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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14350/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U9120240003750258 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11973/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n. U9120240003750258, notificato in data 17 luglio 2024, con il quale l'Ufficio di Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma intimava il pagamento della somma complessiva di euro 1.098,75
a titolo di contributo unificato tributario (CUT) e spese di notifica, in relazione al precedente ricorso iscritto al R.G.R. n. 11274/2024.
La ricorrente ha esposto di avere introdotto il giudizio presupposto impugnando l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in qualità di socia della società Società_1, ormai estinta, assumendo di rispondere pro quota in misura pari al 18% del capitale sociale.
Assume, pertanto, che:
l'atto effettivamente impugnato fosse unicamente l'intimazione di pagamento, per vizi propri;
il contributo unificato dovesse essere determinato esclusivamente sul valore dell'intimazione, ridotto alla quota di partecipazione sociale del 18%;
non potesse essere richiesto il CUT anche in relazione alle cartelle sottese, non autonomamente impugnate;
non fossero dovute le spese di notifica, trattandosi di comunicazione effettuata a mezzo PEC.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di pagamento del CUT e la rideterminazione dell'importo dovuto in misura notevolmente inferiore.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, eccependo l'infondatezza del ricorso e sostenendo, in particolare, che:
l'originario ricorso avesse ad oggetto non solo l'intimazione, ma anche le cartelle sottese;
il contributo unificato dovesse essere calcolato con riferimento all'intero valore degli atti impugnati, e non pro quota;
la limitazione della pretesa tributaria alla percentuale di partecipazione societaria non trovasse fondamento normativo in sede di determinazione del CUT.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dall'esame degli atti risulta che l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità dell'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione, bensì l'avviso di pagamento del contributo unificato tributario emesso dall'Ufficio di Segreteria.
Sotto tale profilo, deve preliminarmente osservarsi che l'atto formalmente e direttamente impugnato dalla ricorrente è l'intimazione di pagamento, mentre le cartelle sottese sono richiamate nell'atto introduttivo quali elementi descrittivi e presupposti storici, senza che ne sia stata proposta un'autonoma e specifica impugnazione.
Ne consegue che il contributo unificato non poteva essere legittimamente richiesto anche in relazione alle cartelle sottese, in assenza di una loro autonoma impugnazione, dovendosi il valore della lite essere determinato con esclusivo riferimento all'atto effettivamente gravato, ossia l'intimazione di pagamento.
Peraltro, la ricorrente invoca la prescrizione delle pretese fiscali recate dalle cartelle al solo fine di chiedere l'annullamento dell'intimazione impugnata, che difatti è l'unica domanda del relativo ricorso.
Sotto tale profilo, pertanto, l'avviso di pagamento del CUT risulta parzialmente illegittimo e deve essere annullato nella parte in cui computa il contributo unificato anche in relazione agli atti presupposti.
Diversamente, non può essere accolta la richiesta della ricorrente di limitare la pretesa tributaria – e conseguentemente il valore della lite – alla misura del 18% della partecipazione societaria.
È principio ormai consolidato che, in caso di estinzione della società, il socio succede nella posizione debitoria della stessa per effetto di un fenomeno successorio ex art. 2495 c.c., con conseguente legittimazione passiva in ordine all'intero atto impositivo, restando la limitazione della responsabilità alla fase esecutiva e non già
a quella di cognizione.
Ne consegue che il valore della lite, ai fini del contributo unificato, deve essere determinato con riferimento all'intero importo portato dall'atto impugnato, e non pro quota, non potendo la misura della partecipazione societaria incidere sulla determinazione del CUT.
Sul punto, pertanto, la pretesa della ricorrente non è fondata e deve essere respinta.
Infine, quanto alle spese di notifica, le stesse non sono inerenti al mero costo sostenuto per l'atto di notifica in sé e per sé considerato (ne risulterebbe, all'evidenza, la sproporzione ove rapportata alla mera spesa relativa all'impulso elettrico necessario per la trasmissione della PEC), bensì per la spesa inerente l'attività generale ad esso legata: preparazione del fascicolo, archiviazione, spese generali della struttura etc., quantificate dal legislatore in via forfettaria. Anche tale contestazione della ricorrente risulta, quindi, infondata.
La decisione di accoglimento parziale del ricorso integra una ipotesi di reciproca soccombenza.
Sussistono pertanto i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 26-11-2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
AL LE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14350/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministeri Mef-Dip.finanze-Dir.giustizia Tributaria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U9120240003750258 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11973/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento n. U9120240003750258, notificato in data 17 luglio 2024, con il quale l'Ufficio di Segreteria della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Roma intimava il pagamento della somma complessiva di euro 1.098,75
a titolo di contributo unificato tributario (CUT) e spese di notifica, in relazione al precedente ricorso iscritto al R.G.R. n. 11274/2024.
La ricorrente ha esposto di avere introdotto il giudizio presupposto impugnando l'intimazione di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in qualità di socia della società Società_1, ormai estinta, assumendo di rispondere pro quota in misura pari al 18% del capitale sociale.
Assume, pertanto, che:
l'atto effettivamente impugnato fosse unicamente l'intimazione di pagamento, per vizi propri;
il contributo unificato dovesse essere determinato esclusivamente sul valore dell'intimazione, ridotto alla quota di partecipazione sociale del 18%;
non potesse essere richiesto il CUT anche in relazione alle cartelle sottese, non autonomamente impugnate;
non fossero dovute le spese di notifica, trattandosi di comunicazione effettuata a mezzo PEC.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso di pagamento del CUT e la rideterminazione dell'importo dovuto in misura notevolmente inferiore.
Si è costituito in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, eccependo l'infondatezza del ricorso e sostenendo, in particolare, che:
l'originario ricorso avesse ad oggetto non solo l'intimazione, ma anche le cartelle sottese;
il contributo unificato dovesse essere calcolato con riferimento all'intero valore degli atti impugnati, e non pro quota;
la limitazione della pretesa tributaria alla percentuale di partecipazione societaria non trovasse fondamento normativo in sede di determinazione del CUT.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Dall'esame degli atti risulta che l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità dell'intimazione di pagamento emessa dall'Agente della riscossione, bensì l'avviso di pagamento del contributo unificato tributario emesso dall'Ufficio di Segreteria.
Sotto tale profilo, deve preliminarmente osservarsi che l'atto formalmente e direttamente impugnato dalla ricorrente è l'intimazione di pagamento, mentre le cartelle sottese sono richiamate nell'atto introduttivo quali elementi descrittivi e presupposti storici, senza che ne sia stata proposta un'autonoma e specifica impugnazione.
Ne consegue che il contributo unificato non poteva essere legittimamente richiesto anche in relazione alle cartelle sottese, in assenza di una loro autonoma impugnazione, dovendosi il valore della lite essere determinato con esclusivo riferimento all'atto effettivamente gravato, ossia l'intimazione di pagamento.
Peraltro, la ricorrente invoca la prescrizione delle pretese fiscali recate dalle cartelle al solo fine di chiedere l'annullamento dell'intimazione impugnata, che difatti è l'unica domanda del relativo ricorso.
Sotto tale profilo, pertanto, l'avviso di pagamento del CUT risulta parzialmente illegittimo e deve essere annullato nella parte in cui computa il contributo unificato anche in relazione agli atti presupposti.
Diversamente, non può essere accolta la richiesta della ricorrente di limitare la pretesa tributaria – e conseguentemente il valore della lite – alla misura del 18% della partecipazione societaria.
È principio ormai consolidato che, in caso di estinzione della società, il socio succede nella posizione debitoria della stessa per effetto di un fenomeno successorio ex art. 2495 c.c., con conseguente legittimazione passiva in ordine all'intero atto impositivo, restando la limitazione della responsabilità alla fase esecutiva e non già
a quella di cognizione.
Ne consegue che il valore della lite, ai fini del contributo unificato, deve essere determinato con riferimento all'intero importo portato dall'atto impugnato, e non pro quota, non potendo la misura della partecipazione societaria incidere sulla determinazione del CUT.
Sul punto, pertanto, la pretesa della ricorrente non è fondata e deve essere respinta.
Infine, quanto alle spese di notifica, le stesse non sono inerenti al mero costo sostenuto per l'atto di notifica in sé e per sé considerato (ne risulterebbe, all'evidenza, la sproporzione ove rapportata alla mera spesa relativa all'impulso elettrico necessario per la trasmissione della PEC), bensì per la spesa inerente l'attività generale ad esso legata: preparazione del fascicolo, archiviazione, spese generali della struttura etc., quantificate dal legislatore in via forfettaria. Anche tale contestazione della ricorrente risulta, quindi, infondata.
La decisione di accoglimento parziale del ricorso integra una ipotesi di reciproca soccombenza.
Sussistono pertanto i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 26-11-2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
AL LE