TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3307
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Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
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Sentenza breve 23 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata stipulazione del contratto di soggiorno

    Il Collegio ritiene che il provvedimento questorile di irricevibilità sia un atto dovuto e vincolato, data la carenza del contratto di soggiorno stipulato presso la Prefettura, in applicazione degli artt. 22, co. 5 ter, e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999. Il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l'ingresso come lavoratore subordinato.

  • Accolto
    Silenzio-inadempimento della Prefettura

    Il Collegio ritiene fondata la doglianza del ricorrente, poiché l'Amministrazione, a fronte delle richieste ripetute, non ha ancora concluso il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

  • Rigettato
    Revoca del nulla osta e successiva valutazione del requisito reddituale del datore di lavoro

    Il Collegio ritiene il ricorso introduttivo infondato, confermando la precedente ordinanza cautelare. La mancata stipulazione del contratto di soggiorno rende l'atto di irricevibilità della richiesta di permesso di soggiorno un atto dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3307
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3307
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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