CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1108/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
MELI SALVATORE, Presidente
SPAMPINATO BIAGIO, Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2580/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500000149000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000051331 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000051331 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070058262043 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070058262043 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130019681990 IMU 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140000096577 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140000096577 IVA-ALTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140008853036 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170017252089 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180028354757 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200032152052 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060363000 IMU 2013
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Sant'Antonio
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210006895356 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210043831522 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210043831522 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210111289876 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210155616310 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220010519107 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220021502306 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220072633807 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240035425374 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Sant'Antonio
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2219 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 209 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500000149000 e i sottostanti atti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento) meglio specificati in ricorso e in epigrafe, per l'importo totale dovuto alla data in essa indicata pari a € 161.792,58, notificata in data 24/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e al Comune di Aci Sant'Antonio, a mezzo pec del
25/03/2025, deduceva: “1) Prescrizione dei crediti intimati da Riscossione Sicilia S.p.a.”; “2) Violazione art. 30 D.P.R. 602/1973”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 10/07/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per resistere al ricorso, eccependo la notificazione di atti prodromici e, quanto agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Aci Sant'Antonio, il difetto di legittimazione passiva.
In data 14/10/2025 si costituiva il Comune di Aci Sant'Antonio per resistere al ricorso, eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità per difetto della prova di quando fosse stato notificato al contribuente l'atto impugnato nonché l'invalidità della notificazione del ricorso e, nel merito, l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti.
In data 03/02/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Dalla documentazione in atti si ricava che tutte le cartelle di pagamento nonché gli avvisi di accertamento sottostanti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202500000149000 sono stati regolarmente notificati al contribuente dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e dal Comune di Aci Sant'Antonio, come, del resto, puntualmente osservato dall'una (per quanto riguarda le cartelle di pagamento) e dall'altro (per quanto concerne gli avvisi di accertamento) e senza che parte ricorrente lo abbia contestato.
Non solo, ma sempre dalla documentazione in atti risulta che al contribuente sono state, altresì, ritualmente notificate le intimazioni di pagamento puntualmente indicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle sue controdeduzioni, aventi per oggetto le medesime cartelle di pagamento sottostanti alla predetta comunicazione, fatta solo eccezione per la cartella di pagamento n. 29320240035425374000 (concernente tassa automobilistica anno 2021), la quale, nondimeno, come già rilevato, risulta, come le altre, regolarmente notificata al contribuente (con pec del 30/04/2024). Né pure tali circostanze sono state contestate dal contribuente.
Tanto basta per ritenere infondata la prima censura del ricorso, con cui il ricorrente deduce la prescrizione dei crediti portati dagli anzidetti atti, senza, tuttavia, considerare che tali atti – cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento - ne hanno interrotto i rispettivi termini, come si evince facilmente dalle date di notificazione di ciascuno di essi.
Quanto all'altra censura del ricorso, rubricata “2) Violazione art. 30 D.P.R. 602/1973” e riguardante le modalità di calcolo degli interessi moratori, neppure essa può essere accolta, essendo sufficiente a confutarla la nota esplicativa contenuta a pag. 18 del provvedimento impugnato, dalla quale si evincono chiaramente i criteri di calcolo degli interessi, conformi a legge. In conclusione, il ricorso non può essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti costituite delle spese di giudizio che liquida in euro 10.000,00 (diecimila) oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione ed in euro 1.300,00 (milletrecento) oltre accessori di legge, in favore del Comune di
Aci Sant'Antonio, disponendone in quest'ultimo caso la distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati anticipatari. Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
MELI SALVATORE, Presidente
SPAMPINATO BIAGIO, Relatore
LA ROSA CARMELA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2580/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29376202500000149000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000051331 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120000051331 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070058262043 IRPEF-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320070058262043 IVA-ALTRO 2002
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130019681990 IMU 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140000096577 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140000096577 IVA-ALTRO 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140008853036 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170017252089 IMU 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180028354757 IMU 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200032152052 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200060363000 IMU 2013
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Sant'Antonio
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210006895356 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210043831522 OS (COMUNALE-PROVINCIALE) 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210043831522 TARSU/TIA 2012
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210111289876 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210155616310 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220010519107 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220021502306 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220072633807 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240035425374 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aci Sant'Antonio
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 215 IMU 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2219 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 209 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 360/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente come in atti, Ricorrente_1 impugnava comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500000149000 e i sottostanti atti (cartelle di pagamento e avvisi di accertamento) meglio specificati in ricorso e in epigrafe, per l'importo totale dovuto alla data in essa indicata pari a € 161.792,58, notificata in data 24/01/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Riscossione per la provincia di Catania.
Con il ricorso, notificato all'Agente della riscossione e al Comune di Aci Sant'Antonio, a mezzo pec del
25/03/2025, deduceva: “1) Prescrizione dei crediti intimati da Riscossione Sicilia S.p.a.”; “2) Violazione art. 30 D.P.R. 602/1973”; chiedeva, pertanto, l'accoglimento del ricorso.
In data 10/07/2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per resistere al ricorso, eccependo la notificazione di atti prodromici e, quanto agli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Aci Sant'Antonio, il difetto di legittimazione passiva.
In data 14/10/2025 si costituiva il Comune di Aci Sant'Antonio per resistere al ricorso, eccependone, preliminarmente, l'inammissibilità per difetto della prova di quando fosse stato notificato al contribuente l'atto impugnato nonché l'invalidità della notificazione del ricorso e, nel merito, l'avvenuta notificazione degli avvisi di accertamento sottostanti.
In data 03/02/2026 la causa viene definita in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Dalla documentazione in atti si ricava che tutte le cartelle di pagamento nonché gli avvisi di accertamento sottostanti alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
29376202500000149000 sono stati regolarmente notificati al contribuente dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione e dal Comune di Aci Sant'Antonio, come, del resto, puntualmente osservato dall'una (per quanto riguarda le cartelle di pagamento) e dall'altro (per quanto concerne gli avvisi di accertamento) e senza che parte ricorrente lo abbia contestato.
Non solo, ma sempre dalla documentazione in atti risulta che al contribuente sono state, altresì, ritualmente notificate le intimazioni di pagamento puntualmente indicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle sue controdeduzioni, aventi per oggetto le medesime cartelle di pagamento sottostanti alla predetta comunicazione, fatta solo eccezione per la cartella di pagamento n. 29320240035425374000 (concernente tassa automobilistica anno 2021), la quale, nondimeno, come già rilevato, risulta, come le altre, regolarmente notificata al contribuente (con pec del 30/04/2024). Né pure tali circostanze sono state contestate dal contribuente.
Tanto basta per ritenere infondata la prima censura del ricorso, con cui il ricorrente deduce la prescrizione dei crediti portati dagli anzidetti atti, senza, tuttavia, considerare che tali atti – cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, intimazioni di pagamento - ne hanno interrotto i rispettivi termini, come si evince facilmente dalle date di notificazione di ciascuno di essi.
Quanto all'altra censura del ricorso, rubricata “2) Violazione art. 30 D.P.R. 602/1973” e riguardante le modalità di calcolo degli interessi moratori, neppure essa può essere accolta, essendo sufficiente a confutarla la nota esplicativa contenuta a pag. 18 del provvedimento impugnato, dalla quale si evincono chiaramente i criteri di calcolo degli interessi, conformi a legge. In conclusione, il ricorso non può essere accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti costituite delle spese di giudizio che liquida in euro 10.000,00 (diecimila) oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Riscossione ed in euro 1.300,00 (milletrecento) oltre accessori di legge, in favore del Comune di
Aci Sant'Antonio, disponendone in quest'ultimo caso la distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati anticipatari. Così deciso in Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026.