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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. IV, sentenza 22/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA IO, Relatore
FALCONIERI WALTER, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 961/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Lecce Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Lequile - Ufficio Tributi 73010 Lequile LE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249008595569 IRPEF-ALTRO 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2179/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Gli Uffici presenti, si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato il 29.04.2025, impugnava l'intimazione di pagamento n. 059 2024 9008595569 000 di complessive € 899.425,49 emessa a suo carico da Agenzia delle Entrate –
Riscossione Lecce in relazione alle somme iscritte a ruolo da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce;
Comune di Lequile;
C.C.I.A.A. Lecce.
La predetta intimazione, contenente al suo interno plurimi atti (n. 31 cartelle di pagamento;
n. 6 avvisi di addebito;
n. 1 avviso di accertamento), sarebbe stata notificata, secondo parte ricorrente, in data 07.03.2025
e veniva impugnata limitatamente a n. 20 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di accertamento.
A sostegno delle proprie ragioni eccepiva i seguenti motivi di gravame:
1. Omessa notifica degli atti prodromici.
2. Intervenuta prescrizione.
3. In via subordinata: prescrizione delle sanzioni tributarie e degli interessi.
4. In via subordinata: violazione art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997 per richiesta di interessi su sanzioni.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi distrattari.
Tutti gli enti evocati in giudizio, regolarmente costituiti, rilevavano l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D. Lgs. n. 546/92, poiché tardivo posto che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'intimazione impugnata sarebbe stata notificata in data
18.01.2025 e non il 07.03.2025. In ogni caso veniva evidenziato che tutte le cartelle di pagamento, prodromiche all'intimazione impugnata, sarebbero state regolarmente notificate e, oltre a ciò, alle predette notifiche si sarebbero aggiunte quelle di altri atti (preavviso di fermo amministrativo;
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
altre intimazioni di pagamento). In ragione di tanto chiedevano che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
Al termine dell'udienza di trattazione il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa di evince chiaramente che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è stata eseguita in data 18.01.2025. Stante ciò il ricorso è inammissibile, perché tardivo, posto che lo stesso è stato notificato a tutte le controparti, a mezzo pec, in data 18.04.2025, dunque, in violazione dell'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/92, il quale, al primo comma dispone che” Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.”.
Orbene, risulta del tutto evidente che tra la data di notifica dell'atto impugnato (18.01.2026) e la data di notifica del ricorso alle parti avverse (18.04.2025) siano decorsi più di sessanta giorni.
Ciò detto, il ricorso viene dichiarato inammissibile. L'inammissibilità preclude la valutazione del merito, determinando l'esercizio di una “potestas iudicandi” ormai del tutto svuotata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4000/00 in favore di Agenzia Entrate
Riscossione e euro 1000/00 in favore delle restanti parti costituite.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 4, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
MELA IO, Relatore
FALCONIERI WALTER, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 961/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Lecce Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Lequile - Ufficio Tributi 73010 Lequile LE
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249008595569 IRPEF-ALTRO 1998
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2179/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Gli Uffici presenti, si riportano agli scritti.
La Corte, sentiti i fatti, trattiene in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato il 29.04.2025, impugnava l'intimazione di pagamento n. 059 2024 9008595569 000 di complessive € 899.425,49 emessa a suo carico da Agenzia delle Entrate –
Riscossione Lecce in relazione alle somme iscritte a ruolo da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bari;
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecce;
Comune di Lequile;
C.C.I.A.A. Lecce.
La predetta intimazione, contenente al suo interno plurimi atti (n. 31 cartelle di pagamento;
n. 6 avvisi di addebito;
n. 1 avviso di accertamento), sarebbe stata notificata, secondo parte ricorrente, in data 07.03.2025
e veniva impugnata limitatamente a n. 20 cartelle di pagamento e n. 1 avviso di accertamento.
A sostegno delle proprie ragioni eccepiva i seguenti motivi di gravame:
1. Omessa notifica degli atti prodromici.
2. Intervenuta prescrizione.
3. In via subordinata: prescrizione delle sanzioni tributarie e degli interessi.
4. In via subordinata: violazione art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997 per richiesta di interessi su sanzioni.
Concludeva con la richiesta di annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi distrattari.
Tutti gli enti evocati in giudizio, regolarmente costituiti, rilevavano l'inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21 del D. Lgs. n. 546/92, poiché tardivo posto che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l'intimazione impugnata sarebbe stata notificata in data
18.01.2025 e non il 07.03.2025. In ogni caso veniva evidenziato che tutte le cartelle di pagamento, prodromiche all'intimazione impugnata, sarebbero state regolarmente notificate e, oltre a ciò, alle predette notifiche si sarebbero aggiunte quelle di altri atti (preavviso di fermo amministrativo;
comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
altre intimazioni di pagamento). In ragione di tanto chiedevano che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato.
Al termine dell'udienza di trattazione il ricorso veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa di evince chiaramente che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è stata eseguita in data 18.01.2025. Stante ciò il ricorso è inammissibile, perché tardivo, posto che lo stesso è stato notificato a tutte le controparti, a mezzo pec, in data 18.04.2025, dunque, in violazione dell'art. 21 del D.
Lgs. n. 546/92, il quale, al primo comma dispone che” Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.”.
Orbene, risulta del tutto evidente che tra la data di notifica dell'atto impugnato (18.01.2026) e la data di notifica del ricorso alle parti avverse (18.04.2025) siano decorsi più di sessanta giorni.
Ciò detto, il ricorso viene dichiarato inammissibile. L'inammissibilità preclude la valutazione del merito, determinando l'esercizio di una “potestas iudicandi” ormai del tutto svuotata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4000/00 in favore di Agenzia Entrate
Riscossione e euro 1000/00 in favore delle restanti parti costituite.