CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1516/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14341/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ge. Ma.srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pce.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064603771000 IRES-ALTRO
proposto da
Ge. Ma.srl - 10036141009 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pce.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200114137168000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200138886084000 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1062/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ricorrente 1 S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249064603771000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata a mezzo pec in data 21 maggio 2024, per l'importo complessivo di euro 9.229,61.
L'intimazione impugnata è riferita al mancato pagamento di somme iscritte a ruolo relative ai periodi d'imposta
2015, 2016 e 2017, concernenti II.DD. e IVA, originate da n. 2 cartelle di pagamento, entrambe emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e precisamente:
- cartella n. 0972020013888608400, relativa all'anno d'imposta 2015 (dichiarazione UNICO 2016), per l'importo di euro 4.673,48;
- cartella n. 09720200114137168000, relativa all'anno d'imposta 2016 (dichiarazione UNICO 2017), per l'importo di euro 4.556,13.
La parte ricorrente ha dedotto, in fatto, di avere ricevuto per la prima volta notizia delle pretese creditorie soltanto con la notifica dell'intimazione di pagamento, affermando di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte, né alcun atto interruttivo idoneo. Ha esposto, inoltre, che l'intimazione non risulta corredata da alcuna allegazione degli atti richiamati, con conseguente lesione del diritto di difesa. Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha, quindi, dedotto, in sintesi:
la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
la violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, per omessa motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati;
l'intervenuta prescrizione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo.
La ricorrente ha proposto, altresì, istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, rappresentando che la pendenza debitoria pregiudica l'accesso ai contributi pubblici ed europei necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, eccependo l'infondatezza delle doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso, nonché dell'istanza cautelare.
In particolare, l'Ufficio resistente ha rappresentato che:
la cartella n. 09720200114137168000 è stata regolarmente notificata a mezzo pec, come da ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti;
la cartella n. 0972020013888608400, a seguito dell'esito negativo della notifica telematica, è stata notificata secondo la procedura di cui all'art.
7-quater del D.L. n. 193/2016, mediante deposito presso la Camera di
Commercio competente e pubblicazione dell'avviso sul portale InfoCamere, con deposito effettuato in data
10 dicembre 2021 e pubblicazione dal 12 al 27 dicembre 2021.
L'Amministrazione resistente ha dedotto che, essendo state le cartelle regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge, le stesse dovevano ritenersi definitive, con conseguente inammissibilità delle censure sollevate avverso l'intimazione, in quanto dirette a contestare vizi propri degli atti presupposti.
L'Ufficio ha eccepito, inoltre, l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, sostenendo che non sussiste obbligo di allegazione di atti già conosciuti dal contribuente, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, affermando l'applicabilità del termine prescrizionale decennale ai crediti erariali, alle sanzioni ed agli interessi, ovvero, in via subordinata, la mancata maturazione anche del termine quinquennale.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Dall'esame degli atti di causa emerge che l'intimazione di pagamento impugnata si fonda, tra l'altro, sulla cartella di pagamento n. 0972020013888608400, per la quale l'Amministrazione resistente ha dedotto l'avvenuta notifica mediante la procedura speciale di cui all'art.
7-quater del D.L. n. 193/2016, per asserito esito negativo del tentativo di notifica a mezzo posta elettronica certificata.
Tuttavia, la documentazione prodotta non ha fornito prova completa e rituale del corretto svolgimento dell'intera sequenza procedimentale prevista dalla norma.
In particolare, pur risultando allegata l'attestazione del deposito telematico dell'atto presso la Camera di Commercio competente, non è stata fornita prova dell'avvenuto invio alla contribuente della comunicazione di avvenuto deposito presso la Camera di Commercio, comunicazione che costituisce passaggio essenziale ed indefettibile del procedimento notificatorio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione mediante deposito presso la Camera di
Commercio richiede il rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti previsti, non potendo ritenersi sufficiente il solo deposito o la mera pubblicazione dell'avviso, in difetto della prova dell'avvenuta comunicazione al destinatario. La mancata dimostrazione di tale adempimento comporta la nullità della notificazione della cartella, con conseguente illegittimità dell'atto consequenziale, costituito dall'intimazione di pagamento.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento deve essere annullata nella parte in cui si fonda sulla cartella di pagamento n. 0972020013888608400, risultando violata la necessaria sequenza procedimentale di formazione e notifica degli atti della riscossione.
Con riferimento alla medesima cartella, è, inoltre, fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ivi iscritti.
In materia di sanzioni amministrative tributarie, l'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni, termine che trova applicazione anche agli interessi, quali accessori del tributo, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in assenza di un titolo giudiziale passato in giudicato.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla data di formazione del ruolo e alla successiva attività esattiva, deve ritenersi decorso il termine quinquennale di prescrizione con riferimento alle sanzioni e agli interessi, senza che risultino atti interruttivi validamente notificati.
Diversamente, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta con riferimento al tributo principale, per il quale trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., in conformità all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui i crediti erariali non hanno natura di prestazioni periodiche e, pertanto, non sono soggetti al termine breve quinquennale.
Al contrario, risulta correttamente notificata a mezzo pec in data 27.09.2021 la cartella n.
09720200114137168000, come da ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti, il che impedisce qualsiasi prescrizione sia del tributo che delle sanzioni.
Alla luce di quanto sopra, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata, per violazione della sequenza procedimentale, con riferimento alla sola cartella n. 0972020013888608400 notificata mediante deposito presso la Camera di Commercio, mentre la pretesa fiscale dovrà essere limitata alla sola pretesa relativa al tributo, dovendosi dichiarare estinti per prescrizione i crediti relativi a sanzioni ed interessi riferiti alla medesima cartella.
Le spese di lite sono compensate in virtù della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SS CL
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14341/2024 depositato il 11/09/2024
proposto da
Ge. Ma.srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pce.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249064603771000 IRES-ALTRO
proposto da
Ge. Ma.srl - 10036141009 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pce.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200114137168000 IRES-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200138886084000 IRES-ALTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1062/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ricorrente 1 S.r.l. ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249064603771000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e notificata a mezzo pec in data 21 maggio 2024, per l'importo complessivo di euro 9.229,61.
L'intimazione impugnata è riferita al mancato pagamento di somme iscritte a ruolo relative ai periodi d'imposta
2015, 2016 e 2017, concernenti II.DD. e IVA, originate da n. 2 cartelle di pagamento, entrambe emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e precisamente:
- cartella n. 0972020013888608400, relativa all'anno d'imposta 2015 (dichiarazione UNICO 2016), per l'importo di euro 4.673,48;
- cartella n. 09720200114137168000, relativa all'anno d'imposta 2016 (dichiarazione UNICO 2017), per l'importo di euro 4.556,13.
La parte ricorrente ha dedotto, in fatto, di avere ricevuto per la prima volta notizia delle pretese creditorie soltanto con la notifica dell'intimazione di pagamento, affermando di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte, né alcun atto interruttivo idoneo. Ha esposto, inoltre, che l'intimazione non risulta corredata da alcuna allegazione degli atti richiamati, con conseguente lesione del diritto di difesa. Con il ricorso introduttivo la società ricorrente ha, quindi, dedotto, in sintesi:
la nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
la violazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212/2000, per omessa motivazione e mancata allegazione degli atti richiamati;
l'intervenuta prescrizione dei tributi, delle sanzioni e degli interessi iscritti a ruolo.
La ricorrente ha proposto, altresì, istanza cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, rappresentando che la pendenza debitoria pregiudica l'accesso ai contributi pubblici ed europei necessari allo svolgimento dell'attività d'impresa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, eccependo l'infondatezza delle doglianze avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso, nonché dell'istanza cautelare.
In particolare, l'Ufficio resistente ha rappresentato che:
la cartella n. 09720200114137168000 è stata regolarmente notificata a mezzo pec, come da ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti;
la cartella n. 0972020013888608400, a seguito dell'esito negativo della notifica telematica, è stata notificata secondo la procedura di cui all'art.
7-quater del D.L. n. 193/2016, mediante deposito presso la Camera di
Commercio competente e pubblicazione dell'avviso sul portale InfoCamere, con deposito effettuato in data
10 dicembre 2021 e pubblicazione dal 12 al 27 dicembre 2021.
L'Amministrazione resistente ha dedotto che, essendo state le cartelle regolarmente notificate e non impugnate nei termini di legge, le stesse dovevano ritenersi definitive, con conseguente inammissibilità delle censure sollevate avverso l'intimazione, in quanto dirette a contestare vizi propri degli atti presupposti.
L'Ufficio ha eccepito, inoltre, l'infondatezza della dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, sostenendo che non sussiste obbligo di allegazione di atti già conosciuti dal contribuente, nonché
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, affermando l'applicabilità del termine prescrizionale decennale ai crediti erariali, alle sanzioni ed agli interessi, ovvero, in via subordinata, la mancata maturazione anche del termine quinquennale.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso e dell'istanza di sospensione, con condanna della parte ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito precisati.
Dall'esame degli atti di causa emerge che l'intimazione di pagamento impugnata si fonda, tra l'altro, sulla cartella di pagamento n. 0972020013888608400, per la quale l'Amministrazione resistente ha dedotto l'avvenuta notifica mediante la procedura speciale di cui all'art.
7-quater del D.L. n. 193/2016, per asserito esito negativo del tentativo di notifica a mezzo posta elettronica certificata.
Tuttavia, la documentazione prodotta non ha fornito prova completa e rituale del corretto svolgimento dell'intera sequenza procedimentale prevista dalla norma.
In particolare, pur risultando allegata l'attestazione del deposito telematico dell'atto presso la Camera di Commercio competente, non è stata fornita prova dell'avvenuto invio alla contribuente della comunicazione di avvenuto deposito presso la Camera di Commercio, comunicazione che costituisce passaggio essenziale ed indefettibile del procedimento notificatorio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione mediante deposito presso la Camera di
Commercio richiede il rigoroso rispetto di tutti gli adempimenti previsti, non potendo ritenersi sufficiente il solo deposito o la mera pubblicazione dell'avviso, in difetto della prova dell'avvenuta comunicazione al destinatario. La mancata dimostrazione di tale adempimento comporta la nullità della notificazione della cartella, con conseguente illegittimità dell'atto consequenziale, costituito dall'intimazione di pagamento.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento deve essere annullata nella parte in cui si fonda sulla cartella di pagamento n. 0972020013888608400, risultando violata la necessaria sequenza procedimentale di formazione e notifica degli atti della riscossione.
Con riferimento alla medesima cartella, è, inoltre, fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi ivi iscritti.
In materia di sanzioni amministrative tributarie, l'art. 20 del D.Lgs. n. 472/1997 stabilisce che il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni, termine che trova applicazione anche agli interessi, quali accessori del tributo, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., in assenza di un titolo giudiziale passato in giudicato.
Nel caso di specie, avuto riguardo alla data di formazione del ruolo e alla successiva attività esattiva, deve ritenersi decorso il termine quinquennale di prescrizione con riferimento alle sanzioni e agli interessi, senza che risultino atti interruttivi validamente notificati.
Diversamente, l'eccezione di prescrizione non può essere accolta con riferimento al tributo principale, per il quale trova applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., in conformità all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui i crediti erariali non hanno natura di prestazioni periodiche e, pertanto, non sono soggetti al termine breve quinquennale.
Al contrario, risulta correttamente notificata a mezzo pec in data 27.09.2021 la cartella n.
09720200114137168000, come da ricevuta di avvenuta consegna prodotta in atti, il che impedisce qualsiasi prescrizione sia del tributo che delle sanzioni.
Alla luce di quanto sopra, l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata, per violazione della sequenza procedimentale, con riferimento alla sola cartella n. 0972020013888608400 notificata mediante deposito presso la Camera di Commercio, mentre la pretesa fiscale dovrà essere limitata alla sola pretesa relativa al tributo, dovendosi dichiarare estinti per prescrizione i crediti relativi a sanzioni ed interessi riferiti alla medesima cartella.
Le spese di lite sono compensate in virtù della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
SS CL