Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 161
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Determinazione contributo unificato sull'intimazione di pagamento e non sulle cartelle sottese

    La Corte ha ritenuto che l'atto direttamente impugnato fosse l'intimazione di pagamento e che le cartelle sottese fossero solo richiamate come presupposti storici. Pertanto, il contributo unificato non poteva essere richiesto per le cartelle non autonomamente impugnate.

  • Rigettato
    Limitazione del contributo unificato alla quota di partecipazione societaria (18%)

    La Corte ha affermato che, in caso di estinzione della società, il socio risponde per l'intero atto impositivo e il valore della lite, ai fini del contributo unificato, deve essere determinato sull'intero importo dell'atto impugnato, non pro quota.

  • Rigettato
    Contestazione spese di notifica per comunicazione a mezzo PEC

    La Corte ha chiarito che le spese di notifica non si riferiscono al mero costo della trasmissione, ma all'attività generale ad essa legata (preparazione fascicolo, archiviazione, spese generali), quantificate forfettariamente dal legislatore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 161
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 161
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo