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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2025, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA TR PP, nato a [...] il [...] AR OR, nato a [...] il [...] DE TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/02/2022 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato AR OR l'avv. Stefano Di Feo, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. udito per gli imputati TR PP e DE TO l'avv. Vincenzo IO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5837 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 15/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/02/2022, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 16/07/2015 dal Tribunale di Foggia, confermata l'affermazione di responsabilità di TR PP, AR OR e DE TO in relazione al reato ascritto al capo e) dell'imputazione - illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina -, riduceva la pena inflitta agli imputati ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa ciascuno. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. TR PP, a mezzo del difensore di fiducia AN Santangelo, propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. e omessa motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato. Argomenta che la Corte di appello aveva condiviso il giudizio espresso dal giudice di primo grado in ordine alla identificazione del TR PP richiamando la giurisprudenza sulla certezza dell'identificatore nel riconoscere la voce, senza dare riposta alle specifiche censure mosse con l'atto di appello;
la difesa aveva contestato la correttezza del riconoscimento vocale da parte degli operanti della polizia giudiziaria, evidenziando che l'approccio sensoriale è un risultato pieno di insidie già nella fase percettiva della voce, la quale, a differenza di una impronta digitale o genetica, non è immutabile e non possiede caratteristiche sufficientemente univoche da consentire la distinzione di una persona dall'altra; alla questione sollevata dalla difesa non era stata fornita risposta, neppure implicita, nella sentenza impugnata, con conseguente nullità della sentenza. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 49 cod.pen., 533 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e illogicità della motivazione in relazione al capo e) dell'imputazione. Argomenta che la responsabilità del TR era stata basata in maniera esclusiva sulle intercettazioni telefoniche e ambientali prive di riscontri fattuali, non essendo stata dimostrata la disponibilità, quantità e qualità della sostanza stupefacente, trattandosi di cd droga parlata;
lamenta, poi, che la Corte di appello non aveva sconfessato la ricostruzione alternativa e plausibile prospettata dalla difesa e cioè l'uso di gruppo;
evidenzia, infine, che, qualora non si volesse accedere alla conclusione dell'uso di gruppo, risultava l'inesistenza dell'oggetto del reato, cioè della sostanza stupefacente, e, quindi, era evidente la configurabilità dell'ipotesi disciplinata dall'art. 49, comma 2, cod.pen. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, cod.proc.pen. e vizio di motivazione. 2 Lamenta che la Corte di appello aveva denegato la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità, dando rilievo solo al dato quantitativo, senza motivare sulle ragioni per le quali tale elemento era stato ritenuto assorbente rispetto agli altri indici favorevoli all'inquadramento della vicenda nel disposto del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990; l'assenza di riscontri dello spaccio nonché della quantità e qualità della sostanza stupefacente lasciava propendere per una ipotesi ricollegabile al più piccolo spaccio o spaccio da strada;
inoltre, la motivazione della sentenza era illogica nella parte in cui con riferimento allo stesso capo e) aveva riconosciuto la configurabilità dell'ipotesi lieve con riferimento alla posizione del coimputato ARsso, relativamente al quale era stata provata almeno una cessione mentre tale prova difettava per il TR. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 73, comma 6 dpr n. 309/1990, 110 cod.pen. e 125 cod.proc.pen., omessa motivazione e travisamento della prova. Argomenta che la Corte territoriale aveva ritenuto configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, l'aver agito con tre o più persone, in difetto di prova che le presunte cessioni fossero state realizzate sempre in presenza dei tre imputati. Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 69, 62-bis, 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che la Corte di appello aveva confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 senza esprimere motivazione sul punto, così sottraendo il controllo di legittimità sull'operazione di bilanciamento tra le circostanze. AR OR, a mezzo del difensore di fiducia avv. Stefano di Feo, propone quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 56 cod.pen. in relazione al reato ascritto al ricorrente al capo e) dell'imputazione. Lamenta che, pur menzionata in imputazione la norma di cui all'art. 56 cod.pen. relativa al delitto tentato, i Giudici di merito, sia nella sentenza di primo grado che in quella appellata, non avevano effettuato alcun riferimento alla norma in questione e non avevano applicato il relativo trattamento sanzionatorio;
in assenza di una modifica del capo di imputazione era stata stravolta l'originaria imputazione sotto il profilo fattuale con conseguente nullità della sentenza. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 268, comma 3 e 271 cod.proc.pen. Argomenta che la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le intercettazioni ambientali disposte presso l'appartamento ubicato in 3 GH di Savoia con motivazione apparente in ordine alla insufficienza ed inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica;
la motivazione, inoltre, non aveva chiarito gli aspetti fondamentali relativi all'urgenza; la motivazione della Corte di appello era, quindi, carente sia in merito ai caratteri di insufficienza e di inidoneità degli impianti che alle ragioni eccezionali di urgenza con riferimento alla specifica indagine;
la difesa aveva dimostrato con apposita consulenza tecnica che, in realtà, gli impianti installati presso la Procura della Repubblica erano idonei all'espletamento delle intercettazioni telefoniche, per cui non si comprendeva perché non lo fossero anche per le intercettazioni ambientali. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, in ordine all'identificazione dell'imputato. Lamenta che l'identificazione del ricorrente, quale uno dei conversanti nella intercettazione ambientale del 26.04.2008, era avvenuta a mezzo di riconoscimento vocale da parte della PG, che aveva raffrontato gli esiti delle intercettazioni telefoniche delle utenze cellulari in uso agli stessi imputati;
nella intercettazioni telefoniche era emersa confusione sul nome del AR, alcune volte attribuito a quello del Ragone, come emergente anche dalle dichiarazioni rese dall'operatore di P.G. Greco, e tale dato rendeva viziata la motivazione della sentenza impugnata;
inoltre, non era stato accertato con assoluta evidenza che l'utenza telefonica intercettata fosse riferibile al AR, non essendo presente alcun riferimento personale o familiare esterno;
a tanto deve aggiungersi che non era stato effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente e si vedeva, dunque, in un'ipotesi di droga parlata, in ordine alla quale occorre il massimo rigore nella valutazione delle prove. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1190 e vizio di motivazione. Lamenta che la motivazione della Corte di appello in ordine alla non configurabilità dell'ipotesi lieve era erronea e viziata da illogicità, in quanto il dato qualitativo e ponderale non aveva avuto riscontri oggettivi a seguito di sequestro né era stato valutato globalmente il fatto, l'assenza di cessioni ed il breve lasso temporale delle intercettazioni. Con il quinto motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 ed al mancato riconoscimento in forma prevalente delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Lamenta che la Corte di appello aveva confermato la sussistenza della circostanza aggravante del numero delle persone e il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza con le concesse attenuanti generiche, con motivazione 4 apparente o manifestamente illogica, limitandosi a richiamare le argomentazioni del primo giudice e senza considerare l'assenza di sequestri e di riscontri oggettivi e la presenza tra i partecipanti alla presunta attività di detenzione di soggetti che facevano uso esclusivamente personale dello stupefacente, nonché l'incensuratezza ed il comportamento processuale dell'imputato. DE TO, con un primo ricorso a firma del difensore di fiducia avv. Vincenzo IO propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 56 cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che nonostante il capo di imputazione contenesse la contestazione del tentativo ed in assenza di modifica della stessa, non era stata valutata ed applicata la riduzione di pena prevista dal legislatore per tale ipotesi di reato. Con il secondo motivo deduce violazione dell'ad. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Lamenta che la motivazione della Corte di appello in ordine alla non configurabilità dell'ipotesi lieve era erronea viziata da illogicità, in quanto il dato qualitativo e ponderale non aveva avuto riscontri oggettivi a seguito di sequestro né era stato valutato globalmente il fatto, l'assenza di cessioni ed il breve lasso temporale delle intercettazioni, nonché l'incensuratezza ed il comportamento processuale dell'imputato. DE TO, poi, con un secondo ricorso a firma del difensore di fiducia avv. Rosario Marino propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla disamina delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di intercettazioni ambientali con riferimento all'uso personale di sostanza stupefacente. Argomenta che la Corte di appello aveva ritenuto pienamente provata la detenzione ai fini di spacco alla luce delle conversazioni intercettate, con motivazione insoddisfacente, in assenza di qualsivoglia riscontro eterno in grado di avvalorare tale tesi;
evidenzia che, vedendosi in ipotesi di "droga parlata," è richiesto al Giudice un rigoroso onere motivazionale, mentre la Corte territoriale si era limitata a ripercorrere l'iter motivazionale del Giudice di primo grado, trascurando quasi totalmente le doglianze emesse nei motivi di appello;
rimarca che, pur incontestato che l'oggetto principale delle conversazione fosse costituito dall'utilizzo di cocaina, non era da escludere che la finalità degli incontri fosse la sola assunzione di cocaina tra gli imputati, essendo plausibile la preparazione di un numero imprecisato di dosi senza comprenderne bene la reale destinazione, non essendo stato intercettato o osservato alcun presunto appuntamento per la cessione. 5 Con il secondo motivo di ricorso deduce erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello aveva negato il riconoscimento dell'ipotesi lieve richiamando, con motivazione scarna, il solo dato quantitativo dello stupefacente, in assenza di riscontri, quali sequestri ed analisi chimiche sulla sostanza stupefacente;
l'interpretazione del dato quantitativo, poi, era irrazionale perché non era dato comprendere l'unità di misura utilizzata dagli interlocutori per suddividere e sezionare la droga;
dato neutro era anche il percepito rumore del frullatore, in quanto il luogo della intercettazione ambientale era un appartamento, che, in quanto tale, poteva essere dotato anche di piccoli elettrodomestici;
il dato quantitativo, inoltre, era solo uno dei parametri del fatto, che andava valutato nella sua globalità, come affermato dalle Sezioni Unite Murolo. 3. Le difese dei ricorrenti hanno chiesto la trattazione orale dei ricorsi. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. concludendo per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, sulla base delle argomentazioni che seguono. 2. Il secondo motivo del ricorso di AR OR, avente carattere preliminare, è inammissibile. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il requisito della inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica - e quindi il ricorso legittimo ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato in riferimento alla relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca di prova, per le quali risultano inadeguati gli impianti dell'ufficio di procura ed invece necessarie le apparecchiature e gli impianti esterni (Sez. 2, n. 51022 del 02/11/2016, Rv. 268732 - 01; Sez. 6, n. 165 del 09/12/2004,Rv. 230843 - 01). Quanto all'obbligo motivazionale, esso implica, per il caso di inidoneità funzionale degli impianti della Procura, che sia data contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie ( Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Rv. 236754). E si è anche precisato che la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici 6 della procura può desumersi anche implicitamente dal riferimento all'attività criminosa in corso indicata non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento (Sez.6, n. 30994 del 05/04/2018, Rv.273594). Nella specie, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, il Pm, nel decreto, emesso ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod.proc.pen., sulla base dell'urgenza di provvedere al fine di evitare il disperdersi di elementi investigativi di rilievo, aveva autorizzato l'espletamento delle intercettazioni ambientali presso impianti diversi da quelli della Procura, dava specifica contezza dei motivi per i quali le operazioni venivano eseguite presso impianti non in dotazione alla Procura, recependo le indicazioni ed i dati fattuali provenienti dall'ausiliario tecnico. Ebbene, il ricorrente, in sostanza, lamenta non un'omessa motivazione in ordine alla inidoneità funzionale degli impianti della Procura ma contesta il merito della valutazione di inidoneità ed insufficienza dei predetti impianti, a mezzo di apposita consulenza di parte depositata nel giudizio di merito. Trattasi di inammissibile censura di merito, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, a fronte di adeguata motivazione espressa dal Pm, in aderenza agli elementi di valutazione esistenti al momento dell'emissione del provvedimento autorizzativo. 3. Il primo motivo del ricorso di AR OR ed il primo motivo del ricorso di DE TO (a firma dell'avv. Vincenzo IO), che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamenti infondati. Come evincibile chiaramente dalle sentenze di merito, i ricorrenti sono stati condannati per la sola condotta di detenzione illecita ed assolti da tutti gli altri reati contestati al capo e) con la formula "perché il fatto non sussiste"; orbene, nel capo e) il tentativo è riferito alla sola condotta di vendita ("tentavano di vendere"), per la quale, quindi, non vi è stata affermazione di responsabilità nè, conseguentemente, alcun effetto poteva determinarsi sul trattamento sanzionatorio. 4. Il primo motivo di ricorso di TR PP ed il terzo motivo di ricorso di AR OR, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamenti infondati. Va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi 7 sintomatici di segno contrario (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900 - 01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep.20/03/2014, Rv. 259478 - 01). Ed è stato precisato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate;
il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria;
le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario( Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265 - 02). Nella specie, la Corte territoriale, in linea con i suesposti principi di diritto, ha confermato la valutazione del primo giudice, rimarcando che l'identificazione dei ricorrenti come soggetti conversanti nella intercettazione ambientale del 26/04/2008 non era stata basata solo su riconoscimento vocale effettuato dal personale della P.G., ma anche su precisi elementi fattuali emersi sia dal contenuto delle conversazioni intercettate (i nomi di battesimo con i quali i conversanti si chiamavano durante l'intercettazione) che dal raffronto con altre conversazioni intercettate nelle utenze telefoniche intestate ed in uso agli stessi (utenze le quali, oltre ad essere intestate agli imputati, erano riconducibili agli stessi in ragione di riferimenti personali e familiari). A fronte di tale adeguata e corretta motivazione, i ricorrenti propongono censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 5. Il secondo motivo del ricorso di TR PP ed il primo motivo del ricorso di DE TO (a firma dell'avv. Rosario Marino), che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. Va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Rv.268414; Sez.4, n.31260 del 04/12/2012, dep.22/07/2013, Rv.256739;Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 251812; Sez.4, n.35860 del 28/09/2006, Rv.235020;Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv. 218392), secondo cui le dichiarazioni captate nel corso di attività di intercettazione (regolarmente autorizzata), con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria e non necessitano quindi di ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Parimenti va richiamata quella giurisprudenza (tra le tante, Sez. 6, n. 17619, del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724) per la quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai 8 soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv.263715). Va, infine, ricordato che questa Suprema Corte ha affermato che la prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo desumersi da altre risultanze probatorie, come dal contenuto delle conversazioni intercettate (Sez.4,n.20129 del 25/06/2020, Rv.279251 - 01; Sez.4, n.48008 del 18/11/2009, Rv.245738). Costituisce, dunque, ius receptum, il principio che, in tema di stupefacenti, l'esistenza del reato (anche quello di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) può essere desunto anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981). Nella specie, la Corte territoriale, con valutazione in linea con i suesposti principi di diritto, ha confermato la decisione del primo giudice evidenziando, con congrua motivazione, che nelle conversazioni intercettate gli imputati si riferivano in termini inequivoci alle operazioni di taglio di una partita di cocaina da destinare allo spaccio (cfr. p 12 della sentenza impugnata e p 23 della sentenza di primo grado, ove si evidenzia come i conversanti facessero riferimento a "taglio", ad una "pesatura", ad un "bilancino" ad una "busta", ad una "dose", ai "grammi", alle "palline" a delle misure numeriche;
in più occasioni i conversanti, poi, affermavano di aver fatto una "botta" e che stavano "tirando" qualcosa). La Corte territoriale, richiamando le valutazioni del primo giudice, ha rimarcato che le modalità dell'azione (taglio di una partita di cocaina;
preparazione di dosi e confezionamento delle stesse a mezzo di bustine) e la quantità non modica emersa da contenuto delle conversazioni intercettate ("ho fatto cinquecentodieci".... "duecento grammi tiene Gino"), escludevano l'uso personale e rendevano evidente la destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto (cfr p.12 della sentenza impugnata e p 24 della sentenza di primo grado). Risulta, quindi, manifestamente infondata nonchè del tutto generica (perché priva di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata), la deduzione 9 difensiva secondo cu risulterebbe non provato l'oggetto del reato ed applicabile il disposto dell'art. 49, comma 2, cod.pen. Nè risulta fondata la deduzione difensiva, con la quale si prospetta la configurabilità dell'ipotesi del cd consumo di gruppo. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di "consumo di gruppo" di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (SU 28.5.1997 n 4, Iacolare e Sez. U, n.25401 del 31/01/2013, Galluccio Rv.255258 che ha precisato che con il riferimento all'uso "esclusivamente personale", inserito dall'art.
4-bis del D.L. n. 272 del 2005, conv. in legge n. 49 del 2006, il legislatore non ha introdotto una nuova norma penale incriminatrice, con una conseguente restrizione dei comportamenti rientranti nell'uso personale dei componenti del gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non punibilità riguarda solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all'utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono). Ne deriva che non ricorre tale l'ipotesi quando difetti la prova della parziale coincidenza soggettiva tra acquirente e assuntore dello stupefacente;
della certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti il gruppo;
della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale;
dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo;
dell'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (Sez. 4, n. 6782 del 23 gennaio 2014, Cheggour ed altro, Rv. 259285). Nella specie, l'allegazione difensiva è del tutto generica quanto ai necessari presupposti dell'ipotesi del cd consumo di gruppo, emergendo, al contrario dalla motivazione della sentenza impugnata, congrua e priva di vizi logici, la detenzione della sostanza stupefacente a fini di spaccio. 6. Il terzo motivo del ricorso di TR PP, il quarto motivo del ricorso di AR OR ed il secondo motivo di entrambi ricorsi di DE TO (a firma dell'avv. Vincenzo IO ed a firma dell'avv. Rosario Marino), che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamenti infondati. La Corte di appello, all'esito della valutazione globale del fatto, ha rimarcato che la condotta contestata non poteva ricondursi all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in considerazione sia delle modalità dell'azione 10 (il taglio di una partita di droga) che della quantità non modica della sostanza stupefacente trattata. La valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez.U, 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). 7. Il quarto motivo del ricorso di TR PP ed il quinto motivo del ricorso di AR OR (con riferimento all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990), che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono inammissibili. La censura relativa alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, come emerge dalla sentenza impugnata, non ha formato oggetto di specifico motivo di appello. Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 - 01). Va, quindi, richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie. 8. Il quinto motivo di ricorso di TR PP ed il quinto motivo del ricorso di AR OR (con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze), sono manifestamente infondati. 11 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Sez.2, n.3610 del 15/01/2014, Rv.260415; Sez.5,n.5579 del 26/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.258874 - 01; Sez.4, n.25532 del 23/05/2007, Rv.236992). Nel caso in esame la Corte territoriale, all'esito della valutazione globale del fatto, ha confermato la valutazione di equivalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, rimarcando l'assenza di elementi positivamente valutabili per addivenire ad un giudizio di prevalenza. La motivazione è corretta sul piano del diritto e non è sindacabile nel merito. 9. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito per l'imputato AR OR l'avv. Stefano Di Feo, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso. udito per gli imputati TR PP e DE TO l'avv. Vincenzo IO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5837 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 15/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 11/02/2022, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 16/07/2015 dal Tribunale di Foggia, confermata l'affermazione di responsabilità di TR PP, AR OR e DE TO in relazione al reato ascritto al capo e) dell'imputazione - illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina -, riduceva la pena inflitta agli imputati ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa ciascuno. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. TR PP, a mezzo del difensore di fiducia AN Santangelo, propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod.pen. e 192 cod.proc.pen. e omessa motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato. Argomenta che la Corte di appello aveva condiviso il giudizio espresso dal giudice di primo grado in ordine alla identificazione del TR PP richiamando la giurisprudenza sulla certezza dell'identificatore nel riconoscere la voce, senza dare riposta alle specifiche censure mosse con l'atto di appello;
la difesa aveva contestato la correttezza del riconoscimento vocale da parte degli operanti della polizia giudiziaria, evidenziando che l'approccio sensoriale è un risultato pieno di insidie già nella fase percettiva della voce, la quale, a differenza di una impronta digitale o genetica, non è immutabile e non possiede caratteristiche sufficientemente univoche da consentire la distinzione di una persona dall'altra; alla questione sollevata dalla difesa non era stata fornita risposta, neppure implicita, nella sentenza impugnata, con conseguente nullità della sentenza. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 49 cod.pen., 533 cod.proc.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 e illogicità della motivazione in relazione al capo e) dell'imputazione. Argomenta che la responsabilità del TR era stata basata in maniera esclusiva sulle intercettazioni telefoniche e ambientali prive di riscontri fattuali, non essendo stata dimostrata la disponibilità, quantità e qualità della sostanza stupefacente, trattandosi di cd droga parlata;
lamenta, poi, che la Corte di appello non aveva sconfessato la ricostruzione alternativa e plausibile prospettata dalla difesa e cioè l'uso di gruppo;
evidenzia, infine, che, qualora non si volesse accedere alla conclusione dell'uso di gruppo, risultava l'inesistenza dell'oggetto del reato, cioè della sostanza stupefacente, e, quindi, era evidente la configurabilità dell'ipotesi disciplinata dall'art. 49, comma 2, cod.pen. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, cod.proc.pen. e vizio di motivazione. 2 Lamenta che la Corte di appello aveva denegato la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità, dando rilievo solo al dato quantitativo, senza motivare sulle ragioni per le quali tale elemento era stato ritenuto assorbente rispetto agli altri indici favorevoli all'inquadramento della vicenda nel disposto del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990; l'assenza di riscontri dello spaccio nonché della quantità e qualità della sostanza stupefacente lasciava propendere per una ipotesi ricollegabile al più piccolo spaccio o spaccio da strada;
inoltre, la motivazione della sentenza era illogica nella parte in cui con riferimento allo stesso capo e) aveva riconosciuto la configurabilità dell'ipotesi lieve con riferimento alla posizione del coimputato ARsso, relativamente al quale era stata provata almeno una cessione mentre tale prova difettava per il TR. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 73, comma 6 dpr n. 309/1990, 110 cod.pen. e 125 cod.proc.pen., omessa motivazione e travisamento della prova. Argomenta che la Corte territoriale aveva ritenuto configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, l'aver agito con tre o più persone, in difetto di prova che le presunte cessioni fossero state realizzate sempre in presenza dei tre imputati. Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 69, 62-bis, 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine all'equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che la Corte di appello aveva confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui al comma 6 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 senza esprimere motivazione sul punto, così sottraendo il controllo di legittimità sull'operazione di bilanciamento tra le circostanze. AR OR, a mezzo del difensore di fiducia avv. Stefano di Feo, propone quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 56 cod.pen. in relazione al reato ascritto al ricorrente al capo e) dell'imputazione. Lamenta che, pur menzionata in imputazione la norma di cui all'art. 56 cod.pen. relativa al delitto tentato, i Giudici di merito, sia nella sentenza di primo grado che in quella appellata, non avevano effettuato alcun riferimento alla norma in questione e non avevano applicato il relativo trattamento sanzionatorio;
in assenza di una modifica del capo di imputazione era stata stravolta l'originaria imputazione sotto il profilo fattuale con conseguente nullità della sentenza. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 268, comma 3 e 271 cod.proc.pen. Argomenta che la Corte di appello aveva disatteso l'eccezione di inutilizzabilità di tutte le intercettazioni ambientali disposte presso l'appartamento ubicato in 3 GH di Savoia con motivazione apparente in ordine alla insufficienza ed inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica;
la motivazione, inoltre, non aveva chiarito gli aspetti fondamentali relativi all'urgenza; la motivazione della Corte di appello era, quindi, carente sia in merito ai caratteri di insufficienza e di inidoneità degli impianti che alle ragioni eccezionali di urgenza con riferimento alla specifica indagine;
la difesa aveva dimostrato con apposita consulenza tecnica che, in realtà, gli impianti installati presso la Procura della Repubblica erano idonei all'espletamento delle intercettazioni telefoniche, per cui non si comprendeva perché non lo fossero anche per le intercettazioni ambientali. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, in ordine all'identificazione dell'imputato. Lamenta che l'identificazione del ricorrente, quale uno dei conversanti nella intercettazione ambientale del 26.04.2008, era avvenuta a mezzo di riconoscimento vocale da parte della PG, che aveva raffrontato gli esiti delle intercettazioni telefoniche delle utenze cellulari in uso agli stessi imputati;
nella intercettazioni telefoniche era emersa confusione sul nome del AR, alcune volte attribuito a quello del Ragone, come emergente anche dalle dichiarazioni rese dall'operatore di P.G. Greco, e tale dato rendeva viziata la motivazione della sentenza impugnata;
inoltre, non era stato accertato con assoluta evidenza che l'utenza telefonica intercettata fosse riferibile al AR, non essendo presente alcun riferimento personale o familiare esterno;
a tanto deve aggiungersi che non era stato effettuato alcun sequestro di sostanza stupefacente e si vedeva, dunque, in un'ipotesi di droga parlata, in ordine alla quale occorre il massimo rigore nella valutazione delle prove. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1190 e vizio di motivazione. Lamenta che la motivazione della Corte di appello in ordine alla non configurabilità dell'ipotesi lieve era erronea e viziata da illogicità, in quanto il dato qualitativo e ponderale non aveva avuto riscontri oggettivi a seguito di sequestro né era stato valutato globalmente il fatto, l'assenza di cessioni ed il breve lasso temporale delle intercettazioni. Con il quinto motivo deduce violazione di legge vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 ed al mancato riconoscimento in forma prevalente delle riconosciute circostanze attenuanti generiche. Lamenta che la Corte di appello aveva confermato la sussistenza della circostanza aggravante del numero delle persone e il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza con le concesse attenuanti generiche, con motivazione 4 apparente o manifestamente illogica, limitandosi a richiamare le argomentazioni del primo giudice e senza considerare l'assenza di sequestri e di riscontri oggettivi e la presenza tra i partecipanti alla presunta attività di detenzione di soggetti che facevano uso esclusivamente personale dello stupefacente, nonché l'incensuratezza ed il comportamento processuale dell'imputato. DE TO, con un primo ricorso a firma del difensore di fiducia avv. Vincenzo IO propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 56 cod.pen. e vizio di motivazione. Lamenta che nonostante il capo di imputazione contenesse la contestazione del tentativo ed in assenza di modifica della stessa, non era stata valutata ed applicata la riduzione di pena prevista dal legislatore per tale ipotesi di reato. Con il secondo motivo deduce violazione dell'ad. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Lamenta che la motivazione della Corte di appello in ordine alla non configurabilità dell'ipotesi lieve era erronea viziata da illogicità, in quanto il dato qualitativo e ponderale non aveva avuto riscontri oggettivi a seguito di sequestro né era stato valutato globalmente il fatto, l'assenza di cessioni ed il breve lasso temporale delle intercettazioni, nonché l'incensuratezza ed il comportamento processuale dell'imputato. DE TO, poi, con un secondo ricorso a firma del difensore di fiducia avv. Rosario Marino propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla disamina delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di intercettazioni ambientali con riferimento all'uso personale di sostanza stupefacente. Argomenta che la Corte di appello aveva ritenuto pienamente provata la detenzione ai fini di spacco alla luce delle conversazioni intercettate, con motivazione insoddisfacente, in assenza di qualsivoglia riscontro eterno in grado di avvalorare tale tesi;
evidenzia che, vedendosi in ipotesi di "droga parlata," è richiesto al Giudice un rigoroso onere motivazionale, mentre la Corte territoriale si era limitata a ripercorrere l'iter motivazionale del Giudice di primo grado, trascurando quasi totalmente le doglianze emesse nei motivi di appello;
rimarca che, pur incontestato che l'oggetto principale delle conversazione fosse costituito dall'utilizzo di cocaina, non era da escludere che la finalità degli incontri fosse la sola assunzione di cocaina tra gli imputati, essendo plausibile la preparazione di un numero imprecisato di dosi senza comprenderne bene la reale destinazione, non essendo stato intercettato o osservato alcun presunto appuntamento per la cessione. 5 Con il secondo motivo di ricorso deduce erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte di appello aveva negato il riconoscimento dell'ipotesi lieve richiamando, con motivazione scarna, il solo dato quantitativo dello stupefacente, in assenza di riscontri, quali sequestri ed analisi chimiche sulla sostanza stupefacente;
l'interpretazione del dato quantitativo, poi, era irrazionale perché non era dato comprendere l'unità di misura utilizzata dagli interlocutori per suddividere e sezionare la droga;
dato neutro era anche il percepito rumore del frullatore, in quanto il luogo della intercettazione ambientale era un appartamento, che, in quanto tale, poteva essere dotato anche di piccoli elettrodomestici;
il dato quantitativo, inoltre, era solo uno dei parametri del fatto, che andava valutato nella sua globalità, come affermato dalle Sezioni Unite Murolo. 3. Le difese dei ricorrenti hanno chiesto la trattazione orale dei ricorsi. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen. concludendo per il rigetto dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, sulla base delle argomentazioni che seguono. 2. Il secondo motivo del ricorso di AR OR, avente carattere preliminare, è inammissibile. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il requisito della inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la procura della Repubblica - e quindi il ricorso legittimo ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria - deve essere valutato in riferimento alla relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca di prova, per le quali risultano inadeguati gli impianti dell'ufficio di procura ed invece necessarie le apparecchiature e gli impianti esterni (Sez. 2, n. 51022 del 02/11/2016, Rv. 268732 - 01; Sez. 6, n. 165 del 09/12/2004,Rv. 230843 - 01). Quanto all'obbligo motivazionale, esso implica, per il caso di inidoneità funzionale degli impianti della Procura, che sia data contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie ( Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Rv. 236754). E si è anche precisato che la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici 6 della procura può desumersi anche implicitamente dal riferimento all'attività criminosa in corso indicata non solo nel provvedimento del pubblico ministero, ma anche complessivamente ricavabile dagli atti del procedimento (Sez.6, n. 30994 del 05/04/2018, Rv.273594). Nella specie, come correttamente argomentato dalla Corte territoriale, il Pm, nel decreto, emesso ai sensi dell'art. 268, comma 3, cod.proc.pen., sulla base dell'urgenza di provvedere al fine di evitare il disperdersi di elementi investigativi di rilievo, aveva autorizzato l'espletamento delle intercettazioni ambientali presso impianti diversi da quelli della Procura, dava specifica contezza dei motivi per i quali le operazioni venivano eseguite presso impianti non in dotazione alla Procura, recependo le indicazioni ed i dati fattuali provenienti dall'ausiliario tecnico. Ebbene, il ricorrente, in sostanza, lamenta non un'omessa motivazione in ordine alla inidoneità funzionale degli impianti della Procura ma contesta il merito della valutazione di inidoneità ed insufficienza dei predetti impianti, a mezzo di apposita consulenza di parte depositata nel giudizio di merito. Trattasi di inammissibile censura di merito, che non può trovare ingresso in sede di legittimità, a fronte di adeguata motivazione espressa dal Pm, in aderenza agli elementi di valutazione esistenti al momento dell'emissione del provvedimento autorizzativo. 3. Il primo motivo del ricorso di AR OR ed il primo motivo del ricorso di DE TO (a firma dell'avv. Vincenzo IO), che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamenti infondati. Come evincibile chiaramente dalle sentenze di merito, i ricorrenti sono stati condannati per la sola condotta di detenzione illecita ed assolti da tutti gli altri reati contestati al capo e) con la formula "perché il fatto non sussiste"; orbene, nel capo e) il tentativo è riferito alla sola condotta di vendita ("tentavano di vendere"), per la quale, quindi, non vi è stata affermazione di responsabilità nè, conseguentemente, alcun effetto poteva determinarsi sul trattamento sanzionatorio. 4. Il primo motivo di ricorso di TR PP ed il terzo motivo di ricorso di AR OR, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamenti infondati. Va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi 7 sintomatici di segno contrario (Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900 - 01; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep.20/03/2014, Rv. 259478 - 01). Ed è stato precisato che, in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate;
il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria;
le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario( Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Rv. 281265 - 02). Nella specie, la Corte territoriale, in linea con i suesposti principi di diritto, ha confermato la valutazione del primo giudice, rimarcando che l'identificazione dei ricorrenti come soggetti conversanti nella intercettazione ambientale del 26/04/2008 non era stata basata solo su riconoscimento vocale effettuato dal personale della P.G., ma anche su precisi elementi fattuali emersi sia dal contenuto delle conversazioni intercettate (i nomi di battesimo con i quali i conversanti si chiamavano durante l'intercettazione) che dal raffronto con altre conversazioni intercettate nelle utenze telefoniche intestate ed in uso agli stessi (utenze le quali, oltre ad essere intestate agli imputati, erano riconducibili agli stessi in ragione di riferimenti personali e familiari). A fronte di tale adeguata e corretta motivazione, i ricorrenti propongono censure meramente contestative ed orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 5. Il secondo motivo del ricorso di TR PP ed il primo motivo del ricorso di DE TO (a firma dell'avv. Rosario Marino), che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. Va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez.5, n.48286 del 12/07/2016, Rv.268414; Sez.4, n.31260 del 04/12/2012, dep.22/07/2013, Rv.256739;Sez. 2, n. 4976 del 12/01/2012, Soriano, Rv. 251812; Sez.4, n.35860 del 28/09/2006, Rv.235020;Sez. 5, n. 13614 del 19/01/2001, Primerano, Rv. 218392), secondo cui le dichiarazioni captate nel corso di attività di intercettazione (regolarmente autorizzata), con le quali un soggetto accusa se stesso e/o altri della commissione di reati hanno integrale valenza probatoria e non necessitano quindi di ulteriori elementi di corroborazione ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Parimenti va richiamata quella giurisprudenza (tra le tante, Sez. 6, n. 17619, del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724) per la quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai 8 soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 Rv.263715). Va, infine, ricordato che questa Suprema Corte ha affermato che la prova dei reati di detenzione a fini di spaccio e di spaccio di sostanza stupefacente non deriva soltanto dal sequestro o dal rinvenimento della sostanza, potendo desumersi da altre risultanze probatorie, come dal contenuto delle conversazioni intercettate (Sez.4,n.20129 del 25/06/2020, Rv.279251 - 01; Sez.4, n.48008 del 18/11/2009, Rv.245738). Costituisce, dunque, ius receptum, il principio che, in tema di stupefacenti, l'esistenza del reato (anche quello di una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) può essere desunto anche dal solo contenuto delle conversazioni intercettate qualora il loro tenore sia sintomatico dell'organizzazione di una attività illecita e, nel caso in cui ai dialoghi captati non abbia fatto seguito alcun sequestro, l'identificazione degli acquirenti finali, l'accertamento di trasferimenti in denaro o altra indagine di riscontro e controllo, il giudice di merito, al fine di affermare la responsabilità degli imputati, è gravato da un onere di rigorosa motivazione, in particolare con riferimento alle modalità con le quali è risalito alle diverse qualità e tipologie della droga movimentata (Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava ed altri, Rv. 262981). Nella specie, la Corte territoriale, con valutazione in linea con i suesposti principi di diritto, ha confermato la decisione del primo giudice evidenziando, con congrua motivazione, che nelle conversazioni intercettate gli imputati si riferivano in termini inequivoci alle operazioni di taglio di una partita di cocaina da destinare allo spaccio (cfr. p 12 della sentenza impugnata e p 23 della sentenza di primo grado, ove si evidenzia come i conversanti facessero riferimento a "taglio", ad una "pesatura", ad un "bilancino" ad una "busta", ad una "dose", ai "grammi", alle "palline" a delle misure numeriche;
in più occasioni i conversanti, poi, affermavano di aver fatto una "botta" e che stavano "tirando" qualcosa). La Corte territoriale, richiamando le valutazioni del primo giudice, ha rimarcato che le modalità dell'azione (taglio di una partita di cocaina;
preparazione di dosi e confezionamento delle stesse a mezzo di bustine) e la quantità non modica emersa da contenuto delle conversazioni intercettate ("ho fatto cinquecentodieci".... "duecento grammi tiene Gino"), escludevano l'uso personale e rendevano evidente la destinazione allo spaccio dello stupefacente detenuto (cfr p.12 della sentenza impugnata e p 24 della sentenza di primo grado). Risulta, quindi, manifestamente infondata nonchè del tutto generica (perché priva di confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata), la deduzione 9 difensiva secondo cu risulterebbe non provato l'oggetto del reato ed applicabile il disposto dell'art. 49, comma 2, cod.pen. Nè risulta fondata la deduzione difensiva, con la quale si prospetta la configurabilità dell'ipotesi del cd consumo di gruppo. Va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di "consumo di gruppo" di sostanze stupefacenti, sia nell'ipotesi di acquisto congiunto che in quella di mandato all'acquisto collettivo ad uno dei consumatori, non è penalmente rilevante, ma integra l'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 75 stesso d.P.R., a condizione che: a) l'acquirente sia uno degli assuntori;
b) l'acquisto avvenga sin dall'inizio per conto degli altri componenti del gruppo;
c) sia certa sin dall'inizio l'identità dei mandanti e la loro manifesta volontà di procurarsi la sostanza per mezzo di uno dei compartecipi, contribuendo anche finanziariamente all'acquisto (SU 28.5.1997 n 4, Iacolare e Sez. U, n.25401 del 31/01/2013, Galluccio Rv.255258 che ha precisato che con il riferimento all'uso "esclusivamente personale", inserito dall'art.
4-bis del D.L. n. 272 del 2005, conv. in legge n. 49 del 2006, il legislatore non ha introdotto una nuova norma penale incriminatrice, con una conseguente restrizione dei comportamenti rientranti nell'uso personale dei componenti del gruppo, ma ha di fatto ribadito che la non punibilità riguarda solo i casi in cui la sostanza non è destinata a terzi, ma all'utilizzo personale degli appartenenti al gruppo che la codetengono). Ne deriva che non ricorre tale l'ipotesi quando difetti la prova della parziale coincidenza soggettiva tra acquirente e assuntore dello stupefacente;
della certezza sin dall'origine dell'identità dei componenti il gruppo;
della condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale;
dell'intesa raggiunta in ordine al luogo e ai tempi del consumo;
dell'immediatezza degli effetti dell'acquisizione in capo agli interessati senza passaggi intermedi (Sez. 4, n. 6782 del 23 gennaio 2014, Cheggour ed altro, Rv. 259285). Nella specie, l'allegazione difensiva è del tutto generica quanto ai necessari presupposti dell'ipotesi del cd consumo di gruppo, emergendo, al contrario dalla motivazione della sentenza impugnata, congrua e priva di vizi logici, la detenzione della sostanza stupefacente a fini di spaccio. 6. Il terzo motivo del ricorso di TR PP, il quarto motivo del ricorso di AR OR ed il secondo motivo di entrambi ricorsi di DE TO (a firma dell'avv. Vincenzo IO ed a firma dell'avv. Rosario Marino), che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamenti infondati. La Corte di appello, all'esito della valutazione globale del fatto, ha rimarcato che la condotta contestata non poteva ricondursi all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in considerazione sia delle modalità dell'azione 10 (il taglio di una partita di droga) che della quantità non modica della sostanza stupefacente trattata. La valutazione, sorretta da congrue e logiche argomentazioni, è conforme ai principi espressi da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione - mezzi, modalità e circostanze della stessa-, sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato -quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa (Sez.0 n.51063 del 27/09/2018; Sez.U, 24 giugno 2010, n 35737, Rv.247911; Sez.4, n.6732 del 22/12/2011, dep.20/02/2012, Rv.251942; Sez.3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv.263651, Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264490; Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Rv.264491). 7. Il quarto motivo del ricorso di TR PP ed il quinto motivo del ricorso di AR OR (con riferimento all'aggravante di cui all'art. 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990), che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono inammissibili. La censura relativa alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art 73, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, come emerge dalla sentenza impugnata, non ha formato oggetto di specifico motivo di appello. Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca una violazione di legge verificatasi nel giudizio di primo grado, se non si procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello, contenuto nella sentenza impugnata, che non menzioni la medesima violazione come doglianza già proposta in sede di appello, in quanto, in mancanza della predetta contestazione, il motivo deve ritenersi proposto per la prima volta in cassazione, e quindi tardivo (Sez.2, n.31650 del 03/04/2017,Rv.270627 - 01). Va, quindi, richiamato l'orientamento costante di questa Corte (Sez. U. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione; non possono, quindi, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez.3, n.16610 del 24/01/2017,Rv.269632), tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez.2, n.6131 del 29/01/2016, Rv.266202), ipotesi che non ricorre nella specie. 8. Il quinto motivo di ricorso di TR PP ed il quinto motivo del ricorso di AR OR (con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze), sono manifestamente infondati. 11 Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto (Sez.2, n.3610 del 15/01/2014, Rv.260415; Sez.5,n.5579 del 26/09/2013, dep.04/02/2014, Rv.258874 - 01; Sez.4, n.25532 del 23/05/2007, Rv.236992). Nel caso in esame la Corte territoriale, all'esito della valutazione globale del fatto, ha confermato la valutazione di equivalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, rimarcando l'assenza di elementi positivamente valutabili per addivenire ad un giudizio di prevalenza. La motivazione è corretta sul piano del diritto e non è sindacabile nel merito. 9. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/01/2025