Sentenza 25 febbraio 2010
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, anche per l'istante straniero sussiste l'obbligo di produrre, a pena di inammissibilità, almeno una documentazione equipollente alla certificazione anagrafica richiesta dall'art. 79, comma primo lett. b) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2010, n. 10827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10827 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 25/02/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 338
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 5128/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL ALIOUNE TOURE, N. IL 02/05/1974;
1) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 2/2006 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 31/07/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
lette le conclusioni del PG Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di El Alioune Toure avverso il provvedimento emesso in data 31.7.2008 dal Giudice monocratico del Tribunale di Napoli con il quale veniva rigettata, non essendo stata indicata le generalità dei componenti della famiglia anagrafica (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, comma 1, lett. b) l'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio alle spese dello Stato.
Deduce la violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 79, lett. b), art. 76 ed illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
Si sostiene che, essendo El Alioune cittadino extracomunitario - senegalese - senza permesso di soggiorno e non residente, non poteva avere alcun obbligo di menzionare i componenti della famiglia di origine, lasciati nel Senegal, essendo emigrato da solo e che giammai la medesima, comunque, avrebbe potuto essere documentata, non esistendo nel Senegal l'Anagrafe.
Il Procuratore generale in sede, all'esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Come correttamente e condivisibilmente rilevato dal P.G., ai sensi del cit. D.P.R., artt. 76 e 92 l'accesso al patrocinio a spese dello Stato è consentito soltanto ai non abbienti, tali dovendosi considerare coloro che dall'ultima dichiarazione risultano percettori di un reddito non superiore ad una certa soglia mobile siccome aggiornabile con D.M.; qualora il richiedente conviva con il coniuge ovvero con altri familiari, la soglia reddituale complessiva di accesso resta individuata nella somma dei singoli redditi dei conviventi aumentati, ciascuno dei quali deve essere aumentato nella misura indicata dal cit. D.P.R., art. 92.
Per consentire la corretta applicazione di tali disposizioni è necessario (cit. D.P.R., art. 79, comma 1, lett. b) che l'istanza contenga (tra l'altro) le generalità ed il codice fiscale sia dell'interessato sia dei componenti la famiglia anagrafica, tale qualificandosi quella specificata dalle norme sullo stato civile (D.P.R. 30 maggio 1987, n. 212, art. 2) e corredata dalla pertinente documentazione (art. 79, comma 3), e cioè per quanto qui rileva dal certificato di stato di famiglia.
Per i cittadini di stati extracomunitari, è previsto che i redditi prodotti all'estero siano certificati dall'autorità consolare (cit. D.P.R., art. 79, comma 2) ovvero attestati con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (cit. D.P.R., art. 94, comma 2);
inoltre, sulla scia dell'interpretazione costituzionalmente orientata suggerita dalla Corte Costituzionale con riferimento all'onere d'indicare i codici fiscali, questa Corte ha statuito che "ove, trattandosi di cittadino extracomunitario, la legislazione del Paese di origine non preveda una certificazione anagrafica - come, nella specie, prospetta il ricorrente-, deve, nondimeno, ritenersi sussistente un obbligo dell'istante o di produrre una documentazione equipollente o, comunque, nella impossibilità di adempiere anche a tale onere, almeno di esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi", "per altro verso l'espatrio clandestino non essendo di per sè risolutivo indice del definitivo venir meno della convivenza con gli altri membri della propria famiglia" (Cass. pen. Sez. 4, 27.9.2007 n. 40327, Rv. 237787). Ma nella fattispecie in esame, come risulta dallo stesso ricorso, il cittadino senegalese richiedente si è limitato a dichiarare, in seno all'istanza, che la famiglia di origine era rimasta in Senegal, venendo così meno all'onere di "almeno esplicitare la composizione della sua famiglia, quanto meno quale situazione di fatto comportante la presenza di persone con lui conviventi".
Consegue il rigetto del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010