Ordinanza cautelare 1 agosto 2025
Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/02/2026, n. 3307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3307 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03307/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07270/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7270 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento del provvedimento del Questore di Roma del 15 maggio 2025 e notificato in data 20 maggio 2025, che ha dichiarato irricevibile la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, nonchè per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma nel sub-procedimento relativo al contratto di soggiorno;
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 gennaio 2026:
previo esame del fatto nuovo sopravvenuto (revoca in autotutela del 22 settembre 2025 emesso dalla Prefettura di Roma), per l’annullamento del decreto di rigetto della Questura di Roma e del silenzio della Prefettura di Roma;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa IA ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Col ricorso introduttivo del giudizio il sig. -OMISSIS- ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dal Questore di Roma in data 15 maggio 2025 e notificato in data 20 maggio 2025, che ha dichiarato irricevibile la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per la mancata previa stipulazione del contratto di soggiorno col datore di lavoro dinanzi alla Prefettura di Roma, nonchè l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato da detta ultima Amministrazione nel sub-procedimento relativo alla sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Con memoria depositata in data 26 luglio 2025 la Prefettura di Roma ha reso noto che, con provvedimento adottato in data 24 luglio 2025, si è proceduto alla revoca del nulla osta precedentemente rilasciato al ricorrente, in quanto, nonostante le integrazioni prodotte dalle parti, “ permane il motivo ostativo relativo al requisito alloggiativo, in quanto l'indirizzo indicato nell'asseverazione e nella cessione di fabbricato non corrisponde a quello inserito nella certificazione di idoneità alloggiativa, determinando la revoca del nulla osta concesso ”.
Con ordinanza di questa Sezione del 1° agosto 2025, n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente col ricorso introduttivo è stata respinta, per carenza del fumus boni juris .
In data 21 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato un ricorso per motivi aggiunti, con cui ha chiesto l’annullamento, con sospensione in via cautelare, dell’intervenuto provvedimento di revoca del nulla osta.
In sede di motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto, in particolare: di aver presentato in data 15 settembre 2025 istanza di annullamento in autotutela da parte dell’Amministrazione del citato provvedimento di revoca del nulla osta, fornendo chiarimenti al certificato di idoneità alloggiativa già agli atti della Prefettura; di aver reiterato detta istanza in data 20 settembre 2025, con ulteriori precisazioni in ordine all’immobile per il quale si è presentato il certificato alloggiativo; che in data 22 settembre 2025 l’Amministrazione ha comunicato l’accoglimento dell’istanza di revoca e di essere in attesa dei pareri di competenza della Questura e dell’Ispettorato del Lavoro competenti; di aver sollecitato ripetutamente la Prefettura a concludere il procedimento relativo alla conclusione del contratto di soggiorno con l’adozione di un provvedimento espresso; di voler contestare non solo il silenzio-inadempimento della Prefettura a seguito dell’accoglimento dell’istanza di revoca in autotutela, ma anche rinnovare, alla luce dei fatti nuovi sopravvenuti, l’istanza cautelare di sospensione del decreto questorile oggetto del ricorso introduttivo del giudizio.
Nelle date del 12 e del 13 febbraio 2026 l’Amministrazione ha controdedotto sul ricorso per motivi aggiunti eccependo di aver adottato, in data 11 febbraio 2026, un nuovo preavviso di rigetto in seguito al parere negativo dell’ITL, in quanto, a seguito di verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, sarebbe emerso che il richiedente datore di lavoro non possiede un reddito per consentire l’esito positivo della procedura.
Con memoria depositata in data 16 febbraio 2026 il ricorrente ha replicato che: la contestata sussistenza del requisito economico del datore di lavoro è profilo mai contestato nelle precedenti determinazioni dell’Amministrazione e comunque nel merito sarebbe smentito dalla circostanza che il ricorrente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro, abbia regolarmente percepito lo stipendio e abbia ricevuto i contributi previdenziali; che dunque è ragionevole ritenere che l’Amministrazione abbia effettuato detta valutazione di carenza del requisito reddituale del datore di lavoro prendendo a riferimento l’anno 2023 o gli anni successivi, inconferenti ai fini di causa.
Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previa discussione delle parti e previo avviso alle stesse della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo, come anticipato con l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2025, sia infondato, atteso che, per giurisprudenza consolidata, dalla quale non si ritiene di doversi discostare, a fronte della carenza del contratto di soggiorno stipulato presso la Prefettura di Roma, il provvedimento questorile di irricevibilità dell’istanza costituisce un atto dovuto e vincolato da parte dell’Amministrazione, la quale risulta aver fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22, co. 5 ter, e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999, posto che il ricorrente non ha completato la procedura prevista per l’ingresso dello straniero come lavoratore subordinato. Come affermato dal Consiglio di Stato (sez. III) con sentenza dell’8 ottobre 2025, n. 7892, “ Ove, infatti, si ritenesse che in caso inosservanza dell’iter autorizzatorio fosse possibile e, anzi, non iniquo, il rilascio di permesso di lavoro in deroga, in considerazione delle evidenziate disfunzioni collegate all’organizzazione della Prefettura di Roma - la cui contestata inerzia avrebbe potuto in ogni caso trovare un eventuale rimedio con l’attivazione dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 c.p.a.) -, si priverebbero di ogni rilevanza le previsioni di cui al quadro normativo di riferimento, la cui finalità è essenzialmente quella, di permettere il controllo tempestivo e l’identificazione del richiedente straniero da parte delle autorità competenti. È evidente che, accedendo ad una differente interpretazione, in contrasto con il carattere imperativo delle disposizioni normative sui flussi d’ingresso, si stravolgerebbe l’iter amministrativo che il legislatore ha disciplinato, contemperando le esigenze di speditezza per la conclusione della procedura a mezzo dell’ausilio telematico (spedizione del Kit), con quelle della sicurezza, mediante il tempestivo controllo e l’identificazione dei cittadini extracomunitari che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale”.
Di contro, è fondato quanto dedotto da parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura nel procedimento relativo alla conclusione del contratto di soggiorno a seguito dell’accoglimento dell’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di revoca del nulla osta, non avendo l’Amministrazione, a fronte della richiesta avanzata ripetutamente dal ricorrente, tuttora provveduto alla conclusione del suddetto procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Atteso quanto sopra, va ordinato alla Prefettura di Roma di concludere il procedimento di cui sopra entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, se non ancora adottato.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà all’esecuzione della presente sentenza, nei successivi trenta giorni.
Ritenuto conclusivamente di respingere il ricorso introduttivo, proposto avverso il decreto questorile di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, in quanto infondato.
Ritenuto, di contro, di accogliere il ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso il silenzio-inadempimento della Prefettura nel procedimento relativo alla conclusione del contratto di soggiorno, conseguente all’annullamento in autotutela del provvedimento di revoca del nulla osta, in quanto fondato.
L’esito delle due azioni (rigetto del ricorso introduttivo e accoglimento dei motivi aggiunti) consente di ritenere sussistenti le ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato, da rifondere se versato, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- respinge il ricorso introduttivo, per quanto in motivazione;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, condanna la Prefettura di Roma a concludere il procedimento relativo alla conclusione del contratto di soggiorno entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se antecedente, della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento, se non ancora adottato;
- per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, il quale, anche a mezzo di funzionario delegato con atto formale, provvederà all’esecuzione della presente sentenza, nei successivi trenta giorni;
- compensa le spese di lite tra le parti, ad eccezione del contributo unificato relativo al ricorso per motivi aggiunti, da rifondere se versato, in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
IE NI, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
IA ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA ON | IE NI |
IL SEGRETARIO