genitore ed il 25 dicembre con l'altro genitore, le rimanenti vacanze natalizie saranno trascorse, ad anni alterni, dal 26 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 1° gennaio fino all'Epifania con l'altro genitore, salvo diversi accordi o diverse esigenze da comunicare entro il 15 novembre di ogni anno;
i genitori potranno individuare e concordare ulteriori periodi di vacanza con i figli, compatibili con le esigenze degli stessi;
- per quanto attiene le vacanze pasquali, così come per le ulteriori festività nell'arco dell'anno, sia religiose che civili, si seguirà il calendario ordinario;
l'organizzazione dei compleanni di ciascuno dei figli sarà concordata tra i genitori;
4) tenuto conto dei redditi e del patrimonio dei genitori e dei tempi paritari di permanenza, di cura ed assistenza dei minori, nonché del godimento di entrambi i genitori della casa familiare, seppur parziale, il signor verserà alla CP_1 signora a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma complessiva di Parte_1
€ 500,00, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora acceso presso BPM – iban [...], a decorrere dal mese Pt_1 di luglio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 5) le spese straordinarie, regolate secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia, saranno sostenute per il 50 % ciascuno;
l'Assegno Unico Universale verrà percepito al 50 % da ciascun genitore;
6) il signor CP_1 provvederà integralmente al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie relative alla casa familiare nonché ai consumi relativi alle utenze e ad ogni altra spesa connessa all'immobile; 7) le parti concordano che la retta della scuola privata di verrà sostenuta per l'A.S. 2024/2025 Parte_2 dal signor e per l'A.S. 2025/2026 dalla signora 8) le parti fin da ora si autorizzano CP_1 Pt_1 reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri nonché dei figli minori”.
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 10/10/2009, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 142, P. 1, Anno 2009 –.
Le stesse, con ricorso depositato in data 04/07/2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportate.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data 30/10/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dei figli minori (nt. il 13/07/2008), (nt. il 24/05/2011) e (nt. il Per_1 Persona_2 Parte_2
07/12/2015).
Spese di lite compensate, attesa la natura del procedimento e la conforme istanza dei difensori al riguardo.
Visto il parere favorevole del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni pattuite dalle parti, di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte depositata il 30/10/2025;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Venezia.
Spese di lite compensate.
Così deciso il 9.12.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero