Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 27/03/2026, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria
in composizione monocratica, in persona del Cons. AN D’AL, ha pronunciato la seguente
nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 24433 del registro di segreteria
proposto da
L. R., nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente in via omissis, (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall’avv. Maurizio Siniscalco (cod. fisc.: [...]), e dall’avv. Antonio Gullì (cod. fisc.: [...]), con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Girifalco, via A. Migliaccio n. 160/A, e domicilio digitale ai seguenti indirizzo di posta elettronica certificata: maurizio.siniscalco@avvocaticatanzaro.legalmail.it; studiolegalegulli@pec.it; (fax n. 0961.355951).
contro
1) COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO (cod. fisc.: 00297990798), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica in via Scandeberg Peta; - contumace -
2) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall’avv. Caterina Battaglia (cod. fisc.: [...]), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall’avv. Silvia Parisi (cod. fisc.: [...]), indirizzo di posta elettronica certificata: avv.silvia.parisi@postacert,inps.gov.it, come da procura generale ad lites versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, presso la sede dell’Avvocatura INPS;
per il riconoscimento
del diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio in ragione di 40 anni e 7 mesi di contribuzione.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
visti gli altri atti e documenti di causa;
visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;
uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2026, l’avv. Antonio Gullì, anche per delega dell’avv. Maurizio Siniscalco, per il ricorrente, e l’avv. Caterina Battaglia, per l’INPS, che hanno concluso come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per il comune di Caraffa di Catanzaro.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso, depositato il 17 novembre 2025, il signor R. L., premesso di essere stato dipendente del Comune di omissise di essere stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 1° gennaio 2021, ha lamentato che l’INPS, in sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, ha erroneamente considerato 39 anni di contribuzione anziché 40 anni e 7 mesi, coma da comunicazione dell’ente locale del 13 ottobre 2021, indirizzata all’istituto previdenziale. Nonostante le reiterate richieste, l’INPS non ha dato alcun riscontro. Per tale ragione, il signor L. ha chiesto, previo riconoscimento del periodo di servizio in esame, la condanna del comune di omissis e dell’INPS alla “corresponsione della riliquidazione del TFS al ricorrente, oltra alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata con decorrenza dalla maturazione del servizio.”, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei difensori costituiti.
2. Con decreto del 18 novembre 2025, ritualmente notificato alle amministrazioni resistenti unitamente al ricorso introduttivo, è stata fissata l’udienza di discussione del giudizio per il giorno 23 marzo 2026. Con successivo decreto del 9 marzo 2026, ritualmente comunicato alle parti, l’udienza è stata rinviata al 25 marzo 2026, per impedimento di questo GUP.
3. Con nota prot. n. 3740 dell’11 dicembre 2025, il comune di omissis ha trasmesso il fascicolo amministrativo dell’istante e con memoria, depositata il 4 marzo 2026, si è costituito in giudizio l’INPS ed ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile e, nel merito, il rigetto del ricorso.
4. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, i difensori delle parti costituite si sono riportati a tutte le domande, eccezioni e difese contenute nei propri scritti difensivi e la causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del comune di omissis, il quale ritualmente intimato non si è costituito in giudizio.
6. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice contabile in favore del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro. Il signor R. L., con il ricorso in esame, ha chiesto, infatti, la riliquidazione del trattamento di fine servizio. In fattispecie analoga a quella in esame, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che “La controversia relativa al diritto degli anni del corso di laurea, ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio, non ha per oggetto l’”an” o il “quantum” del trattamento pensionistico, ma piuttosto la corretta determinazione degli elementi di computo utili per la determinazione del TFS, e quindi una questione da devolvere non alla giurisdizione del giudice contabile, bensì a quella del giudice del rapporto di impiego, da individuarsi, nel caso di rapporto di lavoro cessato dopo il 1° luglio 1998, nel giudice ordinario, ai sensi dell’art. 69, comma settimo, del d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165” (cfr. tra le tante, Cass. civ., Sez. Un., Ordinanza 7 novembre 2013, n. 25309). Il ricorrente chiede il calcolo di un periodo di servizio più lungo rispetto a quello in forza del quale gli è stato liquidato il trattamento di fine servizio, sicché la controversia non riguarda né l’an né il quantum del trattamento previdenziale ma la tutela di diritti patrimoniali connessi al rapporto di lavoro. È, infatti, noto che il TFS ha natura di retribuzione differita (cfr. tra le altre, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza 11 luglio 2024, n. 19023) e, pertanto, le controversie che lo riguardano appartengono, trattandosi di rapporto di pubblico impiego privatizzato, alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro (cfr. in termini, Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 26 ottobre 2025, n. 28359).
7. Ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c., si dispone la compensazione delle spese e degli onorari di difesa.
P.Q.M.
Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del comune di omissis. Dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. Spese compensate.
Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2026.
Il GUP AN D’AL
Firmato digitalmente
Depositata in data 25.03.2026 Il Funzionario Dott.ssa Francesca Deni
Firmato digitalmente